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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 – Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione

(Causa T-43/11)1

[«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Singapore Airlines Ltd (Singapore, Singapore) e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapore) (rappresentanti: inizialmente J. Kallaugher, J. Poitras, solicitors, J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati, poi J. Kallaugher, J. Poitras e J. Ruiz Calzado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e J. Bourke, poi S. Noë, N. von Lingen e A. Dawes e infine M. Dawes, agenti, assistiti da C. Brown, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenta imposta a queste ultime.

Dispositivo

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Singapore Airlines Ltd e la Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Singapore Airlines e dalla Singapore Airlines Cargo Pte.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 89 del 19.3.2011.