Ricorso proposto il 4 novembre 2011 - Hassan / Consiglio
(Causa T-572/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare, sul fondamento dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato di detta decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, là dove iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2001, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
risarcire, in base agli artt. 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall'adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
riconoscere la responsabilità extra contrattuale del Consiglio dell'Unione europea per il pregiudizio materiale patito e futuro e per il pregiudizio morale;
assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1° settembre, al fine di riparare il danno materiale subito;
assegnare al sig. Hassan simbolicamente la somma di un (1) euro per il danno morale subito, e
condannare il Consiglio dell'Unione europea a riparare il danno materiale futuro;
in ogni caso, condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
Quarto motivo, vertente sulla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente.
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei propri orientamenti sull'attuazione e la valutazione di misure restrittive nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.
Sesto motivo, vertente su uno sviamento del potere commesso dal Consiglio.
Settimo motivo, vertente sul risarcimento del danno causato dalle misure illegittime adottate dal Consiglio.
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