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Sentenza del Tribunale 19 maggio 2011 - Ryanair/Commissione

(Causa T-423/07)1

("Aiuti di Stato - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Settore aereo - Utilizzo esclusivo del terminal 2 dell'aeroporto di Monaco di Baviera - Ricorso per carenza - Presa di posizione da parte della Commissione - Non luogo a provvedere - Obbligo di agire - Insussistenza")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: E. Vahida, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë ed E. Righini, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare un'omissione della Commissione, in quanto essa si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in ordine alla denuncia della ricorrente riguardante, da un lato, un aiuto asseritamente concesso dalla Repubblica federale di Germania alla Lufthansa e ai suoi partner della Star Alliance, sotto forma di un utilizzo esclusivo del terminal 2 dell'aeroporto di Monaco di Baviera (Germania) e, dall'altro, un presunto abuso di posizione dominante da parte dell'aeroporto di Monaco di Baviera

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di declaratoria di carenza presentata dalla Ryanair Ltd per quanto concerne il presunto aiuto di Stato a favore della Lufthansa.

La domanda di declaratoria di carenza presentata dalla Ryanair per quanto concerne il presunto aiuto di Stato a favore dei partner della Star Alliance della Lufthansa è respinta.

La domanda di declaratoria di carenza presentata dalla Ryanair per quanto concerne il presunto abuso di posizione dominante è respinta.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Ryanair.

La Ryanair sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 - GU C 8 del 12.1.2008.