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Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 - Deutsche Post / Commissione

(Causa T-421/07)

("Aiuti di Stato - Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG - Decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE - Assenza di decisione definitiva precedente - Irricevibilità")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan e B. Martenczuk, poi B. Martenczuk e D. Grespan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio); e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T. Ottervanger e E. Henny, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, [CE] per quanto riguarda l'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post AG [aiuto C 36/07 (ex NN 25/07)]

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Deutsche Post AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

L'UPS Europe NV/SA e l'UPS Deutschland Inc. & Co. OHG sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 22 del 26.1.2008.