Language of document : ECLI:EU:T:2011:226

Causa T‑423/07

Ryanair Ltd

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Settore aereo — Utilizzo esclusivo del terminal 2 dell’aeroporto di Monaco di Baviera — Ricorso per carenza — Presa di posizione da parte della Commissione — Non luogo a provvedere — Obbligo di agire — Insussistenza»

Massime della sentenza

1.      Ricorso per carenza — Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso — Venir meno dell’oggetto del ricorso — Non luogo a provvedere

(Artt. 232 CE e 233 CE)

2.      Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Denuncia concernente la violazione delle regole di concorrenza — Diffida rivolta alla Commissione — Presupposti

(Artt. 81 CE, 82 CE e 232 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7; regolamento della Commissione n. 773/2004, sesto e settimo ‘considerando’, e art. 5, n. 1)

1.      Il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 232 CE, che persegue uno scopo diverso da quello giurisdizionale previsto dall’art. 226 CE, è basato sul principio che l’inerzia illegittima dell’istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell’art. 233 CE, tale declaratoria fa sorgere l’obbligo dell’istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima.

In un caso in cui l’atto la cui omissione costituisce l’oggetto della controversia sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte sull’illegittimità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE. Ne consegue che, in un caso del genere, esattamente come nel caso in cui l’istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l’oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più provvedere. Il fatto che questa presa di posizione dell’istituzione non dia soddisfazione al ricorrente è, al riguardo, indifferente, poiché l’art. 232 CE contempla l’astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che tale parte avrebbe desiderato o ritenuto necessario.

(v. punto 26)

2.      Per verificare se la Commissione si sia illegittimamente astenuta dall’agire con riferimento al presunto abuso di posizione dominante, si deve esaminare se, al momento della diffida ai sensi dell’art. 232 CE, in capo a tale istituzione incombeva un obbligo di agire.

Quando la Commissione è investita di una denuncia conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, e 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 CE e 82 CE, per violazione di tali articoli, essa è tenuta a esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante al fine di decidere, entro un termine ragionevole, se debba avviare il procedimento di accertamento d’infrazione o respingere la denuncia senza avviare il procedimento o procedere all’archiviazione della stessa. Qualora la Commissione stabilisca che l’esame di una denuncia ai sensi dell’art. 82 CE è ingiustificato o superfluo, essa deve informare il ricorrente della sua decisione, esponendo i motivi, in modo tale da consentire il controllo della legalità della decisione stessa.

Tuttavia, in forza del sesto e settimo ‘considerando’ del regolamento n. 773/2004, perché possa considerarsi diretta contro la violazione delle regole di concorrenza previste agli artt. 81 CE e 82 CE, una denuncia deve obbligatoriamente essere conforme all’art. 5 del regolamento n. 773/2004, relativo all’ammissibilità delle denunce, che prevede espressamente, da un lato, che le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia di cui all’art. 7 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, che la denuncia deve contenere le informazioni prescritte dal modulo C riportato nell’allegato di detto regolamento n. 773/2004.

(v. punti 52-53, 55)