Language of document : ECLI:EU:T:2011:720

Causa T‑421/07

Deutsche Post AG

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG — Decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE — Assenza di decisione definitiva precedente — Irricevibilità»

Massime della sentenza

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Atto impugnabile — Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale relativo alle stesse misure già oggetto di una precedente decisione di avvio — Irricevibilità in caso di mancata conclusione del primo procedimento

(Artt. 87, n. 1, CE, 88, nn. 2 e 3, CE e 230 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7)

Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. È quanto avviene nel caso di una decisione di avviare il procedimento d’indagine formale di un aiuto di Stato qualora la Commissione qualifichi come aiuto nuovo una misura in corso di esecuzione, e ciò sia quando le autorità dello Stato membro interessato ritengono che essa sia un aiuto esistente, sia quando tali autorità ritengono che essa non rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Infatti, una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione e qualificata come aiuto nuovo dalla Commissione modifica necessariamente la portata giuridica della misura considerata, nonché la situazione giuridica delle imprese che ne beneficiano, in particolare per quanto riguarda il proseguimento della sua attuazione. Una siffatta decisione potrebbe altresì essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale chiamato a trarre tutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE. Essa può infine indurre le imprese beneficiarie della misura a rifiutare in ogni caso nuovi versamenti, o nuovi vantaggi, o a procurarsi le somme necessarie a eventuali successivi rimborsi. Gli ambienti d’affari terranno anch’essi conto, nei loro rapporti con detti beneficiari, della posizione giuridica e finanziaria di questi ultimi, resa più precaria.

Al contrario, una decisione siffatta non è idonea a causare effetti giuridici autonomi e non può quindi costituire una decisione tale da formare oggetto di un ricorso di annullamento allorché essa riguarda le stesse misure già oggetto di una precedente decisione di avvio, a condizione che il procedimento di indagine formale di tali misure non sia concluso e che, nell’ambito di tale procedimento, la Commissione abbia già menzionato che le misure controverse potevano rientrare nella sfera di applicazione del divieto dell’art. 87, n. 1, CE.

Infatti, in un caso siffatto, gli effetti giuridici autonomi legati ad un procedimento di indagine formale si sono già prodotti a seguito della prima decisione di avvio.

(v. punti 49-51, 61, 63)