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Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 – Deutsche Post / Commissione

(Causa T-421/07 RENV) 1

(«Aiuti di Stato – Distribuzione della posta – Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG – Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE – Interesse ad agire – Riapertura di un procedimento concluso – Effetti di una sentenza di annullamento»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T. Ottervanger, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, (CE) per quanto riguarda l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG [aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07)].

Dispositivo

La decisione della Commissione del 12 settembre 2007 di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE per quanto riguarda l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG [aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07)] è annullata nella parte in cui ha avviato il procedimento di indagine formale relativo alle misure pubbliche in questione, fatta eccezione per le garanzie di Stato concesse a favore della Deutsche Bundespost Postdienst e della Deutsche Post.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Deutsche Post a titolo del ricorso di annullamento, comprese quelle sostenute nel procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

La UPS Europe NV/SA e la UPS Deutschland Inc. & Co. OHG sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 22 del 26.1.2008.