Language of document : ECLI:EU:T:2015:654

Causa T‑421/07 RENV

Deutsche Post AG

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Distribuzione della posta – Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG – Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE – Interesse ad agire – Riapertura di un procedimento concluso – Effetti di una sentenza di annullamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 settembre 2015

1.      Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta

2.      Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Decisione della Commissione di chiudere un procedimento di indagine formale – Presupposti – Rispetto di un termine ragionevole e del principio di tutela del legittimo affidamento – Possibilità di revoca non limitata alla sola situazione di cui all’articolo 9 del regolamento n. 659/1999

(Art. 88, § 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 9)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di riaprire un procedimento di indagine formale concluso – Insussistenza di una revoca o di un ritiro della decisione di chiusura – Inammissibilità

(Art. 88, § 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di riaprire un procedimento di indagine formale concluso – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Considerazioni retrospettive – Irrilevanza

(Art. 88, § 2, CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 33‑35)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑47)

3.      Nessuna disposizione del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE, attribuisce alla Commissione la facoltà di riaprire un procedimento di indagine formale, quale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, concluso e di adottare una nuova decisione senza revocare o ritirare la decisione di chiusura.

Vero è che il regolamento n. 659/1999 non vieta esplicitamente una tale riapertura. Tuttavia, essa sarebbe contraria al principio di certezza del diritto nonché alla ratio di detto regolamento il cui considerando 3 mostra che la necessità di accrescere la certezza del diritto è stata uno dei motivi della sua adozione e il cui considerando 9 indica che il procedimento di indagine formale è chiuso mediante una decisione finale.

Infatti, da un lato, una tale riapertura implicherebbe la coesistenza, nell’ordinamento giuridico, di due decisioni incompatibili tra loro. Dall’altro, ammettere la possibilità, per la Commissione, di riaprire un procedimento di indagine formale concluso e di adottare una nuova decisione senza previamente revocare o ritirare la decisione di chiusura consentirebbe alla Commissione di ritornare in qualsiasi momento su tale decisione, impedendo alle parti coinvolte nel procedimento di indagine concluso di conseguire una qualche certezza sulla propria situazione giuridica.

Di conseguenza, l’annullamento della decisione di conclusione di un procedimento di indagine formale da parte del giudice dell’Unione deve essere considerato, in assenza del ritiro o della revoca di tale decisione, un requisito formale necessario che precede la riapertura di detto procedimento. Le parti coinvolte nel procedimento di indagine formale sarebbero altrimenti poste in una situazione di incertezza in merito alla natura della decisione di riapertura, incompatibile con la necessità di accrescere la certezza del diritto che è uno dei motivi dell’adozione del regolamento n. 659/1999.

(v. punti 50‑52, 62)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)