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Ricorso proposto il 16 novembre 2007 - DJEBEL / Commissione

(Causa T-422/07)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: DJEBEL SGPS, SA (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: M. Andrade Neves e S. Castro Caldeira)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 agosto 2007, relativa all'aiuto di Stato C 4/2006 (ex N 180/2005) - Portogallo - Aiuto in favore di Djebel [notificata con il numero C(2007) 1959] (GU L 219 pag. 30);

riconoscimento da parte del Tribunale di primo grado che:

l'aiuto chiesto era ed è essenziale per la realizzazione del progetto di investimento consistente nell'acquisito del capitale della RASH e per la conseguente acquisizione dell'Hotel Rio Atlântico;

l'aiuto è stato chiesto prima della realizzazione dell'investimento;

il progetto della Djebel corrispondeva alla prima effettiva esperienza di internazionalizzazione del Gruppo Pestana;

l'esecuzione di tale progetto non ha alterato le condizioni concorrenziali delle imprese europee, sia quelle situate nel territorio comunitario sia quelle che operano all'esterno;

l'esecuzione del medesimo progetto non ha posto il Gruppo Pestana in nessuna posizione di vantaggio che lo mettesse in condizione di falsare gli scambi commerciali tra gli Stati membri;

l'aiuto richiesto dalla Djebel presenta le stesse caratteristiche dell'aiuto chiesto dalla Vila Galé che la Commissione ha approvato con decisione 15 ottobre 2003.

dichiarazione che la concessione dell'aiuto alla Djebel, nei termini e con i motivi suddetti, non è incompatibile con nessuna disposizione del Trattato CE o disposizione regolamentare attuativa;

disposizione di riforma della decisione adottata dalla Commissione il 10 maggio 2007 nella parte riguardante l'aiuto chiesto dalla Djebel procedendo in tal modo ad autorizzarne la concessione nei termini proposti dalla Djebel e dalle autorità portoghesi.

Motivi e principali argomenti

L'aiuto di Stato chiesto dalla ricorrente non è incompatibile con le disposizioni applicabili del Trattato CE.

La Djebel aveva legittime aspettative a che la sua candidatura fosse inclusa nel SIME e la Commissione è tenuta a rispettare le condizioni per l'ammissibilità della candidatura stabilite dalla legge della Repubblica portoghese applicabile al presente caso.

La normativa portoghese applicabile stabiliva che le candidature presentate entro il 31 gennaio 2001 potessero includere come rimborsabili le spese d'investimento sostenute dopo il 1° luglio 1999.

L'aiuto di Stato controverso mirava a incentivare e sostenere l'internazionalizzazione del Gruppo Pestana ed è stato chiesto prima che cominciasse l'investimento.

La ricorrente non può subire un pregiudizio dal fatto che le autorità responsabili hanno tardato nel valutare il progetto.

L'aiuto chiesto dalla ricorrente non può essere valutato alla luce del contesto economico e finanziario attuale.

Senza l'aiuto controverso, la ricorrente non avrebbe realizzato l'investimento corrispondente al progetto in parola.

La prima esperienza d'internazionalizzazione sviluppata dal Gruppo Pestana corrisponde all'acquisto effettuato dalla ricorrente nell'ambito del detto progetto d'investimento.

Nel 1999, il Gruppo Pestana non possedeva mezzi finanziari per garantire, da solo, la realizzazione dell'investimento in Brasile.

La realizzazione di tale investimento non ha avuto alcun impatto significativo sulle condizioni commerciali della UE.

Non esiste nessuna relazione tra l'acquisto effettuato dalla ricorrente in Brasile e l'espansione del Gruppo Pestana in Portogallo.

Il progetto d'investimento presentato dalla ricorrente e l'aiuto che l'è stato accordato sono compatibili con le norme del Trattato CE, in particolare con l'art. 87, n. 3, lett. c), del Trattato CE.

L'aiuto concesso alla ricorrente ha agevolato lo sviluppo di un'attività economica, rientrando quindi nella deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. c), del Trattato CE.

Non sussiste alcuna violazione delle disposizioni del Trattato CE o derivate né alcun effetto che falsi la concorrenza nel mercato comune.

Conformemente al principio della parità di trattamento, la ricorrente sostiene che, dato che il progetto d'investimento di cui trattasi integra tutte le caratteristiche che presenta il progetto Vila Galé - oggetto della decisione della Commissione 15 ottobre 2003 - la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato C 4/2006 avrebbe dovuto essere uguale quella.

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