Language of document : ECLI:EU:T:2009:238

Causa T‑419/07

Okalux GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo OKATECH — Revoca parziale — Termine di ricorso — Artt. 57 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 58 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto — Diritto al contraddittorio»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Soppressione o revoca

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 77 bis)

2.      Procedura — Termini — Decadenza — Possibilità di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento — Presupposto

1.      Sebbene l’art. 77 bis del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario non preveda espressamente la revoca parziale, il tenore di tale disposizione non la esclude. Inoltre, la regola 53 bis del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, stabilisce che, prima di procedere alla revoca, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) «informa la parte interessata in merito alla revoca o soppressione previste». La parte interessata può presentare osservazioni «sulla revoca o soppressione previste» e, se essa non accetta la revoca, l’Ufficio adotta una decisione «in merito». La procedura applicabile consente quindi che la revoca sia, se del caso, limitata a una parte della decisione, purché venga rispettato il principio del contraddittorio.

L’interpretazione che ammette la possibilità di revoca parziale delle decisioni è conforme allo spirito dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95, che prevedono la possibilità di correzione delle decisioni dell’Ufficio prima che la controversia venga definita dall’istanza di ricorso, in particolare all’art. 60 bis del regolamento n. 40/94, relativo alla revisione, alla regola 53 del regolamento n. 2868/95, relativa alle rettifiche di errori, e alla regola 53 bis del regolamento n. 2868/95, relativa alla revoca.

(v. punti 37, 39)

2.      Al fine di poter far valere il principio della tutela del legittimo affidamento, per non incorrere nella preclusione derivante dal superamento dei termini di proposizione di un ricorso, il ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall’amministrazione comunitaria oppure un comportamento di detta amministrazione tale da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

(v. punto 52)