Language of document : ECLI:EU:T:2009:238

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

1° luglio 2009 (*)

«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo OKATECH – Revoca parziale – Termine di ricorso – Artt. 57 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 58 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] – Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Diritto al contraddittorio»

Nella causa T‑419/07,

Okalux GmbH, con sede in Marktheidenfeld (Germania), rappresentata dall’avv. M. Beckensträter,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Messe Düsseldorf GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. I. Friedhoff, successivamente dall’avv. S. von Petersdorff-Campen,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimento R 766/2007‑2), relativa a una procedura di decadenza tra la Messe Düsseldorf GmbH e l’Okalux GmbH,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse (relatore) e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2007,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2008,

vista la memoria dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2008,

viste le lettere dell’interveniente e della ricorrente, datate rispettivamente 17 e 25 marzo 2008, in cui esse comunicano che non prenderanno parte all’udienza,

vista la decisione dell’11 aprile 2008, che nega l’autorizzazione al deposito di una memoria di replica,

vista la lettera della ricorrente del 16 dicembre 2008, in cui essa comunica che non prenderà parte all’udienza,

in seguito all’udienza del 13 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 25 agosto 1998 l’Okalux GmbH, ricorrente, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo OKATECH. I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 6, 19 e 42 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Il marchio è stato registrato il 15 dicembre 2000.

2        Il 16 dicembre 2005 la Messe Düsseldorf GmbH, interveniente, ha presentato una domanda di decadenza parziale del marchio denominativo OKATECH, in forza dell’art 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], affermando che detto marchio non aveva formato oggetto di uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni. Tale domanda era limitata ai servizi designati, vale a dire a quelli rientranti nella classe 42 dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione «architettura, progettazione».

3        Con decisione del 21 dicembre 2006, notificata lo stesso giorno, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di decadenza parziale dell’interveniente e ha ordinato a ciascuna parte di sopportare le proprie spese.

4        A seguito di un’istanza dell’interveniente, la divisione di annullamento, con lettera del 6 febbraio 2007, ha informato le parti di voler revocare la propria decisione, ai sensi dell’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 80 del regolamento n. 207/2009), nei termini seguenti:

«Con la presente Vi informiamo che la divisione di annullamento intende revocare la propria decisione del [21] dicembre 2006 relativa al procedimento sopraindicato (…)

Detta revoca è motivata dalla circostanza che la decisione contiene un errore manifesto di procedura imputabile all’[UAMI]. Nella sua decisione, esso ha erroneamente stabilito che ogni parte avrebbe dovuto sopportare le proprie spese, sebbene [l’interveniente] avesse ottenuto l’accoglimento integrale della sua domanda, vale a dire la decadenza parziale del marchio comunitario impugnato per i servizi summenzionati.

Pertanto la divisione di annullamento revocherà la propria decisione conformemente all’art. 77 bis del regolamento [n. 40/94] ed eventualmente la correggerà, stabilendo che il titolare del marchio comunitario sopporti i costi e le spese sostenute [dall’interveniente] nell’ambito del procedimento.

Siete autorizzati a presentare le Vostre osservazioni in risposta nel termine improrogabile di un mese a partire dal ricevimento della presente notifica.

Una volta ricevute le Vostre eventuali osservazioni, l’UAMI revocherà la propria decisione in merito alla determinazione delle spese e adotterà una nuova decisione».

5        Il 7 febbraio 2007 la ricorrente ha contattato telefonicamente l’UAMI per conoscere l’andamento del procedimento e i termini di ricorso.

6        Il 5 marzo 2007 la ricorrente ha presentato osservazioni in merito alla lettera della divisione di annullamento del 6 febbraio 2007.

7        Con decisione del 21 marzo 2007 la divisione di annullamento ha revocato la propria decisione del 21 dicembre 2006 unicamente nella parte riguardante le spese procedurali, in applicazione dell’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 e della regola 53 bis del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Essa ha posto a carico della ricorrente le spese sostenute dall’interveniente nell’ambito del procedimento definito con la decisione del 21 dicembre 2006. La divisione di annullamento ha, infatti, accertato che tale decisione era viziata da un errore manifesto di procedura ad essa imputabile, in quanto aveva erroneamente stabilito che ogni parte avrebbe sopportato le proprie spese sebbene l’interveniente fosse risultata vittoriosa. Nella decisione del 21 marzo 2007 essa ha altresì rammentato che le parti erano state informate di tale revoca con lettera del 6 febbraio 2007 ed invitate a presentare le loro osservazioni, che le osservazioni della ricorrente del 5 marzo 2007 non riguardavano la questione delle spese procedurali e che l’interveniente non aveva presentato osservazioni.

8        Il 16 maggio 2007 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), contro la decisione del 21 marzo 2007, sostenendo di aver dimostrato l’uso effettivo del suo marchio OKATECH per i servizi contestati e chiedendo, conseguentemente, l’annullamento della decisione della divisione di annullamento del 21 dicembre 2006.

9        Con lettera del 30 maggio 2007 l’UAMI ha confermato la ricezione del ricorso della ricorrente e, con lettera dello stesso giorno, ha informato dell’esistenza di tale ricorso l’interveniente. Quest’ultima ha depositato le proprie osservazioni il 26 giugno 2007.

10      Con una seconda lettera del 30 maggio 2007, inviata a mezzo fax il 31 maggio 2007, l’UAMI ha informato la ricorrente di aver iscritto la decadenza parziale del suo marchio OKATECH. In data 11 giugno 2007 il rappresentante della ricorrente ha spedito all’UAMI una lettera che riassumeva il colloquio telefonico del 7 febbraio 2007 relativo ai termini di ricorso (v. punto 5 supra) e rimarcava l’esistenza del proprio ricorso del 16 maggio 2007, chiedendo la revoca dell’iscrizione della decadenza parziale finché non avesse avuto effetto una decisione sulla domanda di decadenza parziale del 16 dicembre 2005.

11      Con lettera del 19 giugno 2007 l’UAMI ha, in particolare, informato la ricorrente che il suo ricorso del 16 maggio 2007 era stato assegnato alla seconda commissione di ricorso, la quale si accingeva a pronunciarsi sulla sua ricevibilità. Con lettere del 3 e del 10 luglio 2007 la ricorrente ha presentato osservazioni all’UAMI. Nella lettera del 3 luglio 2007 essa lamenta segnatamente la violazione dell’art. 60 bis del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 62 del regolamento n. 207/2009), il fatto che la lettera del 30 maggio 2007 non sia stata inviata al proprio rappresentante ma direttamente ad essa, la contrarietà della revoca parziale all’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 nonché la circostanza che la lettera del 6 febbraio 2007, che annunciava la revoca, indicasse che stava per essere adottata una nuova decisione. Nella lettera del 10 luglio 2007 la ricorrente si sofferma sull’espressione «e adotterà una nuova decisione», utilizzata nella lettera del 6 febbraio 2007, e fa valere che la decisione sulle spese procedurali non potrebbe essere oggetto di un ricorso separato.

12      Con decisione del 3 settembre 2007, notificata alla ricorrente il 18 settembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. Essa ha anzitutto rilevato che tale ricorso, diretto all’annullamento della decisione del 21 dicembre 2006 recante pronuncia della decadenza parziale, era stato proposto dopo il termine di due mesi previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60 del regolamento n. 207/2009) e che la memoria con i motivi era stata depositata dopo la scadenza del termine di quattro mesi di cui alla regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95. La commissione di ricorso ha poi accertato che la decisione della divisione di annullamento del 21 marzo 2007 aveva annullato, della decisione del 21 dicembre 2006, solamente la parte relativa alle spese procedurali e che la parte relativa al merito non poteva più formare oggetto di ricorso dopo il 21 febbraio 2007.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        respingere la domanda di decadenza parziale del marchio comunitario OKATECH;

–        in subordine, rinviare la causa alla divisione di annullamento dell’UAMI affinché si pronunci sul ricorso del 16 maggio 2007;

–        condannare l’UAMI o l’interveniente alle spese, comprese quelle relative al procedimento principale.

14      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità di taluni capi delle conclusioni

 Argomenti delle parti

15      L’UAMI sostiene che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, inteso al rigetto della domanda di decadenza parziale del marchio comunitario, è irricevibile.

16      L’UAMI afferma, inoltre, che le conclusioni in via subordinata della ricorrente violano l’art. 130, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 135, n. 1, del regolamento n. 207/2009), secondo cui competenti a deliberare sui ricorsi sono le commissioni di ricorso.

17      Infine l’UAMI eccepisce l’irricevibilità della domanda della ricorrente relativa alle spese procedurali sostenute nel corso del primo procedimento al suo cospetto.

18      La ricorrente non ha presentato osservazioni in proposito.

 Giudizio del Tribunale

19      Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, che mira al rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di decadenza parziale del suo marchio comunitario, e la sua domanda subordinata, volta al rinvio della causa dinanzi alla divisione di annullamento affinché si pronunci sul ricorso, possono essere interpretati come diretti, in sostanza, a che sia ordinato all’UAMI di respingere la domanda di decadenza. Orbene, conformemente all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009), l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, al Tribunale non spetta rivolgere ingiunzioni all’UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II‑433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punto 12, e 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), Racc. pag. II‑4301, punto 19].

20      Peraltro, se tali domande dovessero essere interpretate come dirette alla riforma della decisione impugnata da parte del Tribunale, deve rilevarsi che, nonostante l’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009) autorizzi il Tribunale a riformare le decisioni delle commissioni di ricorso, tale possibilità è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti consente la decisione della causa. Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha esaminato né i fatti e le prove attinenti alla decadenza parziale del marchio OKATECH né i relativi argomenti dedotti dalla ricorrente. La riforma della decisione impugnata comporterebbe che il Tribunale valuti per la prima volta nel merito le conclusioni sulle quali la commissione di ricorso ha omesso di pronunciarsi. Ebbene, una tale valutazione non rientra nell’ambito di competenza del Tribunale definito all’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009) [sentenza del Tribunale 10 giugno 2008, causa T‑85/07, Gabel Industria Tessile/UAMI – Creaciones Garel (GABEL), Racc. pag. II-823, punto 28].

21      Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni e la domanda subordinata della ricorrente sono irricevibili.

22      Infine, la ricorrente chiede la condanna dell’UAMI alle spese, comprese quelle relative al procedimento principale. L’UAMI eccepisce l’irricevibilità di detta domanda riguardante le spese sostenute per il primo procedimento al suo cospetto.

23      A termini dell’art. 136, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le «spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (...) sono considerate spese ripetibili». Ne discende che le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento non possono essere considerate spese ripetibili [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T‑164/03, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II‑1401, punto 27].

24      Pertanto tale capo delle conclusioni, avendo ad oggetto le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, deve essere dichiarato irricevibile.

 Nel merito

25      La ricorrente invoca, in sostanza, cinque motivi a sostegno del proprio ricorso attinenti, rispettivamente, alla violazione degli artt. 57 e 77 bis del regolamento n. 40/94, alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, alla violazione del diritto al contraddittorio, all’esistenza di irregolarità procedurali e all’infondatezza della decadenza parziale.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione degli artt. 57 e 77 bis del regolamento n. 40/94

–       Argomenti delle parti

26      La ricorrente sostiene che la procedura di decadenza è stata definita solamente con la decisione del 21 marzo 2007 poiché, in forza dell’art. 57, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 58, n. 2, del regolamento n. 207/2009), quella del 21 dicembre 2006 non poteva essere impugnata autonomamente. L’art. 77 bis del regolamento n. 40/94, poi, non prevederebbe la possibilità di revoca parziale di una decisione unica.

27      L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

28      L’art. 57, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 58, n. 1, del regolamento n. 207/2009) prevede che contro le decisioni delle divisioni di annullamento possa essere presentato ricorso, che ha effetto sospensivo.

29      L’art. 59 del regolamento n. 40/94 stabilisce che il ricorso contro una decisione dell’UAMI deve essere presentato entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione medesima.

30      Nel caso di specie, con la decisione del 21 dicembre 2006 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di decadenza parziale dell’interveniente nei confronti del marchio della ricorrente e ha ordinato a ciascuna parte di sopportare le proprie spese procedurali. Detta decisione ha dunque definito il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Si tratta perciò di una decisione contro la quale poteva essere presentato ricorso alle condizioni stabilite dalle disposizioni sopra citate, come la stessa decisione espressamente indica.

31      La lettera del 6 febbraio 2007, con cui la divisione di annullamento ha informato le parti di voler revocare tale decisione nella parte relativa alle spese procedurali, non modifica punto il dies a quo dei termini di ricorso, espressamente indicati nella decisione del 21 dicembre 2006.

32      Infatti, tale lettera enuncia quanto segue (v. punto 4 supra):

«[E]sso ha erroneamente stabilito che ogni parte avrebbe dovuto sopportare le proprie spese, sebbene [l’interveniente] avesse ottenuto l’accoglimento integrale della sua domanda, vale a dire la decadenza parziale del marchio comunitario impugnato per i servizi summenzionati. Pertanto la divisione di annullamento revocherà la propria decisione conformemente all’art. 77 bis del regolamento [n. 40/94] ed eventualmente la correggerà, stabilendo che il titolare del marchio comunitario sopporti i costi e le spese sostenute [dall’interveniente] nell’ambito del procedimento. (...) Una volta ricevute le Vostre eventuali osservazioni, l’UAMI revocherà la propria decisione in merito alla determinazione delle spese e adotterà una nuova decisione».

33      Dal tenore della lettera si evince che la revoca ha ad oggetto solamente la ripartizione delle spese procedurali e che la decisione relativa alla decadenza parziale del marchio non è messa in discussione dalla revoca annunciata, nonostante alla fine della lettera si parli di una «nuova decisione». Inoltre, un riesame sul merito della decadenza parziale del marchio, o addirittura una modifica della decisione adottata al riguardo, può essere effettuato esclusivamente dalla commissione di ricorso e non nell’ambito dell’art. 77 bis del regolamento n. 40/94.

34      La decisione del 21 dicembre 2006 rappresenta pertanto un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente. Poiché intendeva contestare detta decisione relativa alla decadenza parziale del proprio marchio, essa avrebbe dovuto proporre ricorso nel termine di due mesi previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 ed espressamente ricordato nella suddetta decisione. Una diversa interpretazione determinerebbe un aggiramento dei termini perentori disposti dal regolamento n. 40/94.

35      Alla luce di ciò, il ricorso proposto il 16 maggio 2007 dinanzi alla commissione di ricorso contro la decisione di decadenza parziale del 21 dicembre 2006 deve essere considerato tardivo.

36      L’argomento della ricorrente relativo all’impossibilità di revoca parziale della decisione del 21 dicembre 2006 non può infirmare tale conclusione.

37      Infatti, occorre rilevare anzitutto che, sebbene l’art. 77 bis del regolamento n. 40/94 non preveda espressamente la revoca parziale, il tenore di tale disposizione non la esclude. Inoltre, la regola 53 bis del regolamento n. 2868/95 stabilisce che, prima di procedere alla revoca, l’UAMI «informa la parte interessata in merito alla revoca o soppressione previste». La parte interessata può presentare osservazioni «sulla revoca o soppressione previste» e, se essa non accetta la revoca, l’UAMI adotta una decisione «in merito». La procedura applicabile consente quindi che la revoca sia, se del caso, limitata a una parte della decisione, purché venga rispettato il principio del contraddittorio. Così è stato nel caso di specie, dal momento che la ricorrente, informata con lettera del 6 febbraio 2007 della revoca che stava per intervenire, dei suoi motivi e del suo oggetto, ha potuto presentare le proprie osservazioni, come ha fatto in data 5 marzo 2007 (v. punto 6 supra). A tale riguardo è irrilevante che in queste ultime non sia stata affrontata la questione delle spese del procedimento (v. punto 7 supra).

38      Nel caso di specie, la ripartizione delle spese procedurali, che riveste carattere divisibile, appare, nella decisione della divisione di annullamento del 21 dicembre 2006, manifestamente erronea, circostanza che non è contestata dalla ricorrente. Infatti, poiché l’interveniente aveva ottenuto l’accoglimento integrale della sua domanda di decadenza parziale del marchio, le spese procedurali dovevano essere imputate alla ricorrente in applicazione dell’art. 81, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 85, n. 1, del regolamento n. 207/2009), senza che la divisione di annullamento disponesse al riguardo di un margine di discrezionalità.

39      Infine, l’interpretazione che ammette la possibilità di revoca parziale delle decisioni è conforme allo spirito dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95, che prevedono la possibilità di correzione delle decisioni dell’UAMI prima che la controversia venga definita dall’istanza di ricorso, in particolare all’art. 60 bis del regolamento n. 40/94, relativo alla revisione, alla regola 53 del regolamento n. 2868/95, relativa alle rettifiche di errori, e alla regola 53 bis del regolamento n. 2868/95, relativa alla revoca.

40      Alla luce di quanto sopra si deve riconoscere che la revoca della decisione del 21 dicembre 2006 poteva essere anche solo parziale, a condizione che venissero rispettati le regole di procedura e i principi generali di diritto. Conseguentemente, la revoca della decisione relativa alla ripartizione delle spese procedurali non è idonea a riaprire i termini di ricorso contro la decisione del 21 dicembre 2006, scaduti il 21 febbraio 2007.

41      Respingendo il ricorso in quanto tardivo, la commissione di ricorso non ha dunque violato gli artt. 57 e 77 bis del regolamento n. 40/94.

42      Peraltro, anche supponendo che la revoca parziale non sia possibile, come sostiene la ricorrente, e che la seconda decisione del 21 marzo 2007 sia illegittima, la legittimità della prima decisione del 21 dicembre 2006 non è stata contestata entro i termini di ricorso.

43      Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto

–       Argomenti delle parti

44      La ricorrente sostiene che la propria analisi relativa ai termini di ricorso è stata confermata da un dipendente dell’UAMI, che le avrebbe dichiarato, in data 7 febbraio 2007, che i termini di ricorso avrebbero ripreso a decorrere a partire dall’adozione di una nuova decisione. Essa lamenta, conseguentemente, la violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, contemplati all’art. 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 83 del regolamento n. 207/2009).

45      L’UAMI contesta l’argomento della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

46      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta un principio generale del diritto comunitario, si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate. Rappresentano assicurazioni di tal genere, a prescindere dalla forma in cui siano state comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, che derivino da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione [sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 147; sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑388/04, Kachakil Amar/UAMI (Linea longitudinale che termina in un triangolo), non pubblicata nella Raccolta, punto 26, e 8 maggio 2007, causa T‑271/04, Citymo/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punti 108 e 138].

47      Nel caso di specie, la ricorrente sostiene che un agente dell’UAMI le ha assicurato per telefono che stava per essere adottata una nuova decisione sulle spese procedurali e che sarebbero iniziati nuovi termini di ricorso. Essa produce a tale proposito, da un lato, una nota manoscritta, datata 7 febbraio 2007, da lei redatta e contenente un riassunto della sua discussione telefonica dello stesso giorno e, dall’altro, la sua lettera dell’11 giugno 2007 inviata all’UAMI (v. punto 10 supra), che cita detta conversazione del 7 febbraio 2007. L’UAMI non nega che il 7 febbraio 2007 sia intercorsa tale conversazione telefonica ed ha affermato, in udienza, che si trattava di una risposta alla lettera del 6 febbraio 2007 relativa solamente alla nuova adottanda decisione sulle spese.

48      Nel caso in esame, tuttavia, il motivo attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere respinto.

49      In primo luogo, infatti, la decisione del 21 dicembre 2006 costituisce un atto che arreca pregiudizio, la cui impugnabilità non può essere revocata in dubbio; inoltre essa menzionava espressamente la possibilità di ricorso e il termine applicabile, il quale è di ordine pubblico.

50      In secondo luogo, la lettera del 6 febbraio 2007, che annunciava la revoca della decisione del 21 dicembre 2006, costituisce un’informazione precisa, che deriva da una fonte autorizzata e affidabile, da cui emerge che la portata della revoca sarebbe stata limitata alla ripartizione delle spese procedurali (v. punto 4 supra). La limitatezza della revoca annunciata risultava dunque chiaramente dallo stesso testo della lettera e, considerando il tenore generale di quest’ultima, tale conclusione non può essere messa in discussione a causa del suo ultimo passaggio, in cui si afferma che la divisione di annullamento «revocherà la propria decisione in merito alla determinazione delle spese e adotterà una nuova decisione».

51      Alla luce di questi elementi la conversazione telefonica del 7 febbraio 2007, come riportata dalla ricorrente, non sembra offrire informazioni precise, incondizionate e concordanti ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 46, tali da ingenerare un legittimo affidamento sull’inizio di un nuovo termine di ricorso contro la decisione di decadenza parziale a decorrere dall’intervenienda decisione di revoca parziale.

52      In terzo luogo, riguardo alla possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per non incorrere nella preclusione derivante dal superamento dei termini di proposizione di un ricorso, emerge dalla giurisprudenza che il ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall’amministrazione comunitaria oppure un comportamento di detta amministrazione tale da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v., in tal senso, ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I‑11231, punto 50).

53      Nel caso di specie, considerato il carattere perentorio dei termini di ricorso e alla luce dei motivi esposti nella lettera del 6 febbraio 2007, il colloquio telefonico con l’UAMI, quand’anche fosse stato idoneo a generare un certo grado di confusione nella ricorrente, non può tuttavia consentirle di sottrarsi alla preclusione derivante dal superamento dei termini per contestare la decisione del 21 dicembre 2006. Infatti la ricorrente, che non ha richiesto all’UAMI una conferma per iscritto del contenuto di detta conversazione telefonica, avrebbe dato prova della diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto se avesse proposto, anche solo a titolo conservativo, un ricorso entro i termini menzionati nella decisione del 21 dicembre 2006, termini che, presentando carattere di ordine pubblico, non possono essere fissati dalle parti a loro convenienza (v., in tal senso, ordinanza Sodima/Commissione, punto 52 supra, punto 51).

54      Il motivo attinente alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento deve quindi essere respinto.

55      Dal momento che non è stato invocato alcun distinto argomento a sostegno dell’addebito relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, occorre dichiarare l’integrale infondatezza del secondo motivo e per questo respingerlo.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione del diritto al contraddittorio

–       Argomenti delle parti

56      La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver considerato le sue lettere datate 11 giugno, 3 e 10 luglio 2007, relative all’impossibilità di rispettare i termini di ricorso nel caso di specie, e di non essersi pronunciata sugli argomenti da lei addotti.

57      L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

58      Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009), le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

59      Risulta dalla giurisprudenza che il diritto al contraddittorio, sancito da tale disposizione, si riferisce a tutti gli elementi di fatto o di diritto e agli elementi di prova che costituiscono il fondamento della decisione, ma non si applica alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T‑303/03, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II‑1917, punto 62].

60      Nel caso di specie, riguardo agli argomenti della ricorrente circa l’impossibilità di osservare i termini di ricorso e di disporre una revoca parziale, invocati in sostanza nelle lettere inviate all’UAMI in data 11 giugno 2007 (v. punto 10 supra) nonché 3 e 10 luglio 2007 (v. punto 11 supra), si deve rilevare che la decisione impugnata richiama, nel riepilogo dei fatti, non solo la memoria della ricorrente del 16 maggio 2007, relativa alla questione della decadenza parziale del suo marchio, ma altresì le osservazioni depositate in seguito (punto 6 della decisione impugnata).

61      La commissione di ricorso fa quindi riferimento alle osservazioni datate 11 giugno, 3 e 10 luglio 2007, che sono le uniche osservazioni inviate dalla ricorrente all’UAMI successivamente alla memoria del 16 maggio 2007 e sono dunque ben state prese in considerazione dalla commissione di ricorso.

62      Inoltre, la decisione impugnata precisa che la decisione della divisione di annullamento del 21 marzo 2007 riguarda esclusivamente «la parte della decisione relativa alle spese». Essa dunque conferma, implicitamente ma necessariamente, la possibilità di revoca parziale della decisione del 21 dicembre 2006, applicata dalla divisione di annullamento, e – così facendo – fornisce una risposta all’argomento dedotto in proposito dalla ricorrente.

63      Ne discende che la ricorrente non ha dimostrato la violazione del proprio diritto al contraddittorio rispetto alla questione dei termini di ricorso e alla possibilità di revoca parziale.

64      Il terzo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul quarto motivo, attinente all’esistenza di irregolarità procedurali

–       Argomenti delle parti

65      La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 60 bis, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 62, n. 4, del regolamento n. 207/2009) e mette in rilievo, in sostanza, una mancanza di trasparenza nel funzionamento interno dell’UAMI. Essa fa valere altresì che l’UAMI ha iscritto la cancellazione parziale del marchio OKATECH senza tener conto del suo ricorso pendente, in violazione dell’art. 77 bis del regolamento n. 40/94, e ha notificato detta cancellazione parziale direttamente a lei e non al suo rappresentante. Inoltre, secondo la ricorrente, ammesso che la commissione di ricorso abbia avuto ragione a dichiarare l’irricevibilità del ricorso del 16 maggio 2007 per superamento dei termini, essa avrebbe dovuto ordinare, come disposto dalle regole 49 e 51 del regolamento n. 2868/95, il rimborso della tassa di ricorso pagata egualmente fuori termine.

66      L’UAMI contesta l’argomento della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

67      In primo luogo, riguardo alle doglianze della ricorrente relative alle diverse irregolarità procedurali assertivamente commesse nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, si deve ricordare che, in forza dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 1, del regolamento n. 207/2009), il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso. Pertanto occorre considerare che, nell’ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa (sentenza Salvita, cit. al punto 59, punto 59).

68      Orbene, anche ammettendo la sussistenza delle irregolarità procedurali lamentate, vale a dire la mancanza di trasparenza del processo decisionale e l’iscrizione della cancellazione parziale del marchio, gli addebiti della ricorrente non sono rivolti contro la decisione impugnata della commissione di ricorso.

69      Tali addebiti devono dunque essere respinti in quanto irricevibili.

70      In secondo luogo, riguardo all’addebito relativo alla violazione dell’art. 60 bis, n. 4, del regolamento n. 40/94, concernente la revisione delle decisioni in casi inter partes, si deve rammentare che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale a norma dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 è inteso al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Tale controllo deve essere svolto con riferimento all’ambito fattuale e giuridico della controversia così come presentato alla commissione di ricorso [v. sentenza del Tribunale 11 dicembre 2007, causa T‑10/06, Portela & Companhia/UAMI – Torrens Cuadrado e Sanz (Bial), non pubblicata nella Raccolta, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata]. Peraltro, a termini dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso (sentenza Bial, cit., punto 62).

71      Orbene, nel caso di specie si deve rilevare che il procedimento di revisione ai sensi dell’art. 60 bis del regolamento n. 40/94 non solo non è messo in discussione, ma neppure è stato portato all’esame della commissione di ricorso.

72      Pertanto anche il motivo attinente alla violazione dell’art. 60 bis, n. 4, del regolamento n. 40/94 è irricevibile.

73      In terzo luogo, riguardo all’addebito relativo alla violazione delle regole 49 e 51 del regolamento n. 2868/95 e alla circostanza che la decisione impugnata avrebbe dovuto ordinare il rimborso della tassa di ricorso ugualmente pagata oltre i termini, occorre rammentare che la regola 49, n. 3, del regolamento n. 2868/95 stabilisce che, «[s]e la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso, di cui all’articolo 59 del regolamento [n. 40/94], il ricorso è considerato non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente».

74      Nel caso specifico, il ricorso della ricorrente del 16 maggio 2007 aveva formalmente ad oggetto la decisione di revoca parziale del 21 marzo 2007 (v. punto 8 supra) ed è stato proposto entro il termine di due mesi a partire da detta decisione. Ciò vuol dire che la tassa di ricorso non è stata pagata dalla ricorrente dopo la scadenza del termine di due mesi di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94.

75      Non solo: la regola 51, lett. b), del regolamento n. 2868/95 prevede il rimborso della tassa di ricorso se la commissione di ricorso ammette il ricorso e ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto ad una violazione di carattere sostanziale delle procedure. Orbene, così non è nel caso in esame, dal momento che la commissione di ricorso ha, al contrario, respinto il ricorso della ricorrente.

76      L’addebito relativo alla violazione delle regole 49 e 51 del regolamento n. 2868/95 deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

77      Di conseguenza il quarto motivo deve essere interamente respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sul quinto motivo, attinente all’infondatezza della decadenza parziale

–       Argomenti delle parti

78      La ricorrente afferma di aver fornito la prova dell’uso del marchio OKATECH per i servizi contestati e ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto ammettere il suo ricorso annullando le decisioni della divisione di annullamento del 21 dicembre 2006 e del 21 marzo 2007.

79      L’UAMI eccepisce l’irricevibilità di questo motivo, dal momento che sono ricevibili solamente i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso.

–       Giudizio del Tribunale

80      Si deve ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso della ricorrente e non si è dunque pronunciata sulla questione della decadenza parziale del suo marchio.

81      Orbene, il Tribunale non può sostituirsi all’UAMI a tale riguardo e non può conseguentemente pronunciarsi sull’argomentazione esposta sul punto dalla ricorrente [sentenza del Tribunale 4 ottobre 2007, causa T‑481/04, Advance Magazine Publishers/UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE), non pubblicata nella Raccolta, punto 22].

82      Ne deriva che il quinto motivo, essendo diretto a supportare un capo delle conclusioni irricevibile (v. punti 19-21 supra), deve essere dichiarato irricevibile.

83      Dall’insieme delle considerazioni sopra esposte discende che occorre respingere il ricorso.

 Sulle spese

84      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Okalux GmbH è condannata alle spese.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2009.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.