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Sentenza del Tribunale di primo grado 1° luglio 2009 - Okalux / UAMI - Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Causa T-419/07) 1

("Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario denominativo OKATECH - Revoca parziale - Termine di ricorso - Artt. 57 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 58 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] - Principi di protezione del legittimo affidamento e di certezza del diritto - Diritto al contraddittorio")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente I. Friedhoff, poi S. von Petersdorff-Campen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 settembre 2007 (procedimento R 766/2007-2), relativa a una procedura di decadenza tra la Messe Düsseldorf GmbH e la Okalux GmbH.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Okalux gmbH è condannata alle spese.

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1 - GU C 8 del 12.1.2008