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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 9 aprile 2024 – Axpo Energy Romania SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Guvernul României

(Causa C-251/24, Axpo Energy Romania)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Axpo Energy Romania SA

Resistenti: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Guvernul României

con l’intervento di: Ministerul Energiei

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 1 , in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, secondo cui gli Stati membri devono garantire condizioni di parità e non discriminatorie ai partecipanti al mercato dell’energia elettrica, debbano essere interpretate [nel senso] che esse ostano a che uno Stato membro istituisca un’obbligazione tributaria supplementare, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022 in modo differenziato, soltanto a carico di determinati partecipanti che effettuano transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso, quali i fornitori che svolgono attività di trading, escludendo altre categorie di partecipanti, quali i produttori di energia elettrica e termica in cogenerazione nonché quelli le cui capacità di produzione sono state messe in servizio dopo il 1º aprile 2022.

Se le disposizioni dell’articolo 101 e dell’articolo 102 TFUE, secondo le quali gli Stati membri non possono adottare misure che impediscano, restringano o falsino il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, oppure limitino o controllino la produzione o gli sblocchi o che applichino nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, debbano essere interpretate [nel senso] che esse ostano a che uno Stato membro introduca un’obbligazione tributaria supplementare, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022, soltanto a carico di determinati partecipanti che effettuano transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso, quali i fornitori che svolgono attività di trading, escludendo altre categorie di partecipanti, quali i produttori di energia elettrica e termica in cogenerazione, nonché quelli le cui capacità di produzione sono state messe in servizio dopo il 1º aprile 2022, così da determinare per coloro che sono soggetti al contributo uno svantaggio nella concorrenza.

Se le disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sull’obbligo degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022, costituisca un aiuto di Stato concesso a coloro che sono esentati dal pagamento del contributo, soggetto all’obbligo di notifica.

Se le disposizioni dell’articolo 3, lettere a), b), h) e p), e dell’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento 2019/943 1 in combinato disposto con i [considerando] 22 e 23 del preambolo del regolamento, dell’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2019/944, nonché dell’articolo 8 del regolamento 2022/1854 2 , che disciplinano i principi relativi alla formazione dei prezzi nel mercato dell’energia all’ingrosso, debbano essere interpretate [nel senso] che esse ostano a che uno Stato membro introduca un’obbligazione tributaria supplementare come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022. Se, nell’interpretare tali disposizioni, il contributo possa essere considerato proporzionale nel contesto in cui esso non tiene conto delle spese di funzionamento dei partecipanti al mercato che svolgono attività di trading. Se, nell’interpretare tali disposizioni, il contributo possa essere considerato non discriminatorio nel contesto in cui esso si applica solo a una parte dei partecipanti al mercato all’ingrosso che svolgono attività di acquisto e rivendita di energia.

Se le disposizioni degli articoli 28, 30 e 35 TFUE, dell’articolo 3 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 3 della direttiva 2019/944, che prevedono il divieto di introdurre ostacoli legislativi ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra Stati membri, debbano essere interpretate [nel senso] che esse ostano all’istituzione da parte di uno Stato membro di un’obbligazione tributaria supplementare, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022, che nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 16 dicembre 2022 ha previsto una formula più onerosa per le operazioni di esportazione, che non riconosceva alcun profitto, mentre in caso di vendita nazionale era riconosciuto un profitto teorico del 2%. Se, nell’interpretare tali disposizioni, il diritto dell’Unione europea osti all’istituzione di un siffatto contributo che, a decorrere dal 16 dicembre 2022, prevede il prelievo del contributo solo in caso di vendita di quantitativi di energia destinati all’esportazione, ma non in caso di importazione di energia.

Se le disposizioni dell’articolo 401 della direttiva 2006/112 1 , che vietano agli Stati membri di istituire tasse o imposte sul volume d’affari, in aggiunta all’imposta sul valore aggiunto, ostino a che uno Stato membro istituisca un’obbligazione tributaria supplementare a carico dei partecipanti al mercato che svolgono attività di trading, come il contributo sull’attività di trading disciplinato dall’OUG n. 27/2022.

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1 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).

1 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

1 Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261I, pag. 1).

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).