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Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 – Italia / Commissione

(Causa T-387/12)1

[«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Settore della trasformazione dei pomodori – Aiuti alle organizzazioni di produttori – Spese effettuate dall’Italia – Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Rettifica forfettaria»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 165, pag. 83)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

2)    La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 GU C 319 del 20.10.2012.