Language of document : ECLI:EU:T:2015:71





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 febbraio 2015 –
Italia / Commissione

(causa T‑387/12)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Settore della trasformazione dei pomodori – Aiuti alle organizzazioni di produttori – Spese effettuate dall’Italia – Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 – Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Rettifica forfettaria»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 34‑37, 43, 49, 61)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità, per la Commissione, di rifiutare di farsi carico dell’integralità delle spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 55, 64, 68)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 165, pag. 83).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.