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Ricorso presentato il 4 novembre 2009 - Agriconsulting Europe/Commissione

(Causa T-443/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata.

Condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è una società leader nella consulenza gestionale e tecnica di progetti di sviluppo internazionale. Essa si rivolge contro la decisione della Commissione, nell'ambito dell'aggiudicazione del lotto n. 11 di cui al bando EuropeAid/127054/C/SER/multi (GU S 128 del 4 luglio 2008), di non ritenere tra le sei offerte economicamente più vantaggiose quella presentata dal consorzio di cui era capofila, e di assegnare tale lotto ad altri offerenti.

A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

snaturamento degli elementi di prova e delle circostanze di fatto. La decisione impugnata ha rigettato l'offerta della ricorrente sul presupposto che le "dichiarazioni di esclusività" di tre esperti presenti nella loro offerta erano presenti anche in altre offerte e che dovevano, pertanto, essere esclusi dalla valutazione. Tale conclusione è viziata nei limiti in cui non ha preso in considerazione le dichiarazioni degli esperti che negavano valore ad alcune delle dette dichiarazioni, da un lato, o ne denunciavano addirittura la falsità, dall'altro;

errata interpretazione delle conseguenze da trarre in relazione al mancato rispetto della "dichiarazione di esclusività" e violazione dei principi di certezza del diritto, nei limiti in cui la convenuta ha applicato la sanzione prevista in caso di firma di più dichiarazioni di esclusività a tutte le offerte, senza considerare ruolo e responsabilità della società o dello stesso esperto;

violazione dei presupposti giuridici, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità, nei limiti in cui la convenuta non ha esercitato il potere ad essa riconosciuto di richiedere chiarimenti, in presenza di ambiguità circa un elemento dell'offerta, prima di confermare l'esistenza di errori che possano inficiare la validità di un'offerta;

La ricorrente, che fa anche valere la violazione dell'obbligo di motivazione, chiede, altresì, il riconoscimento del danno subito a titolo extracontrattuale per fatto illecito o, in subordine, per fatto lecito.

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