Language of document : ECLI:EU:T:2015:193

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

26 marzo 2015 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Nael – Marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal – Diniego di registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑596/13,

Emsibeth SpA, con sede a Verona (Italia), rappresentata da A. Arpaia, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Peek & Cloppenburg KG, con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata da J. Grundmann, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1663/2012‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg KG e l’Emsibeth SpA,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2013,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale dall’UAMI il 26 febbraio 2014,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 10 febbraio 2011 la Emsibeth SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici; prodotti per colorare i capelli e per decolorare i capelli; shampoo; lozioni per capelli».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 50/2011, del 14 marzo 2011.

5        Il 7 giugno 2011 la Peek & Cloppenburg KG ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti della classe 3: «Saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici; lozioni per capelli».

6        L’opposizione si fondava sul marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal, che è stato registrato con il numero 8 924 052 il 27 luglio 2010 e che contraddistingue i prodotti della classe 3 elencati al precedente punto 5.

7        Gli impedimenti addotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

8        Il 10 luglio 2012 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione.

9        Il 4 settembre 2012 la Peek & Cloppenburg KG ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

10      Con decisione dell’11 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso.

11      In particolare, essa ha dichiarato che il pubblico di riferimento era composto da consumatori medi dell’Unione europea, i quali presterebbero un livello normale di attenzione nel momento dell’acquisto dei prodotti considerati. La commissione di ricorso ha ritenuto che taluni dei prodotti in questione fossero identici, e altri molto simili. Quanto al confronto dei segni, la commissione di ricorso ha affermato che questi presentavano una somiglianza visiva assai elevata e un certo grado di somiglianza fonetica e che, concettualmente, non erano differenti per una parte del pubblico dell’Unione.

12      Nella sua valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha rilevato che l’elemento denominativo «neal» occupava una posizione distintiva autonoma all’interno del marchio anteriore e che tale elemento e l’elemento «nael» del segno richiesto erano simili. Essa ha altresì tenuto conto del fatto che i prodotti considerati erano in alcuni casi identici e in altri molto simili e, ritenendo che tale tipo di prodotti fosse generalmente esposto negli scaffali, ha affermato che l’aspetto visivo giocava un ruolo più importante nella valutazione del rischio di confusione per questo tipo di prodotti. Ne ha concluso che, alla luce delle somiglianze visive e fonetiche e del fatto che i segni non presentavano differenze concettuali per una parte del pubblico di riferimento, sussisteva un rischio di confusione tra i segni in questione. La commissione di ricorso ha aggiunto che il pubblico di riferimento percepirebbe i due segni come appartenenti alla stessa famiglia di marchi, a causa dell’elemento denominativo «mc» del marchio anteriore e del fatto che i consumatori non presteranno attenzione all’inversione delle lettere «a» ed «e». La commissione di ricorso, infatti, ha ritenuto che «mc neal» possa essere percepito come una versione stilizzata e un’estensione dei prodotti a marchio Nael, o viceversa.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

14      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      La ricorrente deduce un motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16      L’UAMI chiede il rigetto di tale motivo.

17      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

18      Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc., EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

19      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc., EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

20      Nella fattispecie, la ricorrente nega la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

 Sul pubblico di riferimento e sul suo livello di attenzione

21      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre altresì tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi considerati [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc., EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

22      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dichiarato che il pubblico di riferimento era composto dal consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto, dotato di un livello medio di attenzione. Inoltre, essa ha ritenuto che, essendo il marchio anteriore un marchio comunitario, il territorio di riferimento fosse l’intera Unione.

23      La ricorrente contesta tale valutazione e afferma che i prodotti di cui trattasi non sono destinati unicamente al pubblico in generale. A suo avviso, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i suoi clienti sono esclusivamente professionisti del settore dell’acconciatura e possiedono un livello di attenzione elevato.

24      In primo luogo, quanto alla definizione del pubblico di riferimento, dalla giurisprudenza emerge che, quando i prodotti o i servizi sui quali verte la domanda di registrazione sono destinati all’insieme dei consumatori, occorre considerare che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v. sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 62 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 gennaio 2013, Yordanov/UAMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, Racc., EU:T:2013:34, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

25      Inoltre, i diritti conferiti o conferibili dai marchi si estendono ad ogni categoria di prodotti o di servizi per i quali questi marchi sono protetti o ad ogni categoria di prodotti designata dalla domanda di registrazione. Le scelte commerciali effettuate o effettuabili dai titolari dei marchi in conflitto sono fattori che devono essere distinti dai diritti derivanti da questi marchi e, nella misura in cui dipendono soltanto dalla volontà dei titolari di tali marchi, sono suscettibili di cambiamenti. Fintantoché l’elenco dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto non sia stato modificato, simili fattori non potrebbero avere alcuna incidenza sul pubblico di riferimento di cui tener conto in sede di valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione (v. sentenza DISCO DESIGNER, punto 24 supra, EU:T:2013:34, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi che rientrano nella classe 3 sono costituiti da «saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici; prodotti per colorare i capelli e per decolorare i capelli; shampoo; lozioni per capelli». Considerando la descrizione ampia dei prodotti in questione, correttamente la commissione di ricorso ha dichiarato che il pubblico di riferimento era costituito da tutti i consumatori. Occorre infatti constatare che, sebbene anche professionisti o specialisti possano acquistare i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, si tratta di prodotti rivolti al pubblico in generale.

27      Da quanto detto deriva che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nell’individuare nel consumatore medio il pubblico di riferimento.

28      In secondo luogo, quanto al grado di attenzione dimostrato dal pubblico di riferimento, occorre determinare il livello di attenzione del consumatore medio quando acquista prodotti quali «saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici; prodotti per colorare i capelli e per decolorare i capelli; shampoo; lozioni per capelli». Tali prodotti, come già rilevato, sono principalmente destinati al pubblico in generale, dotato di un livello di attenzione medio, anche se possono essere altresì comprati da professionisti o specialisti.

29      In ogni caso, anche se una parte del pubblico di riferimento è composta da professionisti che dimostrano un livello di attenzione più elevato, cionondimeno un’altra parte di detto pubblico – parte di cui non è stata affermata la trascurabilità – è costituita dal consumatore medio, ragionevolmente attento e avveduto. Quindi, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, dev’essere preso in considerazione il pubblico dotato del livello di attenzione meno elevato (v. sentenza DISCO DESIGNER, punto 24 supra, EU:T:2013:34, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

30      Occorre pertanto confermare le conclusioni della commissione di ricorso relative al pubblico di riferimento e al suo livello di attenzione, quali riprodotte al punto 22 della presente sentenza.

 Sul confronto dei prodotti

31      La ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli» sono identici ai «cosmetici». Essa ribadisce, in proposito, che i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli» sono prodotti destinati a professionisti, e non al pubblico in generale.

32      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente e ne sostiene l’irricevibilità, non essendo stati dedotti nel procedimento dinanzi all’UAMI.

33      Occorre anzitutto rilevare che gli argomenti della ricorrente sono ricevibili. Come dichiarato dalla Corte (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, Racc., EU:C:2007:162, punto 57), per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto [v. altresì, in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, ancotel/UAMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, EU:T:2011:241, punti da 19 a 26].

34      A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che l’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, laddove sia fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/09, solleva dinanzi all’UAMI la questione dell’identità o della somiglianza dei marchi in conflitto nonché dei prodotti e dei servizi contraddistinti dai medesimi (v., in tal senso, sentenza ancotel., punto 33 supra, EU:T:2011:241, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

35      Di conseguenza, il fatto che la somiglianza dei prodotti di cui trattasi non sia stata contestata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso non può minimamente produrre l’effetto di impedire all’UAMI di conoscere della questione riguardante la somiglianza o l’identità di tali prodotti o servizi (v., in tal senso, sentenza ancotel., punto 33 supra, EU:T:2011:241, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

36      Una siffatta circostanza non può quindi neppure produrre l’effetto di privare una parte del diritto di contestare dinanzi al Tribunale, nei limiti dell’ambito fattuale e giuridico della controversia sottoposta alla commissione di ricorso, le valutazioni espresse da quest’ultima in merito [v., in tal senso, sentenze, del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Racc., EU:T:2005:29, punti 24 e 25, e ancotel., punto 33 supra, EU:T:2011:241, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

37      L’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 prevede, peraltro, che il ricorso possa essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste (v. in tal senso, sentenza ancotel., punto 33 supra, EU:T:2011:241, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

38      Ciò è effettivamente avvenuto nel caso della ricorrente, la cui domanda di marchio comunitario è stata respinta per i prodotti di cui trattasi. Essa era quindi legittimata a impugnare la decisione della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale e, come rilevato al precedente punto 36, a contestare, in questa sede, la somiglianza dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto rilevata dalla divisione di opposizione e confermata dalla commissione di ricorso, che ha fatto proprie, come ammesso dalla giurisprudenza, le motivazioni della decisione della divisione di opposizione a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza ancotel., punto 33 supra, EU:T:2011:241, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

39      Occorre dunque esaminare, alla luce di tali considerazioni, se sia corretto l’avallo dato dalla commissione di ricorso alla conclusione della divisione di opposizione secondo cui i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli» erano identici ai «cosmetici».

40      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in esame, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

41      Per quanto riguarda i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli», si deve ritenere che siano inclusi nei «cosmetici» coperti dal marchio anteriore. Orbene, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore includano i prodotti di cui alla domanda di marchio, tali prodotti sono considerati identici [v. sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Racc., EU:T:2005:420, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]. La commissione di ricorso ha quindi correttamente affermato che i «cosmetici» oggetto del marchio anteriore e i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli» di cui al marchio richiesto erano identici. Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui detti prodotti non sono identici, perché sono venduti a professionisti, dev’essere respinto.

42      Quanto, poi, agli altri prodotti, di cui la ricorrente non ha messo in discussione l’identità o la somiglianza, si deve considerare che correttamente la commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, ha convalidato le conclusioni della divisione di opposizione secondo cui alcuni di detti prodotti erano identici ed altri molto simili.

 Sul confronto dei segni

43      La ricorrente sostiene, in sostanza, che i marchi in conflitto presentano, nel loro complesso, differenze significative. A suo avviso, nell’effettuare il confronto visivo, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione agli elementi grafici del marchio richiesto. La commissione di ricorso avrebbe altresì omesso di considerare che il marchio richiesto si compone di una sola parola, mentre il marchio anteriore è composto da due parole, di cui la prima, «mc», riveste particolare importanza, a causa della sua posizione e della percezione che i consumatori sono soliti averne. Essa ritiene che i marchi in conflitto saranno pronunciati in modo differente e che siano concettualmente diversi. Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso avrebbe dovuto ravvisare l’insussistenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

44      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Confronto visivo

45      Quanto al confronto visivo, i marchi in conflitto presentano somiglianze, nel senso che entrambi contengono le lettere «n», «a», «e» e «l». Il fatto che le lettere «a» ed «e» non siano presentate nello stesso ordine nei marchi in conflitto non incide su tali elementi di somiglianza. Il marchio anteriore contiene anche l’elemento «mc», che non trova equivalenti nel marchio richiesto. Tuttavia, detto elemento denominativo occupa una posizione secondaria nel marchio anteriore. È vero che il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla parte iniziale delle parole [sentenza del 17 marzo 2004, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 e T‑184/02, Racc., EU:T:2004:79, punto 81]. Tuttavia, tale considerazione non può valere in tutti i casi [sentenza del 6 luglio 2004 Grupo El Prado Cervera/UAMI ‑ Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Racc., EU:T:2004:208, punto 48] e non può comunque mettere in discussione il principio secondo cui l’esame della somiglianza dei marchi deve tenere conto dell’impressione complessiva prodotta dai medesimi.

46      Si deve infatti ritenere, allineandosi alla commissione di ricorso, che il termine «neal» attirerà maggiormente l’attenzione del pubblico di riferimento a causa della sua lunghezza, contrariamente all’elemento denominativo «mc», che sarà percepito dal pubblico di riferimento non anglofono come due lettere prive di significato. Il termine «neal» occupa quindi una posizione distintiva e dominante all’interno del marchio anteriore.

47      Inoltre, il marchio richiesto contiene elementi grafici sotto forma di lettere stilizzate, e la lettera «l» si distingue per avere la forma di una foglia. Tale lettera è inoltre più scura rispetto alle altre lettere che compongono il marchio richiesto. Se è pur vero che tali elementi grafici sono minimi, non sono tuttavia trascurabili sotto il profilo visivo. Pertanto, l’elemento denominativo «mc» del marchio anteriore e gli elementi grafici del marchio richiesto riducono la somiglianza visiva tra i marchi in conflitto. La Commissione di ricorso è quindi erroneamente giunta alla conclusione, al punto 22 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto presentano «una somiglianza visiva molto elevata», quando invece essi presentano un livello di somiglianza visiva medio.

 Confronto fonetico

48      Quanto al confronto fonetico dei segni in esame, il marchio richiesto sarà di norma pronunciato «nael» in inglese e nelle altre lingue parlate dal pubblico di riferimento. Inoltre, il marchio richiesto può essere anche pronunciato «nèl» in danese, tedesco, neerlandese e svedese. Il marchio anteriore sarà pronunciato «mac nil» in inglese e «mac ne al» o «m c ne al» nelle altre lingue parlate dal pubblico di riferimento. Tuttavia, anche se il pubblico di riferimento che conosce l’inglese pronuncerà l’elemento denominativo «mc» come «mac», non è affatto certo che il resto del pubblico di riferimento lo pronuncerà allo stesso modo, poiché non esistono termini equivalenti nelle altre lingue. Infatti, considerate la lunghezza della parola «neal» e la difficoltà di comprendere e pronunciare il termine «mc», il pubblico di riferimento potrebbe anche avere difficoltà nel ricordarsi dell’elemento «mc».

49      Ad ogni modo, anche ove non si facesse astrazione dell’elemento denominativo «mc» nel marchio anteriore, la presenza delle lettere «ea» in tale marchio e delle lettere «ae» nel marchio richiesto contribuisce a conferire una pronuncia simile dei marchi in lingue diverse dall’inglese, quali il tedesco, lo spagnolo e il francese, come dichiarato dalla commissione di ricorso. Pertanto, i marchi in conflitto presentano una debole somiglianza fonetica.

 Confronto concettuale

50      Concettualmente, il termine «nael» è un nome proprio molto raro in Francia, e detto termine significa «chiodo» in estone. Le parole «mc neal» sono percepite come un cognome scozzese dal pubblico di riferimento anglofono. Ne deriva che solo le persone che conoscono l’estone e l’inglese, o il francese e l’inglese, potranno procedere a un confronto concettuale tra i marchi in conflitto, e che questi ultimi non risulteranno simili sul piano concettuale per tali persone, le quali non costituiscono una parte significativa del pubblico di riferimento. Per la grande maggioranza di detto pubblico, i marchi in conflitto non rivestono alcun significato. Occorre dunque dichiarare, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso nella decisione impugnata, che non si deve procedere a un confronto concettuale tra i marchi in conflitto. Infatti, un simile confronto sarebbe ad ogni modo, nel caso di specie, privo di incidenza sulla valutazione del rischio di confusione [v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2013, Gitana/UAMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, EU:T:2013:462, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 febbraio 2014, Advance Magazine Publishers/UAMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, Racc., EU:T:2014:89, punto 45].

 Sul rischio di confusione

51      Alla luce delle suesposte considerazioni, i marchi in conflitto presentano un livello medio di somiglianza visiva e una debole somiglianza fonetica, e non sono confrontabili concettualmente per la grande maggioranza del pubblico di riferimento. Nella valutazione globale del rischio di confusione, gli aspetti visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso peso. È necessario analizzare le condizioni oggettive in cui i marchi possono presentarsi sul mercato [sentenze del 3 luglio 2003, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Racc., EU:T:2003:184, punto 57, e del 6 ottobre 2004, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, Racc., EU:T:2004:293, punto 49].

52      L’importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dai marchi in conflitto. Ove i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto siano, di norma, venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto, facendo quindi affidamento principalmente sull’immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Se, invece, il prodotto considerato viene per lo più offerto in vendita oralmente, verrà di norma attribuito più valore ad una somiglianza fonetica tra i segni (sentenza NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, punto 51 supra, EU:T:2004:293, punto 49).

53      I prodotti di cui trattasi sono, in generale, in libera vendita nella grande distribuzione e possono essere scelti dai clienti stessi. È vero che alcuni dei prodotti in questione, come i prodotti «per colorare i capelli e per decolorare i capelli», sono acquistati altresì da professionisti come i parrucchieri. Possono essere inoltre venduti in saloni di acconciatura, in cui i consumatori possono farsi assistere dai venditori. Tuttavia, benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del prodotto avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in conflitto interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, per tale ragione, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, punto 51 supra, EU:T:2004:293, punto 50).

54      Inoltre, come precedentemente rilevato, i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e quelli contrassegnati dal marchio anteriore sono in parte identici e in parte molto simili. Orbene, può sussistere un rischio di confusione, nonostante un debole grado di somiglianza tra i marchi, qualora la somiglianza dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai medesimi sia elevata [v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast‑Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc., EU:T:2006:397, punto 74].

55      Occorre pertanto dichiarare che, alla luce dell’importanza dell’aspetto visivo nella valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, del livello medio di somiglianza visiva, della debole somiglianza fonetica e del fatto che i prodotti considerati sono in parte identici e in parte molto simili, sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella percezione del pubblico di riferimento.

56      Ne discende che il motivo unico vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è infondato. Di conseguenza, occorre respingere il ricorso.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Emsibeth SpA è condannata alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 marzo 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.