Language of document : ECLI:EU:C:2022:606

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

1º agosto 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/65/CE – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Direttiva 2011/61/UE – Fondi di investimento alternativi – Politiche e prassi remunerative dei dirigenti di una società di gestione di OICVM o di un gestore di fondi di investimento alternativi – Dividendi distribuiti a taluni membri della direzione – Nozione di “remunerazione” – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà»

Nella causa C‑352/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria) con decisione del 2 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2020, nel procedimento

HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.

contro

Magyar Nemzeti Bank,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Prima Sezione, I. Ziemele (relatrice) e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt., da Á.P. Baráti, T. Fehér, P. Jalsovszky e B.D. Zsibrita, ügyvédek;

–        per la Magyar Nemzeti Bank, da T. Kende e P. Sonnevend, ügyvédek, nonché da G. Subai, consigliere giuridico;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, inizialmente da L. Havas, J. Rius Riu e H. Tserepa-Lacombe, successivamente da V. Bottka, J. Rius Riu e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti;

–        per l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, da  G. Filippa, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU 2014, L 257, pag. 186) (in prosieguo: la «direttiva 2009/65»), dell’articolo 13, paragrafo 1, nonché dell’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1), e dell’articolo 2, punto 5 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU 2017, L 87, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (in prosieguo: la «HOLD») e la Magyar Nemzeti Bank (Banca nazionale d’Ungheria) in merito a una decisione con la quale quest’ultima ha sanzionato la HOLD per le sue prassi remunerative.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2009/65

3        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65 stabilisce che, ai fini di tale direttiva, per «società di gestione» si intende una società che esercita abitualmente l’attività di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM).

4        L’articolo 6, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva dispone quanto segue:

«3.      In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche i servizi seguenti:

a)      gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1)]; e

b)      a titolo di servizi accessori:

i)      consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE,

ii)      custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.

(…)

4.      L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo».

5        L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/65 è così formulato:

«Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente paragrafo. Tali principi obbligano la società di gestione a:

a)      agire, nell’esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;

b)      agire con la competenza, l’impegno e la diligenza necessari, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato;

c)      disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace;

d)      cercare di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e

e)      conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all’esercizio delle proprie attività in modo da promuovere gli interessi dei propri investitori e l’integrità del mercato».

6        L’articolo 14 bis di detta direttiva dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono né pregiudichino il rispetto dell’obbligo della società di gestione di agire nel migliore interesse dell’OICVM.

2.      Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.

3.      Le politiche e le prassi retributive si applicano a tali categorie di personale, tra cui l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4.      A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 84)], l’[Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)] emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e/o ai partecipanti ai mercati finanziari in merito alle persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’applicazione dei principi di cui all’articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, stabiliti nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione[, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU 2009, L 120, pag. 22)], delle dimensioni delle società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. (…)».

7        L’articolo 14 ter della citata direttiva così recita:

«1.      Nell’elaborare e nell’applicare le politiche retributive di cui all’articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

a)      la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che la società di gestione amministra;

b)      la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d’interesse;

(…)

g)      qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l’importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata o dell’OICVM interessato e dei relativi rischi, nonché dei risultati generali della società di gestione e nella valutazione dei risultati individuali sono presi in considerazione criteri finanziari e non finanziari;

h)      la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell’OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine dell’OICVM stesso e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo;

(…)

j)      le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;

(…)

l)      la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive dell[a] retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

m)      in funzione della struttura giuridica dell’OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50% di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell’OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione di OICVM rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50% non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un’adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

n)      una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell’OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell’OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre anni; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;

o)      la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, dell’OICVM e della persona interessati.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell’OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

(…)

r)      la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione delle prescrizioni stabilite nella presente direttiva.

(…)

3.      I principi stabiliti dal paragrafo 1 si applicano ai benefici di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell’OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sul profilo di rischio degli OICVM che gestiscono.

(…)».

 Direttiva 2014/91

8        Ai sensi dei considerando 5, 7 e 10 della direttiva 2014/91:

«(5)      Nell’applicare i principi relativi a sane politiche e prassi retributive enunciati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero anche tenere conto dei principi stabiliti dalla raccomandazione [2009/384] nonché del lavoro del consiglio per la stabilità finanziaria e degli impegni del G-20 per attenuare i rischi nel settore dei servizi finanziari.

(…)

(7)      I principi riguardanti sane politiche retributive dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti effettuati dall’OICVM alle società di gestione o alle società di investimento.

(…)

(10)      Le disposizioni in materia di retribuzioni non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dal trattato [UE], dal trattato [FUE] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e vigilanza delle società interessate, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità dei diritti e delle prassi nazionali».

 Direttiva 2011/61

9        I considerando 26 e 28 della direttiva 2011/61 sono così formulati:

«(26)       I principi relativi alle sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione [2009/384/CE] sono in linea con i principi della presente direttiva e li integrano.

(…)

(28)      Le disposizioni in materia remunerativa non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, i principi generali del diritto nazionali dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e coinvolgimento degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e vigilanza dell’istituto interessato, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali».

10      A norma del suo articolo 1, la direttiva 2011/61 fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (in prosieguo: i «FIA») nell’Unione europea.

11      L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva stabilisce che, ai fini di quest’ultima, per «GEFIA» si intendono le persone giuridiche che esercitano abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA.

12      L’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di detta direttiva così dispone:

«4.      In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare un GEFIA esterno a fornire i seguenti servizi:

a)      gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/41/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU 2003, L 235, pag. 10)], in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale;

b)      servizi ausiliari comprendenti:

i)      consulenza in materia di investimenti,

ii)      custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo,

iii)      ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari.

(…)

6.      L’articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 12, 13 e 19 della direttiva [2004/39] si applicano alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 4 del presente articolo da parte dei GEFIA».

13      L’articolo 13 della direttiva 2011/61 è così formulato:

«1.      Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di applicare, alle categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, con il regolamento o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono.

I GEFIA determinano le politiche e le prassi remunerative in conformità dell’allegato II.

(…)».

14      L’allegato II della medesima direttiva, rubricato «Politica remunerativa», dispone quanto segue:

«1.      Nell’elaborare e nell’applicare le politiche remunerative complessive, che comprendono le retribuzioni e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, i GEFIA si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

a)      la politica remunerativa riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un’assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio, i regolamenti o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono;

b)      la politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del GEFIA e dei FIA che gestisce o degli investitori di tali fondi e comprende misure intese ad evitare i conflitti d’interesse;

(…)

g)      quando la remunerazione è legata ai risultati, l’importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell’unità aziendale interessata o del FIA interessato e dei risultati generali del GEFIA, e nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;

h)      la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita del FIA gestito dal GEFIA, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto della politica di rimborso del FIA che gestisce e dei rischi di investimento ad esso legati;

(…)

j)      le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte sufficientemente alta della remunerazione complessiva per consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione;

(…)

l)      la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili delle remunerazioni individuali o collettive, prevede una rettifica completa volta ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

m)      in funzione della struttura giuridica del FIA e dei suoi regolamenti o documenti costitutivi, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50% di qualsiasi remunerazione variabile, è composta da quote o azioni del FIA interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione del FIA rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dal GEFIA, nel qual caso il minimo del 50% non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un’adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi del GEFIA, del FIA che gestisce e degli investitori di tali FIA. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;

n)      una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della remunerazione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi del FIA in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre-cinque anni a meno che il ciclo di vita del FIA interessato non sia più breve; la remunerazione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;

o)      la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del GEFIA nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, del FIA e della persona interessati.

La remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati del GEFIA o del FIA interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

(…)

r)      la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione delle prescrizioni della presente direttiva.

2.      I principi di cui al paragrafo 1 si applicano a remunerazioni di qualsiasi tipo versate dal GEFIA, a qualsiasi importo versato direttamente dal FIA stesso, inclusa la commissione di gestione, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni del FIA, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sui profili di rischio del FIA che gestiscono.

(…)».

 Regolamento delegato 2017/565

15      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/565 stabilisce quanto segue:

«Il capo II e [il capo III,] sezioni da 1 a 4, l’articolo 59, paragrafo 4, [e] l’articolo 60 [nonché le] sezioni 6 e 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I,, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [2009/65] e all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva [2011/61]».

16      L’articolo 2, punto 5, di tale regolamento delegato, contenuto al capo I del regolamento medesimo, rubricato «Ambito di applicazione e definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

5)      “retribuzione”: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;

(…)».

 Raccomandazione 2009/384

17      Ai sensi dei considerando da 1 a 3 della raccomandazione 2009/384:

«(1)      L’eccessiva assunzione di rischi nell’industria dei servizi finanziari (…) ha contribuito al fallimento di numerose imprese finanziarie e ha causato problemi di tipo sistemico negli Stati membri e a livello mondiale, che si sono poi estesi al resto dell’economia con costi elevati per la società.

(2)      Benché le pratiche retributive inadeguate non costituiscano la causa principale della crisi sviluppatasi nel 2007 e [nel] 2008, vi è un consenso diffuso che, nell’industria dei servizi finanziari, esse abbiano favorito comportamenti eccessivamente rischiosi, contribuendo alle perdite significative subite da imprese finanziarie di grande importanza.

(3)      Di fatto le pratiche retributive adottate in gran parte dell’industria dei servizi finanziari sono andate nella direzione opposta a quella di una efficace e sana gestione del rischio. Tali pratiche, infatti, tendevano a ricompensare i profitti di breve termine, incentivando il personale a lanciarsi in operazioni inaccettabilmente rischiose che garantivano profitti maggiori nel breve termine, esponendo tuttavia l’impresa finanziaria a elevate perdite potenziali nel lungo termine».

 Orientamenti dell’ESMA

18      I documenti dell’ESMA rubricati «Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA» (ESMA/2013/232), del 3 luglio 2013 (in prosieguo: gli «orientamenti GEFIA»), e «Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva [2009/65/CE]»] (ESMA/2016/575), del 14 ottobre 2016 (in prosieguo: gli «orientamenti OICVM»), si applicano, rispettivamente, ai gestori di fondi di investimento alternativi (in prosieguo: i «GEFIA») e alle società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65, nonché alle autorità competenti.

19      I paragrafi 10 e 17 degli orientamenti GEFIA sono così formulati:

«10.      Unicamente ai fini degli orientamenti e dell’allegato II della direttiva [2011/61], per remunerazione si intende:

(i)      ogni tipo di pagamento o beneficio erogato dal GEFIA,

(ii)      qualsiasi importo versato dal FIA stesso, inclusa la commissione di gestione, (…)

(…)

a fronte di servizi professionali prestati dal personale più rilevante del GEFIA.

Ai fini del punto (ii) del presente paragrafo, ogni pagamento, esclusi i rimborsi di costi e spese, eseguito direttamente dal FIA al GEFIA in favore delle categorie di personale del GEFIA interessate per i servizi professionali prestati, che in caso contrario potrebbe portare all’elusione delle norme in materia di remunerazione, è considerato remunerazione ai fini degli orientamenti e dell’allegato II della direttiva [2011/61].

(…)

17.      Occorre prendere in considerazione anche la posizione delle società di persone e di strutture analoghe. I presenti orientamenti non si applicano a dividendi o esborsi analoghi che i soci ricevono in quanto proprietari di un GEFIA, a meno che l’esito concreto del pagamento di tali dividendi porti all’elusione delle pertinenti norme in materia di remunerazione, indipendentemente dall’intenzione di eludere tali norme».

20      A termini dei paragrafi 11 e 15 degli orientamenti OICVM:

«11.      Unicamente ai fini degli orientamenti e dell’articolo 14 ter della direttiva [2009/65] per retribuzione si intende almeno uno dei seguenti:

i)      ogni tipo di pagamento o beneficio erogato dalla società di gestione,

ii)      qualsiasi importo pagato dall’OICVM stesso, compresa qualsiasi porzione delle commissioni di incentivo versate direttamente o indirettamente a favore del personale più rilevante, (…)

(…)

a fronte di servizi professionali prestati dal personale più rilevante della società di gestione.

Ogni pagamento, esclusi i rimborsi di costi e spese, eseguito direttamente dall’OICVM alla società di gestione in favore delle categorie di personale della società di gestione interessate, o direttamente dall’OICVM a favore delle suddette categorie, per i servizi professionali prestati, che in caso contrario potrebbe portare all’elusione delle norme in materia di retribuzione, è considerato retribuzione ai fini degli orientamenti e dell’articolo 14 ter della direttiva [2009/65].

(…)

15.      Occorre prendere in considerazione anche la posizione delle società di persone e di strutture analoghe. I presenti orientamenti non si applicano a dividendi o esborsi analoghi che i soci ricevono in quanto proprietari di una società di gestione, a meno che l’esito concreto del pagamento di tali dividendi porti all’elusione delle pertinenti norme in materia di retribuzione, indipendentemente dall’intenzione di eludere tali norme».

 Diritto ungherese

 Legge sugli investimenti collettivi

21      Le direttive 2009/65 e 2011/61 sono state trasposte nell’ordinamento giuridico ungherese dall’a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (legge n. XVI del 2014, sugli organismi di investimento collettivo e i loro gestori e che modifica talune leggi relative alle operazioni finanziarie; in prosieguo: la «legge sugli investimenti collettivi»). L’articolo 26/A di tale legge così dispone:

«Il gestore di OICVM attua una politica e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione efficace e sana dei rischi e che siano conformi ai principi enunciati all’allegato 13».

22      L’articolo 33 di detta legge enuncia quanto segue:

«Il [GEFIA] attua una politica e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione efficace e sana dei rischi e che siano conformi ai principi di cui all’allegato 13».

23      L’allegato 13 della legge sugli investimenti collettivi, relativo alle politiche remunerative, è formulato in termini che corrispondono, con lievi modifiche, a quelli dell’articolo 14 ter della direttiva 2009/65 e dell’allegato II della direttiva 2011/61.

 Raccomandazioni della Banca nazionale d’Ungheria

24      Il punto 11 dell’a javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 3/2017. (II. 9.) MNB ajánlás (raccomandazione n. 3 della Banca nazionale d’Ungheria, del 9 febbraio 2017, sull’attuazione delle politiche remunerative) così recita:

«Se i dipendenti di un ente che rientra nell’ambito di applicazione della politica retributiva sono contemporaneamente gli azionisti di maggioranza del medesimo o di una sua filiale, la politica remunerativa dev’essere concepita tenendo conto di tale circostanza particolare. L’ente deve, nei confronti di qualsiasi dipendente, garantire che la politica remunerativa sia conforme ai requisiti delle pertinenti disposizioni della [legge n. CCXXXVII del 2013, sugli enti creditizi e le imprese finanziarie] e [della legge n. CXXXVIII del 2007, relativa alle imprese di investimento e agli operatori di borse di commercio nonché alle norme che disciplinano le loro attività], e al contenuto della presente raccomandazione».

25      Il punto 8 dell’az alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról szóló 4/2018. (I. 16.) MNB ajánlás (raccomandazione n. 4 della Banca nazionale d’Ungheria, del 16 gennaio 2018, sulla politica retributiva che i gestori di fondi di investimento alternativi devono attuare) dispone quanto segue:

«Le attese enunciate nella presente raccomandazione non si applicano, in linea di principio, ai dividendi corrisposti al proprietario di un GEFIA o ai pagamenti aventi natura di dividendi, salvo che ciò non comporti di fatto l’elusione delle pertinenti norme in materia di remunerazione, a prescindere dalla circostanza che l’elusione delle norme costituisse l’obiettivo di un pagamento».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

26      La HOLD, ricorrente nel procedimento principale, è una società riconosciuta dalla Banca nazionale d’Ungheria e la cui attività commerciale abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA.

27      A partire dal 20 marzo 2014, la HOLD applica una politica remunerativa a determinate categorie del suo personale. Tra i dipendenti che beneficiano di tale politica, i dipendenti che svolgono rispettivamente le funzioni di direttore generale, di direttore degli investimenti o di gestore di portafoglio detengono partecipazioni nel capitale della HOLD sotto forma di azioni ordinarie e a dividendo prioritario. Inoltre, due di tali dipendenti sono azionisti unici di due società per azioni titolari di azioni emesse dalla HOLD. Nel corso degli esercizi finanziari dal 2015 al 2018, la HOLD ha pagato dividendi ai dipendenti e alle società di cui trattasi interessate sulle azioni a dividendo prioritario e sulle azioni ordinarie.

28      Con decisione dell’11 aprile 2019, la Banca nazionale d’Ungheria, in qualità di autorità di vigilanza, ingiungeva, segnatamente, alla HOLD di attuare una politica e prassi retributive conformi ai requisiti della legge sugli investimenti collettivi. Essa ha ritenuto che i dividendi direttamente e indirettamente distribuiti ai dipendenti interessati potessero, per loro natura, comportare un interesse di dette persone a una generazione di profitti a breve termine da parte della HOLD e creare quindi un incentivo, per le medesime, a un’assunzione di rischi non coerente con il profilo di rischio dei fondi di investimento gestiti da detta società, con il suo regolamento di gestione e con gli interessi dei detentori di quote dei fondi, cosicché le modalità di pagamento di detti dividendi dovevano considerarsi un modo per eludere le norme sul pagamento differito della remunerazione legata ai risultati. Di conseguenza, la Banca nazionale d’Ungheria infliggeva una sanzione pecuniaria alla HOLD.

29      Quest’ultima proponeva ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) avverso tale decisione, sostenendo che i dividendi non costituiscono una retribuzione variabile e non rientrano nell’ambito di applicazione della sua politica remunerativa. La componente variabile della retribuzione costituirebbe una remunerazione corrisposta ai dipendenti per i loro servizi professionali sulla base di criteri di rendimento, mentre il dividendo rientrerebbe nel diritto di proprietà dell’azionista, indipendentemente dall’attività svolta per la società, dal suo impiego e dal suo risultato individuale. Inoltre, i dipendenti di cui trattasi, in quanto azionisti di maggioranza, avrebbero un interesse a mantenere a lungo termine le operazioni della ricorrente nel procedimento principale, contrariamente all’affermazione della Banca nazionale d’Ungheria secondo la quale il pagamento di dividendi potrebbe costituire per i medesimi un incentivo a ricercare un profitto a breve termine.

30      La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) respingeva tale ricorso a motivo dell’equiparabilità dei dividendi corrisposti ai dipendenti di cui trattasi a una remunerazione, benché, sotto un profilo formale, questi non costituiscano una retribuzione per i servizi forniti. Detti dividendi, di un ordine di grandezza sensibilmente superiore a quello delle remunerazioni fisse e variabili, farebbero sorgere nei dipendenti un interesse per i profitti a breve termine dei fondi di investimento, il che incoraggerebbe un’assunzione di rischi incompatibile con gli interessi degli investitori e costituirebbe un metodo di pagamento idoneo ad eludere le norme applicabili in materia di politica remunerativa.

31      Secondo detto giudice, la HOLD avrebbe dovuto differire il pagamento di almeno il 40% dei dividendi pagati sulle azioni privilegiate controverse, adeguando tale pagamento al ciclo di vita dei fondi di investimento gestiti e al rimborso delle quote del fondo, e ripartendolo su almeno tre anni. Il suddetto giudice ritiene, inoltre, che la politica remunerativa si applichi anche ai dividendi pagati a società controllate dai dipendenti di cui trattasi, in quanto siffatto pagamento sarebbe parimenti nell’interesse patrimoniale di questi ultimi.

32      Investita di un ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) precisa che è suo compito determinare, segnatamente, se i dividendi direttamente e indirettamente pagati ai dipendenti di cui trattasi rientrino nella politica remunerativa, ai sensi dell’allegato 13, della legge sugli investimenti collettivi. Il «duplice» status dei lavoratori interessati, al contempo azionisti e dipendenti responsabili dell’efficienza economica della ricorrente nel procedimento principale e dell’attuazione della sua politica remunerativa, costituirebbe un elemento decisivo e solleverebbe la questione se sia necessario, al fine di valutare se i principi disciplinanti la politica remunerativa siano stati rispettati, esaminare nel loro insieme gli importi corrisposti a detti dipendenti nell’ambito del loro rapporto di lavoro e quelli loro versati direttamente o indirettamente in quanto azionisti.

33      Ciò premesso, ritenendo necessario ottenere un’interpretazione degli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65, del considerando 28, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61 e dell’articolo 2, punto 5, del regolamento delegato 2017/565, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se rientrino nell’ambito di applicazione delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento i dividendi distribuiti ai dirigenti interessati [della ricorrente nel procedimento principale]:

a)      direttamente, in quanto titolari di azioni a dividendo privilegiato (cd. azioni di priorità) detenute nella società di gestione di fondi di investimento, o

b)      [indirettamente] mediante società per azioni di tipo unipersonale il cui capitale è detenuto dai dirigenti interessati, titolari di azioni di priorità [emesse dalla ricorrente nel procedimento principale]».

 Procedimento dinanzi alla Corte

34      Con lettera della cancelleria della Corte del 9 settembre 2021, l’ESMA è stata invitata, conformemente all’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a partecipare all’udienza per rispondere ai quesiti scritti posti dalla Corte. In risposta, l’ESMA ha presentato osservazioni scritte, sulle quali i partecipanti all’udienza hanno avuto l’opportunità di pronunciarsi.

 Sulla questione pregiudiziale

35      In via preliminare, occorre rilevare che la questione sollevata dal giudice del rinvio concerne, in particolare, l’articolo 2, punto 5, del regolamento delegato 2017/565. A tal riguardo, si deve constatare che da una lettura congiunta dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento delegato nonché dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65 e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61 risulta che il menzionato regolamento delegato è applicabile alle società di gestione di OICVM e ai GEFIA solo nella misura in cui tali società e gestori sono autorizzati a prestare i servizi previsti, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65 e all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61.

36      Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la HOLD sia stata autorizzata a fornire siffatti servizi. Poiché il regolamento delegato 2017/565 non ha alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale, non occorre interpretarne l’articolo 2, punto 5.

37      Pertanto, si deve intendere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61 debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni relative alle politiche e alle prassi remunerative si applicano ai dividendi che una società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA distribuisce direttamente o indirettamente a taluni dei suoi dipendenti che svolgono le funzioni di direttore generale, di direttore degli investimenti o di gestore di portafoglio in quanto titolari del diritto di proprietà sulle azioni di tale società.

38      Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 14 bis, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2009/65 e all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, gli Stati membri impongono rispettivamente alle società di gestione e ai GEFIA l’obbligo di elaborare e applicare politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio, che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM e dei FIA che gestiscono.

39      Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione personae delle suddette politiche e prassi remunerative, l’articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/65 e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 dispongono che esse si applicano alle categorie di personale, tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione e dei GEFIA o degli OICVM e dei FIA che gestiscono.

40      Il giudice del rinvio non nutre dubbi quanto al fatto che i dipendenti di cui trattasi rientrino, nel contesto del procedimento principale, nell’ambito di applicazione ratione personae delle politiche e delle prassi remunerative quale definito all’articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/65 e all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/61. Per contro, esso si interroga sull’ambito di applicazione ratione materiae di siffatte politiche e prassi chiedendosi, in particolare, se, al fine di valutare il rispetto delle disposizioni relative a dette politiche e prassi, si debba tenere conto degli importi che la società, la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, versa a tali dipendenti, direttamente o indirettamente, sotto forma di dividendi in quanto titolari delle azioni detenute nella medesima società.

41      A tale riguardo, per quanto concerne l’interpretazione della nozione di «remunerazione», ai fini dell’applicazione delle direttive 2009/65 e 2011/61, si deve ricordare, da un lato, che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata, devono di norma dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme [sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 81 e giurisprudenza ivi citata].

42      Dall’altro lato, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che l’atto di cui essa fa parte persegue (sentenza del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, punto 63).

43      Pur prevedendo che gli Stati membri impongano alle società di gestione di OICVM e ai GEFIA l’obbligo di elaborare e applicare politiche e prassi remunerative, le direttive 2009/65 e 2011/61 non contengono alcun riferimento alle leggi nazionali quanto alla portata del termine «remunerazione».

44      Per quanto concerne la formulazione dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/65 e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, si deve constatare che la nozione di «remunerazione» non trova definizione. Secondo il suo significato ordinario, tuttavia, tale nozione designa una prestazione in denaro o in natura a titolo di corrispettivo di un lavoro o di un servizio.

45      L’articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65 stabilisce che le politiche e le prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali. Discende altresì dall’allegato II, punto 1, della direttiva 2011/61 che le politiche remunerative complessive comprendono le retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.

46      La menzione di tali due categorie nel testo delle citate disposizioni non preclude tuttavia l’applicazione delle politiche e prassi di cui trattasi a forme di pagamento diverse dalle retribuzioni e dai benefici pensionistici discrezionali.

47      Per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono le disposizioni in parola, occorre rilevare che dall’articolo 14 ter, paragrafo 3, della direttiva 2009/65 e dall’allegato II, punto 2, della direttiva 2011/61 risulta che i principi relativi alla politica retributiva si applicano, rispettivamente, ai benefici e alle remunerazioni di qualsiasi tipo versati dalla società di gestione di OICVM o dal GEFIA, a qualsiasi importo versato direttamente dallo stesso OICVM o dal FIA stesso, comprese le commissioni di incentivo, e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell’OICVM nonché alla commissione di gestione e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni del FIA eseguito a vantaggio delle categorie di personale che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae di tali politiche.

48      Le politiche retributive sono pertanto destinate ad applicarsi a qualsiasi pagamento o a qualsivoglia altro beneficio erogato a titolo di corrispettivo dei servizi professionali prestati dai dipendenti delle società di gestione di OICVM o dei GEFIA che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae di dette politiche.

49      È vero che dividendi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sono corrisposti non a titolo di un siffatto corrispettivo, bensì in virtù di un diritto di proprietà sulle azioni della società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA.

50      Tuttavia, conformemente all’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera r), della direttiva 2009/65 e all’allegato II, punto 1, lettera r), della direttiva 2011/61, occorre evitare che la remunerazione variabile venga erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l’elusione delle prescrizioni di tali direttive.

51      Ne consegue che le disposizioni delle direttive 2009/65 e 2011/61 relative alle politiche e alle prassi remunerative devono applicarsi al pagamento di dividendi su azioni che, pur non costituendo il corrispettivo di servizi professionali prestati, è nondimeno idoneo a incoraggiare i dipendenti interessati della società di gestione di OICVM o del GEFIA a un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM o dei FIA gestiti da tale società o GEFIA, o che ledono gli interessi di detti OICVM o FIA e delle persone che vi hanno investito, facilitando quindi l’elusione delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni in parola.

52      Come rileva, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 34 e 41 delle sue conclusioni, un’interpretazione del genere è necessaria alla luce degli obiettivi delle citate direttive consistenti nel proteggere gli investitori, segnatamente quando i loro interessi possono entrare in conflitto con gli interessi dei gestori dei fondi per quanto riguarda sia il rischio sia la sostenibilità delle decisioni di investimento, e nel garantire la stabilità del sistema finanziario.

53      Peraltro, come risulta dai considerando da 1 a 3 della raccomandazione 2009/384, le pratiche retributive inadeguate nell’industria dei servizi finanziari, che tendevano a ricompensare i profitti di breve termine, incentivando il personale a lanciarsi in operazioni inaccettabilmente rischiose che garantivano profitti maggiori nel breve termine, esponendo tuttavia l’impresa finanziaria a elevate perdite potenziali nel lungo termine, hanno favorito comportamenti eccessivamente rischiosi, contribuendo alle perdite significative subite da imprese finanziarie di grande importanza. Conformemente al considerando 5 della direttiva 2014/91 e al considerando 26 della direttiva 2011/61, nell’attuazione delle politiche e delle prassi retributive enunciate dalle direttive 2009/65 e 2011/61 occorre tenere conto della raccomandazione 2009/384.

54      Come ricordato al precedente punto 38, le politiche e le prassi remunerative disciplinate dalle direttive 2009/65 e 2011/61 mirano, in tale contesto, a promuovere una gestione sana ed efficace dei rischi e non a incoraggiare un’assunzione di rischio non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM o dei FIA.

55      Per conseguire siffatti obiettivi, le direttive 2009/65 e 2011/61 prevedono, più in particolare all’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera m), della prima direttiva e all’allegato II, punto 1, lettera m), della seconda direttiva, che le politiche remunerative includano meccanismi di allineamento degli incentivi agli interessi, rispettivamente, della società di gestione e degli OICVM che gestisce, o del GEFIA e del FIA che gestisce, nonché agli interessi degli investitori in detti OICVM o FIA.

56      In tal senso, anzitutto, al fine di non favorire un metodo di remunerazione variabile tale da costituire un incentivo alla ricerca di risultati a breve termine, l’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/65 e l’allegato II, punto 1, lettera j), della direttiva 2011/61, senza definire una proporzione tra le componenti variabili e fisse della remunerazione complessiva, prevedono che le stesse siano «adeguatamente bilanciate», cosicché «la componente fissa rappresenta una parte sufficientemente alta della remunerazione complessiva».

57      Inoltre, l’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65 e l’allegato II, punto 1, lettera m), della direttiva 2011/61 dispongono che una quota almeno pari al 50% della componente variabile della remunerazione sia composta, in linea di principio, da quote dell’OICVM o del FIA interessato, anch’esse peraltro soggette a un’adeguata politica di mantenimento.

58      Infine, l’articolo 14 ter, paragrafo 1, lettere n) e o), della direttiva 2009/65 e l’allegato II, punto 1, lettere n) e o), della direttiva 2011/61 stabiliscono, da un lato, che almeno il 40% della componente variabile della remunerazione sia differito su un «periodo appropriato» di almeno tre anni e, dall’altro, che la remunerazione variabile, compresa la parte differita, sia corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione o del GEFIA nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell’unità aziendale, dell’OICVM, del FIA e della persona interessati.

59      A tale riguardo, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, le menzionate disposizioni mirano ad allineare gli interessi dei dipendenti a quelli degli investitori e ad assicurare che i dipendenti subiscano anche le eventuali perdite degli OICVM e dei FIA e non si limitino a partecipare agli utili. Inoltre, tali disposizioni sono intese a garantire che un incremento di valore nel breve termine, il quale svanisce nuovamente nel corso dell’ordinario periodo di detenzione consigliato agli investitori dell’OICVM o del ciclo di vita e della politica di rimborso del FIA interessato, non attribuisca anticipatamente, e dunque in maniera ingiustificata, un vantaggio ai dipendenti della società di gestione di OICVM o del GEFIA.

60      Al fine di garantire sia il conseguimento degli obiettivi sia l’effetto utile delle direttive 2009/65 e 2011/61, le disposizioni di tali direttive che disciplinano le politiche e le prassi remunerative devono essere applicabili a qualsiasi pagamento o beneficio che una società di gestione di OICVM o un GEFIA corrisponda a dipendenti che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae delle citate disposizioni qualora tale pagamento o beneficio, pur non costituendo una retribuzione corrisposta a titolo di corrispettivo di servizi professionali prestati, resti comunque idoneo a incentivare detti dipendenti a un’assunzione di rischi come quella descritta al precedente punto 51 e quindi a facilitare l’elusione delle prescrizioni derivanti dalle medesime disposizioni.

61      Una siffatta interpretazione è inoltre corroborata dal paragrafo 17 degli orientamenti GEFIA e dal paragrafo 15 degli orientamenti OICVM, secondo i quali detti orientamenti non si applicano a dividendi o esborsi analoghi che i soci ricevono in quanto proprietari di un GEFIA o di una società di gestione di OICVM, a meno che l’esito concreto del pagamento di tali dividendi porti all’elusione delle pertinenti norme in materia di remunerazione, indipendentemente dall’intenzione di eludere tali norme.

62      Ne deriva che, qualora i dipendenti di una società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae delle disposizioni delle direttive 2009/65 e 2011/61 in materia di remunerazione, percepiscano, direttamente o indirettamente, dividendi da detta società, occorre verificare se la politica di pagamento di detti dividendi sia tale da determinare le conseguenze descritte al precedente punto 60.

63      Per quanto riguarda i dividendi versati da una società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA ai suoi dipendenti che detengono azioni di tale società acquisite a titolo di investimento e non di corrispettivo di servizi professionali prestati, occorre evidenziare che il semplice fatto che gli utili di tale società siano influenzati dai profitti degli OICVM e dei FIA da essa gestiti non può, in quanto tale, essere sufficiente, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, a far ritenere che detti dipendenti sarebbero di conseguenza indotti ad adottare decisioni idonee a pregiudicare la gestione sana ed equilibrata di tali fondi di investimento e gli interessi delle persone che hanno investito nei medesimi.

64      Per contro, occorre verificare se, tra i profitti realizzati dagli OICVM e dai FIA, gli utili realizzati dalla società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA e gli importi versati da quest’ultima ai suoi dipendenti a titolo di dividendi connessi alle azioni da essi detenute in detta società, esista un collegamento tale per cui i dipendenti di cui trattasi abbiano un interesse a che gli OICVM e i FIA realizzino a breve termine i maggiori profitti possibili.

65      Ciò si verificherebbe, in particolare, nel caso di un meccanismo che prevedesse il versamento da parte dell’OICVM o del FIA di una commissione legata al rendimento alla società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e FIA non appena venisse superato un rendimento atteso nel corso di un determinato periodo di riferimento e la ridistribuzione di detta commissione, totale o parziale, da parte della medesima società, sotto forma di dividendi, ai dipendenti di cui trattasi o alle società da essi controllate, indipendentemente dai risultati conseguiti dall’OICVM o dal FIA dopo tale periodo e, in particolare, dalle perdite subìte dall’OICVM o dal FIA. Un siffatto meccanismo sarebbe infatti idoneo a incentivare i dipendenti interessati ad adottare decisioni come quelle menzionate al precedente punto 63.

66      Spetta al giudice del rinvio valutare, nel procedimento principale, se esista un collegamento come quello descritto al precedente punto 64 e verificare, segnatamente alla luce di tale eventuale collegamento, ma anche dell’entità delle partecipazioni detenute dai dipendenti interessati, direttamente o tramite società da questi controllate, nel capitale della società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e FIA, dei diritti di voto connessi a tali partecipazioni, del tipo di azioni detenute in detta società, della politica e del processo decisionale per la distribuzione degli utili di quest’ultima nonché dell’eventuale esiguità, in relazione ai servizi professionali prestati, dell’importo della retribuzione fissa versata dalla medesima società a detti dipendenti, se essi possano essere di conseguenza incentivati a un’assunzione di rischi eccessivi, come quelli descritti al precedente punto 51, circostanza che potrebbe facilitare l’elusione delle prescrizioni delle direttive 2009/65 e 2011/61 in materia di politiche e di prassi remunerative.

67      Qualora, alla luce dei criteri menzionati al precedente punto, risulti che la politica di pagamento, da parte della società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, dei dividendi ai suoi dipendenti che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae delle disposizioni delle direttive 2009/65 e 2011/61 in materia di remunerazione comporti un siffatto incentivo, tale pagamento dovrà essere soggetto ai principi disciplinanti le politiche e le prassi remunerative, e segnatamente ai principi ricordati ai precedenti punti da 56 a 58, fermo restando che, conformemente al considerando 7 della direttiva 2014/91, siffatti principi possono essere applicati ai pagamenti effettuati da OICVM alla società che li gestisce.

68      Richiamandosi al considerando 10 della direttiva 2014/91 e al considerando 28 della direttiva 2011/61, la HOLD sostiene essenzialmente che la suesposta interpretazione sarebbe contraria al diritto di proprietà degli azionisti, sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

69      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, da un lato, l’interpretazione delle direttive 2009/65 e 2011/61 dev’essere conforme alla Carta. Dall’altro lato, e dato che il controllo delle autorità nazionali sul rispetto, da parte di una società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, dei principi enunciati dalla normativa nazionale di recepimento di tali direttive che disciplinano le politiche e le prassi remunerative, costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51 della Carta, quest’ultima è applicabile nell’ambito del procedimento principale.

70      A tal riguardo, occorre rilevare che, a termini dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

71      Oltre a ciò, a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà in essa sanciti, come il diritto di proprietà, a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

72      In primo luogo, per quanto riguarda la questione se l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta sia applicabile alla proprietà di azioni e al diritto di percepire i relativi dividendi, si deve rilevare che la tutela conferita dalla citata disposizione verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico interessato, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare (sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

73      Le azioni di una società la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, hanno valore patrimoniale e conferiscono al loro titolare una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo dei diritti che ne derivano. Esse ricadono pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

74      In secondo luogo, occorre rilevare che l’interpretazione delle direttive 2009/65 e 2011/61 derivante dai precedenti punti da 41 a 67 non ha l’effetto di rimettere in discussione il diritto di proprietà dei dipendenti di cui trattasi sulle azioni della società per la quale lavorano, la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, e non determina, pertanto, una privazione della proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

75      Resta il fatto che l’applicazione, correlata a detta interpretazione, dei principi di cui al precedente punto 67 a dividendi di azioni costituisce una regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, atta a pregiudicare l’esercizio di detto diritto di proprietà e, segnatamente, la possibilità per i dipendenti azionisti di cui trattasi di trarre profitto da tale proprietà, tenuto conto, in particolare, delle norme in materia di mantenimento e differimento del pagamento menzionate ai punti 57 e 58 della presente sentenza.

76      A tal riguardo, dal combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta risulta che l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale e nel rispetto delle condizioni enunciate nella seconda delle citate disposizioni e ricordate al precedente punto 71.

77      Nel caso di specie, le limitazioni dei diritti degli azionisti che deriverebbero dall’applicazione alla distribuzione di dividendi a taluni suoi dipendenti da parte di una società, la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, dei principi disciplinanti le politiche e le prassi remunerative discendono dalle direttive 2009/65 e 2011/61 nonché dalla normativa nazionale di trasposizione delle medesime. Esse sono pertanto previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

78      Poiché l’applicazione delle norme in materia di mantenimento e di differimento del pagamento menzionate ai precedenti punti 57 e 58 non determina una privazione della proprietà, ma costituisce una regolamentazione dell’uso dei beni, come è stato rilevato ai precedenti punti 74 e 75, non si può ritenere che essa pregiudichi la sostanza stessa del diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 53).

79      Per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni delle direttive 2009/65 e 2011/61 relative alle politiche e alle prassi remunerative e, in particolare, da dette norme in materia di mantenimento e differimento, al punto 52 della presente sentenza è stato rilevato che tali norme consistono nel proteggere gli investitori e nel garantire la stabilità del sistema finanziario. Infatti, l’assunzione di rischi eccessivi, che tali disposizioni intendono scoraggiare, può non solo ledere gli interessi dell’OICVM o del FIA, ma anche causare problemi di tipo sistemico nel settore finanziario.

80      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la tutela degli investitori costituisce un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione [v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), C‑410/20, EU:C:2022:351, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Lo stesso vale per gli obiettivi di garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario e di evitare un rischio sistemico (sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e a., C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

81      Pertanto, le limitazioni all’esercizio dei diritti degli azionisti che deriverebbero dall’applicazione alla distribuzione di dividendi a taluni suoi dipendenti da parte di una società, la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, dei principi disciplinanti le politiche e le prassi remunerative rispondono effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione europea, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

82      Infine, nei limiti in cui siffatta applicazione è limitata alle situazioni in cui la politica di pagamento dei dividendi di azioni a dipendenti che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae delle disposizioni delle direttive 2009/65 e 2011/61 relative alle politiche e alle prassi remunerative è idonea a incentivare detti dipendenti a un’assunzione di rischi eccessivi, lesiva degli interessi degli OICVM e dei FIA di cui trattasi e degli interessi dei loro investitori, ed è quindi idonea a facilitare l’elusione delle prescrizioni derivanti dalle citate disposizioni, dette limitazioni appaiono proporzionate riguardo agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in parola.

83      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61 devono essere interpretati nel senso che le disposizioni relative alle politiche e alle prassi remunerative sono applicabili ai dividendi che una società, la cui attività abituale consiste nella gestione di OICVM e di FIA, distribuisce direttamente o indirettamente a taluni dei suoi dipendenti che svolgono le funzioni di direttore generale, di direttore degli investimenti o di gestore di portafoglio in quanto titolari del diritto di proprietà sulle azioni di tale società, qualora la politica di pagamento di siffatti dividendi sia idonea a incentivare tali dipendenti a un’assunzione di rischi che lede gli interessi degli OICVM o dei FIA gestiti da detta società nonché gli interessi dei loro investitori e, pertanto, a facilitare l’elusione delle prescrizioni derivanti da tali disposizioni.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli articoli da 14 a 14 ter della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’allegato II, punti 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010,

devono essere interpretati nel senso che:

le disposizioni relative alle politiche e alle prassi remunerative sono applicabili ai dividendi che una società, la cui attività abituale consiste nella gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi di investimento alternativi (FIA), distribuisce direttamente o indirettamente a taluni dei suoi dipendenti che svolgono le funzioni di direttore generale, di direttore degli investimenti o di gestore di portafoglio in quanto titolari del diritto di proprietà sulle azioni di tale società, qualora la politica di pagamento di siffatti dividendi sia idonea a incentivare tali dipendenti a un’assunzione di rischi che lede gli interessi degli OICVM o dei FIA gestiti da detta società nonché gli interessi dei loro investitori e, pertanto, a facilitare l’elusione delle prescrizioni derivanti da tali disposizioni.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.