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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 22 aprile 2024 – P. K. / Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Causa C-278/24, Genzyński) 1

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: P. K.

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), in particolare gli articoli 193, 205, 273 in combinato disposto con l’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in proseguo: il «TFUE») e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di responsabilità solidale di un membro del consiglio di amministrazione di una persona giuridica per le obbligazioni a titolo dell’IVA di tale persona giuridica, senza un preventivo accertamento che questi abbia agito in mala fede o che la sua condotta sia stata negligente o configuri un errore colposo.

Se le disposizioni della direttiva IVA, in particolare gli articoli 193, 205, 273 in combinato disposto con l’articolo 325 del TFUE, il principio della certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento, il diritto ad un buona amministrazione desumibile all’articolo 41 della Carta in combinato disposto con l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (Stato del diritto, rispetto dei diritti dell’Uomo), l’articolo 47 della Carta (diritto ad un ricorso effettivo, diritto di adire un organo giurisdizionale) debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale che, ai fini dell’esonero dalla responsabilità solidale per le obbligazioni a titolo dell'IVA di una persona giuridica che ha un unico creditore, impone a un membro del consiglio di amministrazione di presentare un'istanza di fallimento che ai sensi delle norme e della prassi del diritto fallimentare nazionale è infondata, e che, di conseguenza, comporta una violazione dell'essenza del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta).

3)    Se gli articoli 193, 205, 273 della direttiva IVA in combinato disposto con l’articolo 325 del TFUE nonché il principio di uguaglianza di fronte alla legge e il principio di non discriminazione (articoli 20 e 21 della Carta) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale (di cui alla prima questione) che consente una disparità di trattamento tra i membri del consiglio di amministrazione di persone giuridiche, di modo che un membro del consiglio di amministrazione di una persona giuridica con più di un creditore può liberarsi dalla responsabilità per le obbligazioni della società presentando un'istanza di fallimento, mentre un membro del consiglio di amministrazione di una persona giuridica con un solo creditore non può presentare efficacemente tale istanza e conseguentemente viene privato della possibilità di liberarsi dalla responsabilità solidale per le obbligazioni a titolo dell' IVA della persona giuridica nonché del diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2006, L 347, pag. 1.