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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso del Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2004

(Causa T-327/04)

Lingua processuale: il francese

Il 3 agosto 2004, il Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV), con sede a Parigi, rappresentato dagli avv.ti Nicole Coutrelis e Séverine Henneresse, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    Annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2004, relativa all'aiuto di Stato "N515/2003 - Francia - Aiuti nel settore dello smaltimento delle carcasse - Imposta sulla macellazione";

-    Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Considerato quale servizio pubblico, lo smaltimento delle carcasse è finanziato in Francia da un fondo alimentato con stanziamenti pubblici nonché da un'imposta sulla macellazione prelevata sui macelli. Tale regime è stato notificato alla Commissione. Il ricorrente, che rappresenta alcune imprese di macellazione, ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di avviare la procedura di esame formale dell'aiuto prevista dall'art. 88, n. 2, CE. Nella decisione impugnata, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il regime di cui trattasi non fosse in contrasto con il diritto comunitario quanto all'area d'intervento "animali deceduti in azienda", e non costituisse un aiuto quanto all'area d'intervento "rifiuti pericolosi di macelli ".

Considerando che la Commissione ha in tal modo approvato il sistema attuato dal governo francese, il ricorrente con la sua domanda chiede l'annullamento della decisione impugnata facendo valere la violazione dell'art. 88, n. 2, CE, nonché dell'art. 4, n. 4, del regolamento 659/19991. Il ricorrente ritiene che, in considerazione delle gravi difficoltà nella valutazione della compatibilità dell'aiuto di cui trattasi, menzionate dalla Commissione, l'istituzione non poteva dichiarare l'aiuto in questione compatibile senza avviare la procedura formale di esame.

Il ricorrente deduce, del pari, diversi errori di fatto nonché errori nell'esame della decisione impugnata. La Commissione fa valere, parimenti, che l'imposta sulla macellazione sarebbe manifestamente in contrasto con varie disposizioni di diritto comunitario, vale a dire:

-     Le norme relative all'IVA;

-     Il divieto di restrizioni quantitative tra Stati membri (art. 28 CE), nella parte in cui l'imposta sulla macellazione riguarderebbe, del pari, animali di origine "mista ", ai sensi del regolamento 1760/20002, vale a dire provenienti da un altro Stato membro, ma macellati in Francia;

-     Il regolamento 1774/20023 ;

-     La libera prestazione di servizi (art. 50 CE), in quanto una sola impresa per dipartimento può realizzare prestazioni di servizi di smaltimento delle carcasse presso macelli e allevatori del dipartimento;

-     I meccanismi della Politica Agricola Comune. Il ricorrente sostiene, a tal riguardo, che, nell'imporre l'imposta di cui trattasi, la Francia, aumentando artificialmente il prezzo della carne, danneggerebbe l'Organizzazione Comune del Mercato della carne e violerebbe i relativi regolamenti.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/999 del Consiglio del 22 marzo 999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27/03/999, pag.-9).

2 - Regolamento (CE) n. 1760/000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 80/97 del Consiglio (GU L 04 del 11/08/000, pag.1-10).

3 - Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 27 del 10/10/2002, pag.1-95).