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Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 - Wilms/Commissione

(Causa T-328/04) 1

("Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Funzione pubblica - Promozione - Attribuzione di punti di priorità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Günter Wilms (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente gli avv.ti van der Woude e V. Landes, in seguito l'avv. van der Woude)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserepa-Lacombe e V. Joris, in seguito V. Joris e G. Berscheid, agenti, assistiti dall'avv. de D. Waelbroeck)

Oggetto

Domanda di annullamento

-    della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente un solo punto di priorità della direzione generale per l'esercizio di promozione 2003, comunicata il 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina notificata il 19 dicembre 2003;

-    della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente alcun punto di priorità speciale per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione per l'esercizio di promozione 2003, notificata per mezzo del sistema Sysper 2 il 19 dicembre 2003;

-    delle decisioni seguenti: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente complessivamente 19 punti per l'esercizio di promozione 2003; l'elenco di merito dei funzionari di grado A 6 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative del 13 novembre 2003, n. 69‑2003; l'elenco dei funzionari promossi al grado A 5 per l'esercizio 2003 e pubblicato nelle Informazioni amministrative del 27 novembre 2003, n. 73/2003; in ogni caso, la decisione di non inserire il nome del ricorrente nei detti elenchi;

-    all'occorrenza, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 14 giugno 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 12 febbraio 2004;

-    della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 aprile 2007 di non attribuire al ricorrente alcun punto di priorità supplementare per l'esercizio di promozione 2003;

e diretta a ottenere un risarcimento pari a EUR 5 000.

Dispositivo

Le decisioni della Commissione recanti fissazione del punteggio complessivo di promozione del ricorrente in 19 punti e il diniego della sua iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi al grado A 5 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 - GU C 273 del 6.11.2004.