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Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 – NZ / Commissione

(Causa T-668/20)1

(«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/1/AD 10/18 – Decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice – Assenza di comunicazione dei punteggi intermedi e della ponderazione degli elementi costituivi della prova orale»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NZ (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 29 aprile 2020, adottata a seguito di un riesame, di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco di riserva del concorso interno COM/1/AD 10/18.

Dispositivo

La decisione del 29 aprile 2020 con la quale la commissione giudicatrice del concorso interno COM/1/AD 10/18 ha rifiutato, a seguito di un riesame, di iscrivere il nome di NZ nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 10 nel settore «Coordinamento, comunicazione, gestione delle risorse umane e di bilancio, revisione contabile» è annullata.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1     GU C 28 del 25.1.2021.