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Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 – CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa T-633/20)1

[«Ricorso di annullamento – Sanità – Regolamento (UE) 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Nozione di atto legislativo – Nozione di atto regolamentare – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Coordination nationale médicale santé – environnement (CNMSE) (Parigi, Francia) e altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: G. Tumerelle, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Etienne e W. Kuzmienko, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e M. Moore, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU 2020, L 231, pag.12).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Commissione europea e dall’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique».

La Coordination nationale médicale santé – environnement (CNMSE) e gli altri cinque ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione e l’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique» sopporteranno le spese relative alle loro rispettive istanze d’intervento.

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1     GU C 9 dell’11.1.2021.