Language of document : ECLI:EU:T:2011:124

Causa T‑36/10

Internationaler Hilfsfonds eV

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 — Risposta ad una domanda iniziale — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione espressa adottata dopo la presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione

(Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 2)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Silenzio o inerzia di un’istituzione — Equiparazione a una decisione implicita di diniego — Esclusione — Limiti — Mancata risposta ad una domanda di conferma di accesso a documenti entro il termine impartito

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, n. 3)

3.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Perdita a seguito di un evento verificatosi dopo la presentazione del ricorso

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

4.      Procedura — Spese — Superamento manifesto, da parte di un’istituzione, del termine prescritto per rispondere ad una domanda di conferma di accesso ai documenti — Tutela dei diritti del ricorrente che richiede la presentazione di un ricorso di annullamento avverso la decisione implicita di rigetto — Condanna dell’istituzione interessata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette contro detta decisione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 6; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8)

1.      Il termine di ricorso di due mesi, di cui all’art. 263, sesto comma, TFUE, è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato.

Deve essere dichiarato tardivo e pertanto manifestamente irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri motivi d’irricevibilità sollevati dalla Commissione, un ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento di una decisione della Commissione che nega ad una persona giuridica l’accesso completo al fascicolo relativo ad un contratto firmato tra tale persona giuridica e la Commissione, quando alla data in cui esso viene proposto detto termine è scaduto, per lo meno, da un mese e tre giorni, tenuto conto del termine per la distanza di dieci giorni e, conformemente all’art. 101, n. 2, del regolamento di procedura, della proroga del termine il cui giorno di scadenza sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale.

(v. punti 31, 34-35)

2.      Salvo mettere in discussione il sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato FUE, il semplice silenzio di un’istituzione non può essere equiparato a una decisione implicita, tranne nel caso in cui esistano disposizioni espresse che fissano un termine alla scadenza del quale una siffatta decisione si ritiene adottata da parte dell’istituzione invitata a prendere posizione e che definiscono il contenuto di tale decisione.

Dal momento che le disposizioni dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, da un lato, fissano espressamente un termine alla scadenza del quale, in assenza di una decisione in risposta alla domanda di conferma, si ritiene che l’istituzione di cui trattasi abbia adottato una decisione implicita e, dall’altro, definiscono il contenuto di quest’ultima, vale a dire che si tratta di una decisione di rigetto e dato che, inoltre, sempre al suddetto art. 8, n. 3, il legislatore ha espressamente previsto che tale decisione implicita di rigetto possa essere impugnata dal richiedente con un ricorso giurisdizionale conformemente alle disposizioni del Trattato FUE, il silenzio di un’istituzione su una domanda di conferma, presentata in conformità al regolamento n. 1049/2001, dev’essere equiparato ad una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 263 TFUE.

(v. punti 38, 40-42)

3.      Sebbene la ricevibilità di un ricorso di annullamento debba essere valutata, salvo la diversa questione del venir meno dell’interesse ad agire, riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, tale considerazione non può impedire al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso qualora un ricorrente, che inizialmente aveva interesse ad agire, abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione di detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata, posto che, altrimenti, se l’interesse ad agire del ricorrente venisse meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli potrebbe procurare alcun beneficio.

Non vi è più luogo a provvedere su un ricorso diretto contro una decisione implicita di rigetto di una domanda di accesso a documenti, proposta conformemente al regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, qualora il ricorrente non abbia più un interesse personale all’annullamento di detta decisione in seguito all’adozione, da parte della Commissione, di una nuova decisione con cui essa ha esplicitamente risposto alla domanda di conferma e ha, quindi, implicitamente proceduto alla revoca della decisione implicita di rigetto.

(v. punti 46, 50)

4.      Nell’ipotesi in cui un’istituzione abbia manifestamente superato il termine di cui disponeva, ai sensi dell’art. 8, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, per rispondere ad una domanda di conferma, di modo che il ricorrente non aveva altra scelta, per tutelare i propri diritti, che proporre un ricorso contro la decisione implicita di rigetto, tale istituzione deve essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto.

(v. punto 55)