Language of document : ECLI:EU:T:2011:124

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 marzo 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 – Risposta ad una domanda iniziale – Termine di ricorso – Irricevibilità manifesta – Diniego implicito di accesso – Interesse ad agire – Decisione espressa adottata dopo la presentazione del ricorso – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑36/10,

Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. H. Kaltenecker, successivamente dall’avv. R. Böhm e, infine, dall’avv. H. Kaltenecker,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato inizialmente dalle sig.re B. Weis Fogh e V. Pasternak Jørgensen, successivamente dalla sig.ra Pasternak Jørgensen e dai sigg. C. Vang e S. Juul Jørgensen, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra P. Costa de Oliveira e dal sig. T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 9 ottobre 2009 e 1° dicembre 2009, che hanno negato alla Internationaler Hilfsfonds l’accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97‑2011,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), dispone quanto segue:

«1.      Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente (…)

2.      Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».

2        Ai sensi dell’art. 8 del regolamento, dal titolo «Trattamento delle domande di conferma»:

«1.      Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli [263 TFUE] e [228 TFUE].

2.      In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3.      In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato [FUE]».

 Fatti

3        La Internationaler Hilfsfonds eV, ricorrente, è un’organizzazione non governativa di diritto tedesco attiva nell’ambito degli aiuti umanitari. Il 28 aprile 1998 essa ha firmato con la Commissione delle Comunità europee il contratto LIEN 97‑2011 (in prosieguo: il «contratto») per il cofinanziamento di un programma di aiuti medici da essa organizzato nel Kazakstan.

4        Il 1° ottobre 1999 la Commissione ha risolto unilateralmente detto contratto e, in data 6 agosto 2001, a seguito di tale risoluzione, ha informato la ricorrente della sua decisione di recuperare una determinata somma versata alla stessa nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

5        Il 9 marzo 2002 la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere l’accesso ai documenti relativi al contratto. Poiché tale domanda è stata parzialmente accolta, con lettera dell’11 luglio 2002, indirizzata al presidente della Commissione, la ricorrente ha chiesto di beneficiare di un accesso completo ai documenti relativi al contratto. Non avendo ottenuto piena soddisfazione con tale domanda, la ricorrente ha adito il Mediatore europeo con una denuncia, registrata con il numero 1874/2003/GG, lamentando il rifiuto della Commissione di concederle un accesso completo ai documenti relativi al contratto.

6        In seguito all’invio di un progetto di raccomandazione del 15 luglio 2004 dal Mediatore alla Commissione e all’invio, in data 12 e 21 ottobre 2004, di un parere circostanziato dalla Commissione al Mediatore, quest’ultimo ha adottato, il 14 dicembre 2004, una decisione definitiva in cui constatava, formulando un’osservazione critica, che il fatto che la Commissione non avesse addotto valide ragioni atte a giustificare il suo rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso a vari documenti relativi al contratto costituiva un caso di cattiva amministrazione.

7        Il 22 dicembre 2004, sulla scorta delle conclusioni della decisione definitiva del Mediatore del 14 dicembre 2004, la ricorrente ha inoltrato al presidente della Commissione una nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto. Con lettera del 14 febbraio 2005 la Commissione ha risposto a tale domanda e al riguardo ha deciso di non mettere a sua disposizione ulteriori documenti oltre a quelli cui le era già stato dato accesso.

8        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2005, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 14 febbraio 2005, ricorso che è stato registrato con il numero di causa T‑141/05. A seguito di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con sentenza 5 giugno 2008, causa T‑141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. pag. II-84).

9        A seguito di un’impugnazione proposta dalla ricorrente in forza dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, la Corte, con sentenza 26 gennaio 2010, causa C‑362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. pag. I-669) ha annullato la citata sentenza 5 giugno 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale e rinviato la causa dinanzi allo stesso affinché statuisse sulle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione della Commissione 14 febbraio 2005, che le ha negato l’accesso ai documenti di cui trattasi. La causa rinviata dinanzi al Tribunale, il cui numero di ruolo è attualmente T‑141/05 RENV, è tuttora pendente.

10      Con lettere del 28 e del 31 agosto 2009 la ricorrente ha proposto una nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto.

11      Con lettera del 9 ottobre 2009 la Commissione ha risposto a tale nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto precisando che, dato il tempo trascorso dalla sua decisione sulla domanda di accesso completo ai documenti del fascicolo della ricorrente del 22 dicembre 2004, che forma oggetto del ricorso nella causa T‑141/05, essa aveva proceduto ad un nuovo esame di ciascun documento del fascicolo in questione che non era stato trasmesso e che, al termine di detto esame, aveva deciso di concedere alla ricorrente un accesso più ampio, ma non completo, ai suddetti documenti.

12      Con lettera del 15 ottobre 2009, registrata dalla Commissione il 19 ottobre 2009, la ricorrente ha presentato una domanda con cui invitava la Commissione a riesaminare la risposta del 9 ottobre 2009 alla sua nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto contenuta nelle lettere del 28 e del 31 agosto 2009.

13      Il 10 novembre 2009 la Commissione ha prorogato il termine previsto per rispondere alla domanda della ricorrente del 15 ottobre 2009, che sarebbe conseguentemente scaduto il 1° dicembre 2009.

14      Con lettera del 1° dicembre 2009, pervenuta alla ricorrente il 2 dicembre 2009, la Commissione ha indicato inizialmente che, dal momento che la domanda della ricorrente del 15 ottobre 2009 richiedeva un esame approfondito di numerosi documenti rilevanti e dato che le discussioni in merito con gli altri servizi non si erano ancora concluse, essa non era purtroppo in grado di rispondervi in maniera definitiva. Più avanti, la Commissione ha aggiunto quanto segue:

«Ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (…) n. 1049/2001, Lei ha facoltà di adire il [Tribunale] o il Mediatore. La lettera di risposta è tuttavia quasi pronta, sicché può contare su una risposta dettagliata della Commissione a breve termine. (…) La decisione le verrà comunicata appena possibile (…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2010 la ricorrente ha proposto il ricorso in esame contro le decisioni della Commissione contenute, da un lato, nella lettera del 9 ottobre 2009 e, dall’altro, nella lettera del 1° dicembre 2009.

16      Il 5 maggio 2010 la Commissione ha depositato nella cancelleria del Tribunale un controricorso contenente una domanda di non luogo a provvedere e una domanda di misura di organizzazione del procedimento.

17      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2010, la ricorrente ha dedotto motivi nuovi conformemente all’art. 48 del regolamento di procedura, diretti ad integrare la sua argomentazione ai fini del presente ricorso con argomenti asseritamente analoghi a quelli accolti dal Tribunale nella sentenza 7 luglio 2010, causa T‑111/07, Agrofert Holding/Commissione (Racc. pag. II-128).

18      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 24 agosto 2010, il Regno di Danimarca è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

19      A seguito di una richiesta di informazioni del Tribunale, che invitava le parti a comunicargli le loro eventuali osservazioni e le eventuali conseguenze che traevano dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza del Tribunale 19 gennaio 2010, cause riunite T‑355/04 e T‑446/04, Co‑Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑1), in merito all’interesse ad agire della ricorrente a seguito dell’adozione della decisione 29 aprile 2010 e alla presentazione del ricorso nella causa T‑300/10, dette parti hanno presentato le rispettive risposte entro il termine impartito.

20      Nella sua risposta con lettera del 14 ottobre 2010, la ricorrente sostiene di mantenere un interesse ad agire nella presente causa e che, qualora il Tribunale decidesse diversamente, esso dovrebbe, considerate le circostanze del caso di specie, condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

21      Nella sua lettera di risposta del 14 ottobre 2010, la Commissione sostiene in particolare che la ricorrente, avendo proposto un ricorso di annullamento contro la decisione 29 aprile 2010, ha perduto l’interesse ad agire nella presente causa.

22      Nella sua lettera di risposta del 15 ottobre 2010, il Regno di Danimarca non ha voluto formulare osservazioni in merito all’interesse ad agire della ricorrente.

23      La ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni della Commissione 9 ottobre 2009 e 1° dicembre 2009, «nella parte in cui negano alla ricorrente l’accesso a documenti confidenziali» relativi al contratto;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        qualora il Tribunale ritenesse che il ricorso sia diretto contro una decisione implicita di rigetto, respingere il ricorso in quanto privo di oggetto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

25      In limine, va rilevato che, per quanto riguarda il contesto puramente fattuale in cui sono state adottate le due decisioni impugnate dalla ricorrente nella presente causa, è pacifico tra le parti che la lettera del 9 ottobre 2009 è stata inviata alla ricorrente in risposta alla sua nuova richiesta di accesso completo ai documenti relativi al contratto contenuta nelle lettere del 28 e del 31 agosto 2009. È altresì pacifico che la lettera del 1° dicembre 2009 è stata inviata alla ricorrente a seguito della sua richiesta del 15 ottobre 2009.

26      Peraltro, come esplicitamente sostenuto dalla stessa ricorrente nell’atto introduttivo e senza che ciò sia stato contestato dalla Commissione, è giocoforza rilevare che, da un lato, le lettere della ricorrente del 28 e del 31 agosto 2009 sono state inviate alla Commissione conformemente all’art. 7 del regolamento n. 1049/2001 e, pertanto, devono essere considerate insieme una «domanda iniziale» ai sensi di detto articolo (in prosieguo: la «domanda iniziale») e, dall’altro, la lettera della ricorrente del 15 ottobre 2009 è stata inviata alla Commissione conformemente all’art. 8 del medesimo regolamento e deve quindi essere considerata una «domanda di conferma» ai sensi di detto articolo (in prosieguo: la «domanda di conferma»).

27      In via principale occorre verificare, alla luce delle suesposte considerazioni, da un lato, la ricevibilità delle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del 9 ottobre 2009 e, dall’altro, se la ricorrente mantenga un interesse ad agire per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del 1° dicembre 2009.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 9 ottobre 2009

28      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

29      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire sulla ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 9 ottobre 2009 senza proseguire il procedimento.

30      A termini dell’art. 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. In conformità delle disposizioni dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, tale termine deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

31      Secondo costante giurisprudenza, detto termine di ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato (sentenza della Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

32      Nella specie è pacifico che, con la domanda di conferma del 15 ottobre 2010, la ricorrente invitava la Commissione a riesaminare la risposta, contenuta nella sua lettera del 9 ottobre 2009, alla propria nuova domanda. Pertanto, senza che occorra stabilire la data precisa in cui tale lettera del 9 ottobre 2009 è stata notificata alla ricorrente o portata a sua conoscenza, si deve rilevare che detta notifica o presa di conoscenza è chiaramente intervenuta al più tardi il 15 ottobre 2010, data in cui la ricorrente ha formulato la sua domanda di conferma.

33      Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato e neanche fatto valere l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi sulla base dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53 di detto Statuto.

34      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il termine di ricorso di due mesi ha iniziato a decorrere al più tardi, conformemente all’art. 101, n. 1, lett. a), del regolamento di procedura, il 16 ottobre 2009, vale a dire il giorno successivo a quello in cui, al più tardi, la ricorrente ha ricevuto notifica o è venuta a conoscenza della lettera della Commissione del 9 ottobre 2009. Tale termine era quindi scaduto, al più tardi, il 29 dicembre 2009, tenuto conto del termine per la distanza di dieci giorni e, conformemente all’art. 101, n. 2, del regolamento di procedura, della proroga del termine il cui giorno di scadenza sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, ossia, per lo meno, un mese e tre giorni prima della presentazione, il 1° febbraio 2010, del presente ricorso, nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione 9 ottobre 2009.

35      Ne consegue che il presente ricorso, nella parte diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera del 9 ottobre 2009, deve essere dichiarato tardivo e pertanto manifestamente irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri motivi d’irricevibilità sollevati dalla Commissione.

 Sull’interesse ad agire della ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette contro la decisione della Commissione del 1° dicembre 2009

 Sull’oggetto delle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 1° dicembre 2009

36      Le parti sono in disaccordo sulla questione se le conclusioni dirette contro la decisione della Commissione 1° dicembre 2009 riguardino, sostanzialmente, una decisione implicita di rigetto della domanda di conferma (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto»).

37      A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale rileva che nella specie la Commissione ha indicato alla ricorrente, nella sua lettera del 1° dicembre 2009, che non era in grado di rispondere entro il termine impartito alla domanda di conferma. Inoltre, in detta lettera la Commissione ha indicato alla ricorrente che, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, poteva adire il Tribunale o il Mediatore. Pertanto, tenuto conto dei termini stessi della lettera del 1° dicembre 2009, va rilevato che la medesima Commissione ha non solo ritenuto necessario riconoscere di non essere in grado, a suo parere, di rispondere entro il termine prescritto, dopo la proroga, alla domanda di conferma, ma ha anche avuto cura di ricordare i mezzi di ricorso di cui la ricorrente dispone, conformemente all’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, in caso di mancata risposta dell’istituzione a una domanda di conferma. Conseguentemente, si deve rilevare, come ha fatto la ricorrente nella replica, che la Commissione, nella sua lettera del 1° dicembre 2009, pur informando a titolo accessorio la ricorrente che poteva «contare su una risposta dettagliata della Commissione a breve termine», si è principalmente limitata a riconoscere che non era in grado di adottare una risposta alla domanda di conferma e che tale mancata risposta poteva formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.

38      In secondo luogo, il Tribunale ricorda che, secondo costante giurisprudenza, in linea di principio, sia la Corte che il Tribunale rifiutano di riconoscere, salvo voler mettere in discussione il sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato FUE, che il semplice silenzio di un’istituzione venga equiparato a una decisione implicita, tranne nel caso in cui esistano disposizioni espresse che fissano un termine alla scadenza del quale una siffatta decisione si ritiene adottata da parte dell’istituzione invitata a prendere posizione e che definiscono il contenuto di tale decisione (sentenza della Corte 9 dicembre 2004, causa C‑123/03 P, Commissione/Greencore, Racc. pag. I‑11647, punto 45; sentenze del Tribunale 13 dicembre 1999, cause riunite T‑189/95, T‑39/96 e T‑123/96, SGA/Commissione, Racc. pag. II‑3587, punto 27; cause riunite T‑190/95 e T‑45/96, Sodima/Commissione, Racc. pag. II‑3617, punto 32, e 9 settembre 2009, causa T‑437/05, Brink’s Security Luxembourg/Commissione, Racc. pag. II‑3233, punto 55).

39      Orbene, per quanto riguarda il regolamento n. 1049/2001, dal suo art. 8, n. 3, risulta che il legislatore ha previsto, in relazione al trattamento della domande di conferma di cui all’art. 8, nn. 1 e 2, di detto regolamento, che l’assenza di risposta entro il termine impartito da parte dell’istituzione costituisce un rigetto della domanda.

40      Pertanto, si deve ritenere che le disposizioni dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, da un lato, fissino espressamente un termine alla scadenza del quale, in assenza di una decisione di rigetto della domanda di conferma, si ritiene che l’istituzione di cui trattasi abbia adottato una decisione implicita e, dall’altro, definiscano il contenuto di quest’ultima, vale a dire che si tratta di una decisione di rigetto.

41      In terzo luogo, il Tribunale rammenta che il legislatore ha espressamente previsto, nel medesimo art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, che tale decisione implicita di rigetto possa essere impugnata dal richiedente con un ricorso giurisdizionale conformemente alle disposizioni del Trattato FUE.

42      Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza richiamata al punto 38 supra, si deve concludere che il silenzio di un’istituzione su una domanda di conferma dev’essere equiparato ad una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 263 TFUE.

43      Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che le conclusioni relative all’annullamento della decisione della Commissione 1° dicembre 2009 debbano essere interpretate nel senso che sono dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto derivante dalla mancata risposta della Commissione alla domanda di conferma, assenza constatata dalla stessa Commissione nella suddetta lettera.

 Sull’interesse ad agire della ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto

44      Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e dalle spiegazioni fornite dalle parti durante la fase scritta, di modo che non occorre aprire la fase orale.

45      Secondo costante giurisprudenza, la mancanza di interesse ad agire costituisce un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione può esaminare d’ufficio (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

46      A tale proposito va rilevato che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, salvo la diversa questione del venir meno dell’interesse ad agire, riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo (v. sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II‑2023, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, tale considerazione relativa al momento della valutazione della ricevibilità del ricorso non può impedire al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso qualora un ricorrente, che inizialmente aveva interesse ad agire, abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II‑4119, punti 36 e 37, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T‑301/01, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II‑1753, punto 37), posto che, altrimenti, se l’interesse ad agire del ricorrente venisse meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli potrebbe procurare alcun beneficio (sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I‑4333, punto 43, e sentenza Co‑Frutta/Commissione, cit., punto 44).

47      Nella specie è pacifico tra le parti che, alla data in cui è stato proposto il ricorso nella presente causa, la ricorrente aveva unicamente ricevuto, in risposta alla domanda di conferma, la lettera del 1° dicembre 2009 con cui la Commissione la informava, sostanzialmente, dell’esistenza di una decisione implicita di rigetto. Pertanto, alla suddetta data, la ricorrente aveva un interesse ad agire ed il ricorso era ricevibile.

48      Tuttavia, è altresì pacifico che, in seguito alla lettera della Commissione del 1° dicembre 2009 (v. supra, punto 14), con lettera del 29 aprile 2010 la Commissione ha risposto in maniera esplicita e definitiva alla domanda di conferma della ricorrente e, a tale titolo, le ha dato accesso a nuovi documenti del fascicolo relativi al contratto, senza tuttavia concederle un accesso completo. Orbene, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione 29 aprile 2010.

49      Inoltre, dai motivi esposti dalla ricorrente nella replica del 5 luglio 2010 risulta che essa non intendeva adeguare, in seguito all’adozione da parte della Commissione della decisione 29 aprile 2010, la sua domanda di annullamento formulata nella presente causa. Al contrario, sempre nella replica, essa ha espressamente informato il Tribunale che aveva deciso di proporre un nuovo ricorso contro la decisione della Commissione 29 aprile 2010, cosa che, come si è rilevato al punto 48 supra, essa ha effettivamente fatto il 9 luglio 2010 sul fondamento dell’art. 263 TFUE.

50      Di conseguenza, non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione implicita di rigetto, dato che la ricorrente non ha più un interesse personale all’annullamento di detta decisione in seguito alla decisione della Commissione 29 aprile 2010, adottata in risposta alla domanda di conferma, di cui essa chiede peraltro l’annullamento nell’ambito della causa T‑300/10, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, pendente dinanzi al Tribunale. Infatti, adottando la decisione del 29 aprile 2010, la Commissione ha esplicitamente risposto, di fatto, alla domanda di conferma, cosa che la ricorrente non contesta, e ha quindi implicitamente proceduto alla revoca della decisione implicita di rigetto.

51      Dalle considerazioni precedenti discende che, senza che occorra valutare la ricevibilità del motivo nuovo sollevato dalla ricorrente nella sua lettera del 20 luglio 2010 (v. supra, punto 17), il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione 9 ottobre 2009, e privo di oggetto nella parte in cui è diretto contro la decisione implicita di rigetto.

 Sulle spese

52      Anzitutto, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorso di annullamento è stato dichiarato manifestamente irricevibile nella parte relativa alla decisione della Commissione 9 ottobre 2009, la ricorrente deve essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento di detta decisione.

53      Inoltre, si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

54      Nella specie, per quanto riguarda il venir meno dell’oggetto del ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione implicita di rigetto, si deve constatare, da un lato, che, come espressamente riconosciuto dalla Commissione nella lettera del 1° dicembre 2009, essa non era in grado di adottare una risposta alla domanda di conferma entro la data di scadenza del termine prescritto dall’art. 8 del regolamento n.  1049/2001, ossia, nella specie, dopo la proroga, il 1° dicembre 2009. Dall’altro, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella medesima lettera, vale a dire che la ricorrente poteva contare su una risposta dettagliata a «breve termine», si deve necessariamente constatare che la decisione confermativa è stata adottata solo il 29 aprile 2010, ossia circa cinque mesi dopo l’invio della lettera del 1° dicembre 2009, ricevuta dalla ricorrente il 2 dicembre 2009, e, pertanto, oltre due mesi e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento impartito alla ricorrente conformemente all’art. 263 TFUE per contestare, come consentito dall’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, la legittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di conferma. Infine, poiché non spetta al Tribunale pronunciarsi sull’opportunità della scelta della ricorrente di proporre un nuovo ricorso contro la decisione della Commissione del 29 aprile 2010, anziché modificare le sue conclusioni nella presente causa per tenere conto di detta decisione, tale circostanza non può essere presa in considerazione nella fase della decisione sulle spese adottata dal Tribunale sul fondamento dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura.

55      Pertanto, tenuto conto delle circostanze di fatto del caso di specie, e in particolare del fatto che la Commissione ha chiaramente superato il termine di cui disponeva, a norma dell’art. 8 del regolamento n. 1049/2001, per rispondere alla domanda di conferma, di modo che la ricorrente non aveva altra scelta, per tutelare i propri diritti, che proporre il presente ricorso contro la decisione implicita di rigetto, la Commissione va condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto.

56      Infine, secondo l’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso di annullamento è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009.

2)      Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della Internationaler Hilfsfonds eV dirette all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 15 ottobre 2009 di accesso ai documenti relativi al contratto LIEN 97‑2011.

3)      La Internationaler Hilfsfonds è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione in relazione alla domanda di annullamento, nella parte in cui essa è diretta avverso la decisione della Commissione 9 ottobre 2009.

4)      La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Internationaler Hilfsfonds per quanto riguarda le conclusioni in relazione alla domanda di annullamento, nella parte in cui essa è diretta avverso la decisione della Commissione 1° dicembre 2009.

5)      Il Regno di Danimarca è condannato a sopportare le proprie spese.

Lussemburgo, 24 marzo 2011.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: il tedesco.