Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 - El Corte Inglés / UAMI - Pucci International (PUCCI)
(Causa T-39/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. López Camba, J. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Emilio Pucci International B.V. (Baarn, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 ottobre 2009, procedimento R 173/2009-1;
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente;
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PUCCI", per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 28
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni spagnole del marchio figurativo "Emidio Tucci", per prodotti delle classi 3, 9, 14, 25 e 28; registrazione spagnola del marchio denominativo "E. Tucci", per prodotti della classe 25; domanda di marchio comunitario figurativo "Emidio Tucci", avente ad oggetto, fra gli altri, prodotti delle classi 3, 9, 14, 25 e 28
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di concludere che i requisiti per l'applicazione di tale disposizione sono soddisfatti, in quanto il marchio antecedente gode di notorietà in Spagna per gli articoli di moda e l'uso di un segno simile da parte di terzi potrebbe recare pregiudizio a tale notorietà e trarne indebito vantaggio
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