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Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 - El Corte Inglés / UAMI - Pucci International (PUCCI)

(Causa T-39/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. López Camba, J. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Emilio Pucci International B.V. (Baarn, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 ottobre 2009, procedimento R 173/2009-1;

condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PUCCI", per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni spagnole del marchio figurativo "Emidio Tucci", per prodotti delle classi 3, 9, 14, 25 e 28; registrazione spagnola del marchio denominativo "E. Tucci", per prodotti della classe 25; domanda di marchio comunitario figurativo "Emidio Tucci", avente ad oggetto, fra gli altri, prodotti delle classi 3, 9, 14, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di concludere che i requisiti per l'applicazione di tale disposizione sono soddisfatti, in quanto il marchio antecedente gode di notorietà in Spagna per gli articoli di moda e l'uso di un segno simile da parte di terzi potrebbe recare pregiudizio a tale notorietà e trarne indebito vantaggio

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