Language of document : ECLI:EU:C:2019:931

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 7 novembre 2019 (1)

Causa C215/18

Libuše Králová

contro

Primera Air Scandinavia

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca)]

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Competenza in materia contrattuale – Sezione 4 del capo II – Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori – Ambiti di applicazione – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Trasporto aereo – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Ritardo prolungato di un volo – Contratto di trasporto in combinazione con un alloggio concluso tra il passeggero e un organizzatore di viaggi – Azione per il riconoscimento di una compensazione proposta nei confronti del vettore aereo non parte di tale contratto – Viaggio “tutto compreso” – Direttiva 90/314/CEE»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca) si inserisce nell’ambito di un’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria esperita, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 (2), da una passeggera domiciliata nella circoscrizione di detto organo giurisdizionale nei confronti di una compagnia aerea stabilita in Danimarca, a causa del ritardo prolungato di un volo effettuato da tale compagnia, ma venduto alla passeggera, in combinazione con un alloggio, da un’agenzia di viaggi ceca.

2.        In sostanza, la Corte è richiesta di precisare, in primo luogo, se una siffatta azione giudiziaria rientri nell’ambito di applicazione delle norme sulla competenza in materia contrattuale previste all’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (3), benché la parte ricorrente non abbia concluso un contratto con la parte convenuta e il volo di cui trattasi facesse parte di un pacchetto di servizi acquistati presso un terzo. Per i motivi illustrati nelle presenti conclusioni ritengo che a tale quesito occorra dare risposta affermativa.

3.        In secondo luogo, il giudice del rinvio domanda se le disposizioni della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, la quale comprende gli articoli da 15 a 17 del medesimo, debbano essere interpretate nel senso che le norme sulla competenza applicabili in materia di contratti conclusi da consumatori che figurano in detta sezione coprono un’azione come quella di cui al procedimento principale. A mio avviso, a tale quesito occorre dare risposta di senso negativo.

4.        In terzo luogo, la Corte dovrà stabilire se, qualora un volo abbia subìto un ritardo prolungato, un passeggero che abbia acquistato tale volo presso un’agenzia di viaggi nell’ambito di un servizio «tutto compreso», ai sensi della direttiva 90/314/CEE (4), possa avvalersi dei diritti derivanti dagli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 nei confronti del vettore aereo operativo. Ritengo che al riguardo occorra rispondere affermativamente.

II.    Contesto normativo

A.      Regolamento n. 44/2001

5.        Collocato nella sezione 2 del capo II, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 così recita:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni (...),

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

6.        Collocato nella sezione 4 del capo II, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«1.      Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

(...)

3.      La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

7.        All’interno anch’esso della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, l’articolo 16, paragrafo 1, enuncia che «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

8.        Collocato in chiusura della stessa sezione 4, l’articolo 17 del regolamento n. 44/2001 stabilisce le condizioni alle quali le disposizioni della medesima possono essere derogate da convenzioni sul foro competente concluse con un consumatore.

9.        Il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis nella specie, benché sia stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (5), poiché quest’ultimo strumento si applica solo alle azioni proposte successivamente al 10 gennaio 2015, in conformità al suo articolo 66, paragrafo 1, mentre l’azione del procedimento principale è stata proposta prima di tale data (6).

10.      Il regolamento n. 44/2001 è applicabile altresì ratione loci nella specie, con la precisazione che le sue disposizioni non vincolavano inizialmente il Regno di Danimarca, ma si applicano ormai alle relazioni fra l’Unione e tale Stato membro, a partire dal 1° luglio 2007, in forza di un accordo concluso a tal fine (7).

B.      Regolamento n. 261/2004

11.      Come enuncia il suo articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il regolamento n. 261/2004 «stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri [segnatamente] in caso di (…) ritardo del volo».

12.      L’articolo 2, lettera b), di tale regolamento definisce la nozione di «vettore aereo operativo» ai sensi del medesimo regolamento come «un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero».

13.      L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», enuncia quanto segue ai suoi paragrafi 5 e 6:

«5.      Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

6.      Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva [90/314]. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito “tutto compreso” è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo».

14.      In merito al riferimento alla direttiva 90/314 contenuto in quest’ultima disposizione, occorre precisare che detta direttiva è stata abrogata, il 1° luglio 2018, dalla direttiva (UE) 2015/2302 (8), in conformità all’articolo 29 di quest’ultima. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti di cui al procedimento principale, è ancora applicabile nella specie il primo strumento.

15.      Gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 prevedono, rispettivamente, il diritto ad un’assistenza fornita dal vettore aereo operativo in caso di ritardo prolungato di un volo e il diritto ad una compensazione pecuniaria forfettaria, alle condizioni enunciate in tali articoli.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16.      La sig.ra Libuše Králová, domiciliata a Praga (Repubblica ceca), ha concluso con la società FIRO-tour a.s., agenzia di viaggi stabilita nella Repubblica ceca, un contratto che includeva la fornitura di un volo fra Praga e Keflavik (Islanda), il quale doveva essere effettuato il 25 aprile 2013 alle ore 12:40, nonché di un alloggio. Il trasporto aereo è stato effettuato dalla Primera Air Scandinavia, società con sede in Danimarca. Tale volo ha subìto un ritardo di quattro ore rispetto all’orario di partenza programmato.

17.      Il 24 luglio 2013, la sig.ra Králová ha chiesto alla Primera Air Scandinavia che le risarcisse il danno subìto a causa del ritardo del volo. Il vettore aereo si è opposto, adducendo che tale ritardo era imputabile a circostanze straordinarie e imprevedibili.

18.      Il 10 ottobre 2013, la sig.ra Králová ha adito l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunale del distretto di Praga 8) chiedendo che la Primera Air Scandinavia fosse condannata a versarle una compensazione forfettaria pari a EUR 400. A sostegno delle sue richieste, ella ha invocato, per quanto riguarda la competenza giudiziaria, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e, per quanto riguarda il merito, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 come interpretati dalla Corte nella sentenza Sturgeon e a. (9).

19.      Con decisione del 1° aprile 2014, detto giudice si è dichiarato incompetente, con la motivazione, segnatamente, che la Primera Air Scandinavia era stabilita nel territorio del Regno di Danimarca, al quale il regolamento n. 44/2001 non sarebbe stato applicabile, e che comunque, in conformità all’articolo 15, paragrafo 3, di quest’ultimo, le disposizioni di tale strumento non potevano fondare la competenza internazionale dei giudici cechi, poiché le parti nel procedimento non risultavano vincolate da un rapporto contrattuale né, in ogni caso, da un contratto per prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

20.      Con decisione del 4 agosto 2014, il Městský soud v Praze (corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) ha respinto l’appello interposto dalla sig.ra Králová, ritenendo che il regolamento n. 44/2001 fosse applicabile nel caso di specie, in quanto vincolante nei confronti del Regno di Danimarca dal 1° luglio 2007 (10), ma che non consentisse di fondare la competenza dei giudici cechi.

21.      Il 15 settembre 2015, investito di un ricorso per cassazione dalla sig.ra Králová, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) ha annullato le decisioni emesse in primo grado e in appello e ha rinviato la causa dinanzi all’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunale del distretto di Praga 8), invitandolo, più specificamente, a stabilire se la Primera Air Scandinavia potesse essere convenuta dinanzi ai giudici cechi alla luce dell’articolo 5, punto 1, e degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, eventualmente investendo la Corte di giustizia di un rinvio pregiudiziale (11).

22.      In tale contesto, con decisione del 25 gennaio 2018 pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 marzo 2018, l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunale del distretto di Praga 8) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se tra l’attrice [nel procedimento principale] e la convenuta [nel procedimento principale] sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento [n. 44/2001], ancorché le medesime non abbiano stipulato l’una con l’altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio “tutto compreso” fornito sulla base di un contratto concluso dall’attrice con un terzo (un’agenzia di viaggi).

2)      Se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto concluso da consumatori ai sensi delle disposizioni degli articoli da 15 a 17 della sezione 4 [del capo II] del regolamento [n. 44/2001].

3)      Se la convenuta [nel procedimento principale] sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]».

23.      Il governo ceco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Non si è tenuta alcuna udienza di discussione.

IV.    Analisi

24.      In sostanza, il giudice del rinvio domanda se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ossia quando l’azione diretta ad ottenere una compensazione pecuniaria proposta da un passeggero ai sensi del regolamento n. 261/2004 (12) riguarda un volo che è stato negoziato quale elemento di un pacchetto di servizi venduto da un terzo, occorra applicare la norma sulla competenza, fondata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, enunciata all’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 (A), oppure quella, favorevole al consumatore, enunciata all’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento (B) (13). Inoltre, sempre che la propria competenza internazionale possa effettivamente essere basata su una di dette disposizioni, tale giudice si interroga sulla possibilità, per un siffatto passeggero, di convenire in giudizio, ai fini dell’esercizio dei diritti risultanti dal regolamento n. 261/2004, il vettore aereo operativo che era responsabile del soddisfacimento di tali diritti (14), benché il volo controverso sia stato venduto tramite un’agenzia di viaggi e nell’ambito di un servizio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314 (15) (C) (16).

A.      Sull’applicabilità delle norme sulla competenza enunciate all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (prima questione)

25.      Con la sua prima questione il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte, ad interpretare l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, al fine di stabilire se le norme sulla competenza speciale «in materia contrattuale» che figurano in tale disposizione (17) si applichino ad un’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria come quella di cui al procedimento principale, esperita sulla base del regolamento n. 261/2004 da una passeggera nei confronti del vettore aereo operativo (18), sebbene fra tale parte attrice e tale parte convenuta non sia stato concluso alcun contratto e il volo in questione facesse parte di un insieme di servizi forniti a titolo di un contratto stipulato fra la parte attrice e un’agenzia di viaggi.

26.      Il governo ceco e la Commissione concordano nel proporre di rispondere affermativamente a tale questione; condivido tale posizione, per le seguenti ragioni.

27.      Ricordo, al riguardo, che l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 enuncia che, «in materia contrattuale», la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al «giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». Ai sensi, poi, dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, nel caso della «prestazione di servizi», il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è, salvo diversa convenzione, «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto». In conformità alla lettera c) di detto articolo 5, punto 1, il criterio di collegamento residuale previsto all’articolo 5, punto 1, lettera a), trova applicazione quando il rapporto contrattuale di cui trattasi non costituisce una «prestazione di servizi» ai sensi del citato articolo 5, punto 1, lettera b) (19).

28.      Nella specie, emerge dalla motivazione della sua decisione che il giudice del rinvio si domanda, più specificamente, se la propria competenza a risolvere la controversia di cui al procedimento principale possa risultare dal criterio di collegamento particolare figurante all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, criterio che è già stato dichiarato applicabile nel caso di una domanda di compensazione pecuniaria proposta da un passeggero nei confronti di una compagnia aerea sulla base sia del contratto concluso fra tali parti sia del regolamento n. 261/2004 (20). La Corte è chiamata ora a dichiarare se tale approccio sia valido anche in circostanze come quelle in oggetto, in cui la controparte contrattuale della passeggera interessata era non il vettore aereo operativo, bensì un’agenzia di viaggi che le aveva venduto il volo controverso in combinazione con un alloggio.

29.      Al pari del governo ceco e della Commissione, rilevo che la Corte si è già pronunciata, nelle cause riunite sfociate nella sentenza flightright e a. (21), su una situazione comparabile a quella di cui alla presente causa. Infatti, anche in quel caso si trattava di azioni per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, fondate sul regolamento n. 261/2004, per il ritardo prolungato di voli effettuati da un vettore aereo operativo che non aveva concluso alcun contratto con i passeggeri interessati, avendo questi ultimi acquistato i loro rispettivi biglietti presso altre compagnie aeree prima di proporre un’azione nei confronti del vettore che aveva operato la tratta del volo con coincidenza comportante il ritardo lamentato (22).

30.      In tale contesto la Corte ha dichiarato, da un lato, che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, include un’azione diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza proposta da un passeggero, sul fondamento del regolamento n. 261/2004, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la sua controparte contrattuale, e ciò per i seguenti motivi (23).

31.      Anzitutto, la Corte ha ricordato che la nozione di «materia contrattuale» deve essere interpretata non facendo riferimento al diritto nazionale, ma in modo autonomo, e che rientrano in tale nozione tutte le obbligazioni che trovano la loro fonte nel contratto il cui inadempimento è addotto a fondamento della domanda giudiziale. Ha poi confermato che l’applicazione della norma di competenza prevista da detto articolo 5, punto 1, lettera a), non esige la conclusione di un contratto tra le parti del procedimento, ma presuppone, cionondimeno, l’esistenza di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fondi la domanda giudiziale, di modo che tale norma di competenza è basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti (24). Infine, la Corte ha sottolineato che si deve ritenere che un vettore aereo operativo come quello di cui all’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 261/2004 – ossia un vettore che non ha stipulato un contratto con il passeggero interessato, ma che ottempera ad obbligazioni previste da tale strumento e che si considera dunque che agisca per conto della persona che ha stipulato il contratto di trasporto con tale passeggero – ottemperi ad obbligazioni assunte liberamente nei confronti della controparte contrattuale del passeggero, le quali trovano la loro fonte nel contratto di trasporto aereo concluso con quest’ultimo.

32.      Dall’altro lato, nella stessa sentenza flightright e a., la Corte ha fornito un’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 relativamente all’individuazione del luogo di esecuzione dei servizi di trasporto aereo in fattispecie come quella oggetto dei procedimenti principali, ossia il ritardo di un volo con coincidenza operato da due compagnie aeree, una delle quali non abbia accordi contrattuali coi passeggeri interessati (25). A tal riguardo, essa ha svolto considerazioni di natura generale che mi sembrano parimenti pertinenti nella specie.

33.      La Corte ha infatti rammentato l’importanza di un collegamento sufficientemente stretto fra il foro e gli elementi materiali di ogni controversia che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, posto che tale collegamento è richiesto dalla totalità delle norme di competenza speciale enunciate in tale disposizione e che un siffatto obiettivo di prossimità è confermato dal considerando 12 dello stesso regolamento (26). Essa ha altresì verificato che l’interpretazione adottata rispondesse effettivamente al principio di prevedibilità, enunciato al considerando 11 di detto regolamento, che tali norme di competenza sono intese a garantire, al fine di consentire tanto all’attore quanto al convenuto di individuare agevolmente il giudice competente. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, nell’ambito degli accordi commerciali liberamente sottoscritti tra vettori aerei come quelli in causa, un vettore aereo operativo che non ha stipulato un contratto con il passeggero si considera agire per conto del vettore aereo che è controparte contrattuale del passeggero interessato.

34.      Sono dell’avviso che le considerazioni e le interpretazioni così adottate siano trasponibili, mutatis mutandis, nella presente causa (27) e che, pertanto un’azione come quella esperita dall’attrice nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

35.      Infatti, sia nelle cause sfociate nella sentenza flightright e a. sia nella presente, l’azione diretta ad ottenere una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato del volo è basata su obbligazioni che trovano la loro fonte nel contratto iniziale concluso dal passeggero interessato, del quale quest’ultimo allega a fondamento della propria domanda l’inesatta esecuzione. E anche stavolta la parte convenuta è un vettore aereo operativo che non è la persona che ha concluso il contratto controverso con il passeggero – nella specie, l’agenzia di viaggi –, ma che si è impegnato liberamente nei confronti di tale persona ad effettuare il volo e quindi ad assumere le obbligazioni risultanti dal regolamento n. 261/2004 per conto della medesima (28), obbligazioni sulle quali si fonda l’azione. Ritengo che non rilevi, al riguardo, che il volo controverso sia stato venduto in combinazione con un alloggio, vale a dire nell’ambito di un «viaggio “tutto compreso”» ai sensi della direttiva 90/314 (29), poiché codesta peculiarità non modifica affatto la natura contrattuale degli obblighi giuridici fatti valere dalla parte attrice né la causa della sua azione. Così, un’azione come quella di cui al procedimento principale rientra sicuramente, a mio avviso, nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (30).

36.      Più specificamente, un’azione di questo tipo rientra, a mio avviso, nel criterio di collegamento proprio delle prestazioni di servizi enunciato in detto articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, ossia il luogo della prestazione del servizio di trasporto aereo in questione. Alla luce della giurisprudenza della Corte avente ad oggetto l’interpretazione di tale disposizione nell’ambito di domande di compensazione pecuniaria proposte da passeggeri sulla base del regolamento n. 261/2004 (31), ritengo che sia competente a conoscere di un’azione come quella di cui al procedimento principale il giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo di esecuzione del volo ritardato, inteso, a scelta della parte attrice, come il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo fissati nel contratto tra il passeggero interessato e l’agenzia di viaggi (32), fermo restando che l’uno o l’altro di tali luoghi coincide spesso, nella prassi, con quello in cui il passeggero è domiciliato.

37.      Come già per la Corte nella sentenza flightright e a., anche per me una tale interpretazione rispetta gli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dall’insieme delle norme sulla competenza speciale previste all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nella misura in cui il vettore aereo operativo, pur non essendo la controparte contrattuale del passeggero, ha comunque accettato di adempiere agli obblighi risultanti dal regolamento n. 261/2004 per conto di detta controparte contrattuale. Pertanto, nel caso di specie, avendo acconsentito liberamente ad accollarsi la realizzazione del volo venduto dall’agenzia di viaggi ceca, il vettore aereo stabilito in Danimarca non poteva ignorare né il luogo di partenza (situato nella Repubblica ceca) né il luogo di arrivo (situato in Islanda) dell’aereo e doveva dunque ragionevolmente aspettarsi, al pari della passeggera interessata, che un giudice ceco venisse investito di un’eventuale controversia, a ciò peraltro ben prestandosi la posizione geografica di quest’ultimo.

38.      Di conseguenza, considero che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso copre un’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria esperita da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tali parti non avevano concluso alcun contratto tra di loro e il volo controverso faceva parte di un insieme di servizi forniti a titolo di un contratto stipulato dalla parte attrice con un terzo.

B.      Sull’applicabilità delle norme sulla competenza enunciate alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001 (seconda questione)

39.      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda alla Corte, in sostanza, se il rapporto giuridico esistente fra un passeggero e il vettore aereo operativo, in circostanze come quelle del caso di specie, rientri nell’ambito di applicazione della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, costituita dagli articoli da 15 a 17 di tale regolamento, i quali prevedono norme sulla competenza speciale «in materia di contratti conclusi da consumatori».

40.      Il governo ceco propone di rispondere a tale questione che il rapporto di cui al procedimento principale non può essere qualificato come contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Per contro, la Commissione è dell’avviso che le disposizioni della sezione 4 del capo II di detto regolamento debbano essere applicate in tale contesto. Da parte mia, ritengo a mia volta che un’azione come quella pendente dinanzi al giudice del rinvio non sia disciplinata dalle norme sulla competenza figuranti in detta sezione 4.

41.      Anzitutto, rilevo che il giudice del rinvio si interroga, più specificamente, sulla questione se la propria competenza a risolvere la controversia di cui al procedimento principale possa essere fondata sull’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale consente ad un consumatore di convenire l’altra parte del contratto davanti ai giudici del proprio domicilio o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale altra parte.

42.      Orbene, si evince dalla giurisprudenza della Corte che la competenza del foro del domicilio del consumatore prevista all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è subordinata al soddisfacimento delle tre condizioni di applicazione enunciate all’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tali condizioni cumulative sono, in primo luogo, che una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e abbia agito per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale; in secondo luogo, che il contratto tra un siffatto consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, che tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15 (33).

43.      Nel caso in esame, i dubbi espressi dal giudice del rinvio non vertono direttamente su queste tre condizioni, il cui specifico soddisfacimento non sembra essere contestato, quantomeno alla luce del contratto concluso fra l’attrice nel procedimento principale e l’agenzia di viaggi (34). Piuttosto, la sua incertezza risulta dal fatto che il professionista che è stato convenuto in giudizio nel procedimento principale non è quello con cui la consumatrice interessata ha concluso il contratto dal quale deriverebbero le obbligazioni giuridiche oggetto di tale procedimento.

44.      Ricordo poi che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, la sezione 4 del capo II di tale regolamento non si applica ai contratti di trasporto, ad eccezione di quelli «che (…) prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale», con la precisazione che tale espressione deve essere interpretata alla luce della nozione di «viaggio “tutto compreso”» di cui alla direttiva 90/314 (35). Di conseguenza, un passeggero aereo che ha acquistato un semplice biglietto aereo non può avvalersi delle norme sulla competenza speciale in materia di contratti conclusi da consumatori figuranti in tale sezione 4, a differenza di un passeggero che ha acquistato un biglietto aereo nell’ambito di un viaggio «tutto compreso» (36).

45.      Nella specie, il volo ritardato che ha dato luogo all’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria esperita dalla passeggera interessata è stato acquistato in combinazione con un alloggio, cosicché è chiaro che se una siffatta azione fosse stata diretta contro l’agenzia di viaggi che ha venduto il biglietto aereo relativo a tale volo, le disposizioni di detta sezione 4 sarebbero state applicabili. Per contro, non è evidente che ciò valga anche nel caso di un’azione che, come nel procedimento principale, viene proposta unicamente nei confronti di un terzo, il vettore aereo operativo.

46.      In tale contesto il giudice del rinvio si chiede essenzialmente, mi pare, se la competenza giudiziaria che sarebbe potuta discendere dal contratto di viaggio «tutto compreso» concluso fra il consumatore e l’agenzia di viaggi, qualora fosse stata quest’ultima il soggetto convenuto in giudizio, possa essere estesa al vettore aereo operativo (37), di modo che anche il vettore operativo, al pari dell’agenzia nei cui confronti esso si è impegnato ad effettuare il volo controverso, potrebbe essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui il consumatore è domiciliato (38).

47.      La Commissione è favorevole ad un siffatto approccio estensivo, sostenuto anche dalla sig.ra Králová nel procedimento principale. Secondo la Commissione, l’eccezione prevista all’articolo 15, paragrafo 3, in fine, del regolamento n. 44/2001 e dunque la sezione 4 del suo capo II dovrebbero essere applicate nel procedimento principale, poiché le obbligazioni esistenti, da un lato, fra il consumatore e l’agenzia di viaggi in forza del loro contratto, il quale prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio, e, dall’altro, fra tale agenzia e il vettore aereo operativo, in forza del loro accordo commerciale, sono inscindibilmente connesse, per quanto implichino parti contrattuali diverse. Non condivido tale punto di vista, alla luce delle seguenti considerazioni.

48.      In primo luogo, il testo della totalità delle disposizioni della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», mi induce ad optare, al pari del governo ceco, per la tesi opposta a quella sostenuta dalla Commissione. Infatti, in tali disposizioni viene fatto riferimento ai «contratti conclusi [dal] consumatore», alla «controparte del consumatore», all’«altra parte del contratto» concluso dal consumatore, o, ancora, ad una convenzione sul foro stipulata «tra il consumatore e la sua controparte» (39), formule che mi portano a ritenere che non solo la conclusione effettiva di un contratto di consumo (40), ma anche l’identità delle parti del procedimento (41) siano determinanti per l’applicazione delle norme sulla competenza figuranti in detta sezione, contrariamente a quanto vale per l’articolo 5, punto 1, dello stesso regolamento, nel caso della competenza speciale «in materia contrattuale» (42). Nello stesso senso, la Corte ha già dichiarato che «le regole di competenza dettate, in materia di contratti conclusi dai consumatori, dall’articolo 16, paragrafo 1, [del regolamento n. 44/2001] si applicano, in conformità della lettera di tale articolo, soltanto all’azione esperita dal consumatore contro l’altra parte del contratto, il che presuppone necessariamente la conclusione di un contratto da parte del consumatore con il professionista in questione» (43).

49.      Orbene, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale non si può ritenere, ai fini dell’applicazione della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, che la parte convenuta, ossia il vettore aereo operativo, sia il professionista con il quale il consumatore ha concluso il contratto rilevante. Il governo ceco sottolinea, secondo me a ragione, che anche qualora si debba considerare che l’azione esercitata da un passeggero nei confronti del vettore in siffatte circostanze rientri nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento (44), ciò non implica affatto, di per sé, che sussista fra tali parti un rapporto di natura contrattuale ai sensi della sezione 4 del capo II. Tale dissociazione risulta dalla circostanza che l’ambito di applicazione e le condizioni di attuazione delle norme sulla competenza enunciate in detto articolo 5, punto 1, differiscono dalle norme sulla competenza enunciate in detta sezione 4, queste ultime costituendo una deroga alle prime (45).

50.      In secondo luogo, osservo che, cionondimeno, l’attrice nel procedimento principale ha fatto valere dinanzi al giudice del rinvio che, nella sentenza Maletic, la Corte ha interpretato la nozione di «altra parte del contratto» figurante all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 nel senso che essa «designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore» (46). Anche la Commissione deduce argomenti da tale sentenza, a sostegno dell’interpretazione da essa proposta nella presente causa; a mio avviso erroneamente, tuttavia.

51.      Al pari del giudice del rinvio e del governo ceco, rilevo che le circostanze della causa sfociata nella sentenza Maletic erano, sotto molti aspetti, diverse da quelle di specie (47). Peraltro, in occasione di una sentenza successiva (48), la Corte ha sottolineato che l’interpretazione fornita nella sentenza Maletic «poggia su circostanze specifiche in cui il consumatore era sin dall’inizio contrattualmente legato, in maniera inscindibile, a due controparti contrattuali» (49) e tiene conto del fatto che «l’esclusione della controparte contrattuale stabilita nello Stato membro del consumatore dall’ambito di applicazione di detto articolo 16 avrebbe comportato che il giudice investito dell’azione di condanna in solido delle due controparti contrattuali sarebbe stato competente solo rispetto all’operatore stabilito in un altro Stato membro» (50). La Corte ha aggiunto che «[u]na tale interpretazione non può valere nell’ambito del procedimento principale, atteso che manca del tutto la conclusione di un contratto con il professionista in questione» (51).

52.      Tale conclusione di senso negativo si impone, a mio avviso, anche nella presente causa, poiché, da un lato, la consumatrice interessata nella specie non è stata vincolata contrattualmente fin dall’inizio in maniera inscindibile a due controparti contrattuali, bensì ha concluso un contratto unicamente con un’agenzia di viaggi, e, dall’altro, l’azione nel procedimento principale è intesa ad ottenere non la condanna in solido di siffatte controparti contrattuali, bensì la mera condanna di un professionista che non ha concluso un contratto con tale consumatrice e che era inoltre stabilito in uno Stato membro diverso da quello di quest’ultima.

53.      In terzo luogo, sottolineo che l’interpretazione che propongo non è contraria agli obiettivi del regolamento n. 44/2001 evocati dalla Commissione.

54.      Per quanto riguarda il rischio di procedimenti paralleli, e dunque di decisioni tra loro incompatibili (52), che il regolamento n. 44/2001 ha come obiettivo generale di prevenire, come indicato dal suo considerando 15 e come ricordato dalla Corte segnatamente nella sentenza Maletic, mi limiterò a constatare che tale rischio è inesistente in presenza di un’azione giudiziaria quale quella del procedimento principale e che la sua prevenzione non costituisce, in ogni caso, la finalità essenziale della sezione 4 del capo II di detto regolamento.

55.      Per quanto riguarda la tutela del consumatore, che la sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001 ha come obiettivo specifico di assicurare tramite la previsione di norme in materia di competenza favorevoli agli interessi di tale parte più debole, come indicato dal considerando 13 di tale regolamento (53), osservo che la Commissione adduce espressamente tale finalità a sostegno della tesi da essa difesa (54), ma ciò, a mio avviso, impropriamente.

56.      Infatti, la Corte ha ricordato a più riprese che le disposizioni di tale sezione 4 devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non possono dunque dar luogo ad un’interpretazione che ecceda le ipotesi ivi espressamente previste, poiché costituiscono deroghe (55), e ciò alla luce non soltanto della norma sulla competenza generale enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (56), ma anche delle norme sulla competenza speciale in materia contrattuale enunciate all’articolo 5, punto 1, dello stesso regolamento (57).

57.      Inoltre, la Corte ha già dichiarato, in relazione all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che «la condizione relativa all’esistenza di un contratto tra il consumatore e il professionista in questione consente di garantire la prevedibilità dell’attribuzione della competenza giurisdizionale, che rappresenta uno degli obiettivi [di tale regolamento], come risulta dal suo considerando 11» (58). Pertanto, il fatto che il professionista possa essere convenuto, sulla base di tale articolo 16, paragrafo 1, dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio della parte debole, ossia il consumatore, è controbilanciato dal requisito di un contratto concluso fra di loro, da cui discende detta prevedibilità.

58.      Ne risulta, a mio avviso, che le norme tuzioristiche sulla competenza enunciate nella sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, e in particolare al suo articolo 16, paragrafo 1, non devono essere applicate in circostanze come quelle che caratterizzano l’azione all’esame del giudice del rinvio, ossia qualora il consumatore interessato non abbia concluso un contratto con il professionista in questione convenuto con un’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria.

59.      Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale che le disposizioni della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 15 a 17 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse non sono applicabili ad una tale azione giudiziaria.

C.      Sulla possibilità, per un passeggero che abbia subìto il ritardo di un volo acquistato nell’ambito di un viaggio «tutto compreso» rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314, di convenire in giudizio il vettore aereo operativo sulla base degli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 (terza questione)

60.      Con la terza questione il giudice del rinvio domanda alla Corte, in sostanza, se un vettore aereo operativo possa essere validamente convenuto in giudizio da un passeggero ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento n. 261/2004, sebbene tali parti non abbiano concluso alcun contratto fra di loro e il volo in questione sia stato acquistato presso un’agenzia di viaggi nell’ambito di un viaggio «tutto compreso» al quale è applicabile la direttiva 90/314.

61.      Benché in termini e su basi divergenti fra loro, tanto il governo ceco (59) quanto la Commissione (60) propongono di fornire una risposta affermativa alla questione sollevata. Sono anch’io dell’avviso che occorra rispondere affermativamente, alla luce dei seguenti elementi.

62.      Anzitutto, rilevo che gli interrogativi formulati dal giudice del rinvio vertono, fondamentalmente, su due problematiche.

63.      L’una consiste nello stabilire se gli obblighi derivanti dal regolamento n. 261/2004 gravino sul vettore aereo operativo che ha realizzato il volo controverso per conto del soggetto che ha concluso un contratto con il passeggero (61) parimenti nel caso in cui, come nella specie, tale soggetto abbia venduto a quest’ultimo un insieme di servizi di viaggio, e non un mero trasporto aereo. A tal riguardo mi limiterò ad indicare che, nella specie, detti obblighi effettivamente gli incombono, a mio avviso, e a rimandare in tal senso alle considerazioni sugli insegnamenti da trarre dalla sentenza flightright e a. che ho esposto nell’ambito della prima questione pregiudiziale (62). Analogamente, la Commissione, fondandosi su detta sentenza (63), ritiene che, in tale contesto, il passeggero possa convenire in giudizio il vettore che adempie ad obblighi liberamente assunti nei confronti dell’agenzia di viaggi che ha venduto il volo facente parte di un viaggio «tutto compreso».

64.      L’altra problematica sollevata dal giudice del rinvio, la quale, a mio avviso, presenta maggiori difficoltà, è relativa al rapporto fra i diritti derivanti dal regolamento n. 261/2004 e quelli derivanti dalla direttiva 90/314 (64) in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

65.      Una domanda simile è stata di recente oggetto della causa sfociata nella sentenza Aegean Airlines (65), la quale verteva, più esattamente, sul diritto al rimborso di un biglietto aereo da parte del vettore aereo operativo in caso di cancellazione di un volo, in particolare quando l’organizzatore di viaggi (66) si trovi in stato di fallimento. In tale sentenza la Corte ha interpretato «l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 [(67)] nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314, di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo» (68). Tale interpretazione si imponeva, a mio avviso, per le ragioni esposte nelle mie conclusioni relative alla causa (69).

66.      Sottolineo che, nella presente causa, anche se la questione sollevata interessa l’insieme dei diritti conferiti ai passeggeri dal regolamento n. 261/2004, emerge dalla decisione di rinvio (70) che l’azione di cui al procedimento principale è fondata specificamente sui suoi articoli 6 e 7, i quali enunciano rispettivamente le condizioni alle quali, in caso di ritardo prolungato di un volo, il vettore aereo operativo debba offrire al passeggero un’assistenza secondo le modalità previste ai suoi articoli 8 e 9, nonché una compensazione forfettaria, in conformità all’interpretazione fornita nella sentenza Sturgeon e a., dove il danno causato dal ritardo di un volo di almeno tre ore, come nella specie, è stato assimilato a quello causato da un volo cancellato. Nelle presenti conclusioni mi pronuncerò quindi, essenzialmente sull’interpretazione di detti articoli 6 e 7 in relazione a siffatte circostanze, ma cionondimeno alla luce di disposizioni complementari.

67.      Per quanto riguarda il testo e l’economia delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 261/2004, osservo che quest’ultimo contiene disposizioni che vertono, in generale, sul rapporto fra tale strumento e la direttiva 90/314. Per esempio, il considerando 5 del regolamento indica che la protezione da esso assicurata dovrebbe valere anche per i passeggeri dei voli facenti parte dei circuiti «tutto compreso», i quali sono disciplinati dalla direttiva. Inoltre, conformemente al suo articolo 3, paragrafo 6, il regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314 (71).

68.      Quanto all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, interpretato nella sentenza Aegean Airlines, esso enuncia, in modo specifico, che il diritto al rimborso del biglietto aereo previsto al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo (72) si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrino in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del caso in cui tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314, sia pure potenzialmente (73). In detta sentenza, dopo aver menzionato i lavori preparatori del regolamento n. 261/2004 (74) e richiamato il tenore dell’articolo 3, paragrafo 6, del medesimo, la Corte ha dichiarato che tale articolo 8, paragrafo 2, implica che i diritti al rimborso del biglietto, ai sensi, rispettivamente, del regolamento e della direttiva 90/314 (75), non sono cumulabili, posto che un simile cumulo è tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo, il quale rischia, altrimenti, di dover assumere in parte la responsabilità che incombe all’organizzatore di viaggi nei confronti dei propri clienti in forza del contratto che esso ha concluso con questi ultimi (76).

69.      Per contro, gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, la cui interpretazione è necessaria nella presente causa essendo applicabili ad una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo come quella oggetto del procedimento principale, non contengono una riserva esplicita concernente le disposizioni della direttiva 90/314 che sia equivalente a quella figurante all’articolo 8, paragrafo 2, in fine, del medesimo regolamento, la quale è circoscritta alle domande di rimborso del biglietto aereo (77).

70.      Risulta, a mio avviso, chiaramente, da tale differenza testuale che il diritto a compensazione pecuniaria previsto all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, il quale copre sia i voli cancellati sia i voli con un ritardo di almeno tre ore (78), è effettivamente applicabile ad un passeggero il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», indipendentemente dai diritti al rimborso o al risarcimento conferiti dalla direttiva 90/314, a seguito dell’inadempimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di detto servizio «tutto compreso» (79). In altri termini, detto passeggero può esercitare, a mio avviso, nei confronti del vettore aereo operativo, il diritto ad un risarcimento uniforme sulla base del regolamento n. 261/2004 (80) e, nei confronti del soggetto che gli ha venduto il viaggio «tutto compreso», il diritto ad un risarcimento individualizzato sulla base della direttiva 90/314, nei limiti della differenza di valore tra le prestazioni previste nel contratto di viaggio e quelle effettivamente fornite.

71.      Nella specie, il danno causato dal ritardo prolungato di un volo, come quello lamentato dall’attrice nel procedimento principale, non può di per sé beneficiare di quest’ultimo tipo di risarcimento, a mio avviso, anche se l’orario del volo in questione figurava presumibilmente nel contratto concluso fra il passeggero e l’agenzia di viaggi. Per contro, ritengo che l’obbligo di risarcimento posto a carico dell’organizzatore di viaggi dalla direttiva 90/314 potrebbe essere applicato ad un siffatto ritardo qualora fosse accertato che quest’ultimo ha causato una cattiva esecuzione di altre prestazioni oggetto del servizio «tutto compreso» venduto. Tuttavia, come ho già affermato nell’ambito della causa Aegean Airlines (81), occorre evitare che dall’applicazione cumulata dei diritti conferiti dal regolamento n. 261/2004 e dalla direttiva 90/314 risulti un «risarcimento eccessivo», di modo che, a mio avviso, gli importi dovuti in forza del regolamento dovrebbero eventualmente essere detratti da quelli dovuti in forza della direttiva (82).

72.      Per quanto riguarda il contesto storico nel quale si inseriscono le disposizioni rilevanti nella specie, come rilevato dalla Corte nella sentenza Aegean Airlines e in conformità alle osservazioni elaborate nelle mie conclusioni relative a detta causa (83), sottolineo come emerga dai lavori preparatori del regolamento n. 261/2004 che il legislatore dell’Unione ha avuto l’intenzione non di escludere i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso» dall’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì di farli beneficiare dei diritti conferiti dal medesimo, mantenendo al contempo il sistema sufficientemente protettivo già istituito prima, a vantaggio di tali passeggeri, dalla direttiva 90/314. In particolare, il diritto a una compensazione forfettaria risultante dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 figura, evidentemente, fra i diritti essenziali conferiti ai passeggeri aerei da tale strumento, a carico del vettore aereo operativo (84), e, a mio avviso, non ha un equivalente nel sistema instaurato dalla direttiva 90/314, a carico dell’organizzatore di viaggi.

73.      Sempre in tale ottica temporale, occorre, a mio avviso, tenere conto del testo della direttiva 2015/2302, la quale ha sostituito la direttiva 90/314 (85), poiché questa nuova direttiva relativa ai viaggi «tutto compreso» contiene disposizioni che indicano appunto come combinare adeguatamente la stessa con il regolamento n. 261/2004 con riferimento ai diritti al risarcimento o alla riduzione del prezzo da essa previsti (86). Ne risulta, in particolare, che gli importi concessi in forza della direttiva 2015/2302, in caso di non conforme esecuzione dei servizi turistici, e quelli concessi in forza di altri atti dell’Unione citati, fra i quali il regolamento n. 261/2004, devono essere detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo. Considerazioni simili figurano in una comunicazione della Commissione relativa al regolamento n. 261/2004 che è stata pubblicata successivamente all’adozione della direttiva 2015/2302 (87). Ciò mostra, ritengo, che il legislatore dell’Unione ha ormai riconosciuto in maniera esplicita che il diritto a compensazione pecuniaria conferito dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 vale anche per i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso».

74.      Per quanto riguarda gli obiettivi delle disposizioni rilevanti (88), risulta dal considerando 1 del regolamento n. 261/2004 che tale strumento mira principalmente a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, anche se intende altresì assicurare un equilibrio fra gli interessi dei passeggeri tutelati e quelli dei vettori aerei.

75.      Orbene, il fatto di consentire a tutte le categorie di passeggeri aerei, inclusi quelli il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», di beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria risultante dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 soddisfa appieno l’obiettivo principale del regolamento medesimo (89), senza tuttavia compromettere il suo obiettivo secondario, posto che l’articolo 13 del regolamento consente al vettore aereo operativo che ha versato una compensazione ad un passeggero in forza di tale strumento di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a chiunque abbia comportato che non adempisse ai propri obblighi di vettore (90).

76.      Inoltre, sul piano pratico, osservo che, mentre nel caso di una domanda di rimborso di un biglietto aereo fondata sull’articolo 8 del regolamento n. 261/2004 il vettore aereo operativo può faticare ad individuare il prezzo di acquisto del volo se quest’ultimo fa parte di un viaggio «tutto compreso» venduto da un terzo (91), una domanda di compensazione pecuniaria fondata sull’articolo 7 di detto regolamento, nelle stesse circostanze di vendita, non genera analoghi problemi di quantificazione, poiché l’importo è in tal caso dovuto al passeggero in modo forfettario e sulla base dei criteri uniformi enunciati in quest’ultimo articolo (92).

77.      Preciso, infine, di non condividere il punto di vista del governo ceco secondo il quale una risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale andrebbe limitata ai casi in cui il ritardo sia imputabile al vettore aereo operativo (93), poiché quest’ultimo dovrebbe avere la possibilità di liberarsi dalla propria responsabilità se dimostra l’esistenza di circostanze indipendenti dalla sua volontà (94). Da parte mia, ritengo che il punto della questione consista nello stabilire se un siffatto vettore possa essere convenuto in giudizio a fini risarcitori dai passeggeri, e non le condizioni alle quali questi possa sottrarsi all’obbligo di indennizzare il passeggero, quale gli incombe, in linea di principio, in forza del regolamento n. 261/2004.

78.      Di conseguenza, ritengo che occorra rispondere alla terza questione che gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore ha la possibilità di chiedere una compensazione pecuniaria al vettore aereo operativo sulla base di detto regolamento, anche se tali parti non avevano concluso alcun contratto tra di loro e tale volo faceva parte di una prestazione di servizi «tutto compreso» rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314 e dovuta a titolo di un contratto stipulato fra il passeggero e un’agenzia di viaggi.

V.      Conclusione

79.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dall’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca) come segue:

1)      L’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso copre un’azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria esperita da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tali parti non avevano concluso alcun contratto tra di loro e tale volo faceva parte di un insieme di servizi forniti a titolo di un contratto concluso fra la parte attrice e un terzo.

2)      Le disposizioni della sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 15 a 17 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse non sono applicabili ad una tale azione giudiziaria.

3)      Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore ha la possibilità di chiedere una compensazione pecuniaria al vettore aereo operativo sulla base di detto regolamento, anche se tali parti non avevano concluso alcun contratto tra di loro e il volo faceva parte di una prestazione di servizi «tutto compreso» rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», e dovuta a titolo di un contratto stipulato fra il passeggero e un’agenzia di viaggi.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


3      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


4      Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59).


5      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


6      V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.


7      A tal riguardo, v. considerando 21 e articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, nonché l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sottoscritto a Bruxelles il 19 ottobre 2005 (GU 2005, L 299, pag. 62). V., parimenti, sentenza del 12 settembre 2013, Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 5).


8      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).


9      Sentenza del 19 novembre 2009 (C‑402/07 e C‑432/07; in prosieguo: la «sentenza Sturgeon e a.», EU:C:2009:716), ove la Corte ha interpretato gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 nel senso che «i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art[icolo] 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore» (punto 69). V., parimenti, sentenza dell’11 luglio 2019, České aerolinie (C‑502/18, EU:C:2019:604, punto 19).


10      A tal riguardo, v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.


11      Il giudice del rinvio specifica che, siccome la convenuta non è comparsa in giudizio dopo l’atto di citazione, la propria competenza non può essere fondata sull’articolo 24 di detto regolamento. La sua domanda di pronuncia pregiudiziale non verte, del resto, su tale disposizione.


12      Preciso che il diritto invocato dall’attrice nel procedimento principale a causa del ritardo del volo, tratto dagli articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 come interpretati dalla Corte nella sentenza Sturgeon e a. (punto 69), è un diritto a una compensazione forfettaria e standardizzata (v., in particolare, sentenza del 10 marzo 2016, Flight Refund, C‑94/14, EU:C:2016:148, punto 45). Inoltre, non è contestato che sono soddisfatte, nella specie, le condizioni relative all’ambito di applicazione di tale regolamento, enunciate al suo articolo 3. È pacifico, infine, alla luce della giurisprudenza della Corte, che una domanda di compensazione presentata unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004 deve essere esaminata alla luce delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenze del 10 marzo 2016, Flight Refund, C‑94/14, EU:C:2016:148, punto 46, e dell’11 aprile 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, punto 24, nonché le mie conclusioni nella causa Guaitoli e a., C‑213/18, EU:C:2019:524, paragrafi 32, 35 e segg.).


13      Anche se, alla luce delle risposte proposte nelle presenti conclusioni, seguirò l’ordine di analisi privilegiato dal giudice del rinvio, osservo nondimeno che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 relative ai contratti conclusi dai consumatori costituiscono una lex specialis e devono pertanto, in linea di principio, essere esaminate preliminarmente a quelle relative alla materia contrattuale in generale (v., per quanto riguarda la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sentenza del 20 gennaio 2005, Engler, C‑27/02, EU:C:2005:33, punti 31 e 32).


14      Qualora la Corte dovesse fornire una risposta in senso negativo alla terza questione sollevata, il giudice del rinvio dovrebbe dichiarare irricevibile la domanda dell’attrice nel procedimento principale non a causa di un’incompetenza, come avverrebbe nel caso delle prime due questioni, bensì per difetto di legittimazione della convenuta.


15      L’articolo 2, punto 1, di tale direttiva definisce il «servizio tutto compreso» come «la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:      
a) trasporto;      
b) alloggio;      
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto compreso”».


16      La situazione può rivelarsi ancora più complessa qualora un passeggero acquisti un viaggio su un sito Internet, in quanto è possibile che la sua controparte contrattuale effettiva sia un’altra società, ossia la vera organizzatrice di tale viaggio. Sull’insieme delle problematiche sollevate nella specie, v., in particolare, Lambertye-Autrand, M.-C. de, «Contrats de prestations touristiques et for de protection des consommateurs dans l’espace judiciaire européen – Excursion sur les terres du for de protection du consommateur dans l’espace judiciaire européen en compagnie d’un voyageur de tourisme», Mélanges offerts au professeur Pascale Bloch, Bruylant, Bruxelles, 2015, pagg. da 381 a 397.


17      Tali norme rivestono carattere speciale, in quanto derogano alla regola generale enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo la quale le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro devono essere convenute davanti ai giudici di tale Stato membro.


18      Sulla nozione di «vettore aereo operativo» definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004, v. sentenze del 4 luglio 2018, Wirth e a. (C‑532/17, EU:C:2018:527, punti da 17 a 20), nonché dell’11 luglio 2019, České aerolinie (C‑502/18, EU:C:2019:604, punto 23).


19      V., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, punto 40); del 19 dicembre 2013, Corman-Collins (C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 42), nonché del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 31).


20      Il giudice del rinvio prende in considerazione, in particolare, la sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 47), ove la Corte ha dichiarato che il giudice competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata sul contratto concluso con il vettore aereo operativo e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.


21      Sentenza del 7 marzo 2018 (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16; in prosieguo: la «sentenza flightright e a.», EU:C:2018:160). Osservo che tale sentenza è posteriore alla data in cui è stata emessa la decisione di rinvio nella presente causa.


22      Ciascuno di detti passeggeri aveva prenotato presso una compagnia aerea un volo con coincidenza, del quale tale compagnia si accollava solo una parte, mentre un vettore aereo operativo assumeva l’altra (v. sentenza flightright e a., punti da 22 a 24, 37 e 64).


23      V. sentenza flightright e a. (punti da 58 a 65 e la giurisprudenza ivi citata).


24      Oltre alla sentenza flightright e a., v., per quanto riguarda l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, equivalente all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, sentenze del 4 ottobre 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805, punti 38, 39 e 48), nonché dell’8 maggio 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376, punti 20 e da 23 a 26), ove si ricorda, segnatamente, che individuare un’obbligazione è indispensabile ai fini dell’applicazione della norma di competenza di cui trattasi, dato che la competenza giurisdizionale fondata su dette disposizioni è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.


25      V. sentenza flightright e a. (punti da 66 a 78 e la giurisprudenza ivi citata). Detto articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, è ivi interpretato nel senso che, in caso di volo con coincidenza, costituisce il «luogo di esecuzione» di tale volo il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da vettori aerei diversi e la domanda di compensazione pecuniaria in ragione del ritardo prolungato di tale volo con coincidenza, ai sensi del regolamento n. 261/2004, sia fondata su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati.


26      Tale considerando indica che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno che il criterio del foro del domicilio del convenuto, competente in linea di principio ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento, sia completato da altri fori, la cui competenza è giustificata dal collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia o dall’intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia. V., parimenti, sentenze del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punti 40 e 41), nonché del 4 ottobre 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805, punti da 34 a 36).


27      Analogamente, la Commissione ritiene che le differenze di fatto esistenti fra la presente causa e le cause riunite sfociate nella sentenza flightright e a. (l’attrice nel procedimento principale ha, nella specie, da un lato, acquistato il suo biglietto aereo tramite un’agenzia di viaggi, e non presso una compagnia aerea con la quale la stessa avrebbe concluso un contratto, e, dall’altro, esercitato un diritto a compensazione pecuniaria per un volo diretto, e non per un volo con scalo) non ostino ad una siffatta trasposizione.


28      In conformità alle disposizioni relative al vettore aereo operativo che effettua un volo per conto della controparte contrattuale del passeggero interessato figuranti all’articolo 2, lettera b), in fine, e all’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, di tale regolamento.


29      Per contro, il fatto che il contratto concluso dal passeggero interessato combini viaggio e alloggio è determinante nel caso della seconda e della terza questione pregiudiziale (v., rispettivamente, paragrafi 39 e segg. nonché paragrafi 60 e segg. delle presenti conclusioni).


30      V. parimenti, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2017:787, paragrafi da 52 a 61).


31      V. sentenze del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punti da 43 a 47); flightright e a. (punto 68), nonché dell’11 aprile 2019, Ryanair (C‑464/18, EU:C:2019:311, punto 27). V., parimenti, le mie conclusioni nella causa Guaitoli e a. (C‑213/18, EU:C:2019:524, paragrafo 46).


32      Osservo che, alla fine delle sue osservazioni scritte, il governo ceco propone di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, copre un’azione come quella di cui al procedimento principale; subito prima, però, aveva indicato che, nel procedimento principale, la competenza del giudice può essere fondata sulla lettera b), secondo trattino, di detto articolo 5, punto 1, di modo che prevalga il luogo della prestazione del servizio di cui trattasi, ossia, in conformità alla giurisprudenza della Corte, il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo.


33      V. sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 30); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 23), nonché del 23 dicembre 2015, Hobohm (C‑297/14, EU:C:2015:844, punti 23 e 24).


34      Infatti, nella specie, secondo quanto emerge dalla decisione di rinvio, in primo luogo, la sig.ra Králová ha agito in qualità di consumatore finale privato; in secondo luogo, ella ha concluso un contratto con un’agenzia di viaggi e, in terzo luogo, l’agenzia di viaggi è stabilita nel territorio dello Stato membro in cui è domiciliata la consumatrice, in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001.


35      V., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti da 35 a 46).


36      V. parimenti, per quanto riguarda le disposizioni equivalenti figuranti alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, sentenza dell’11 aprile 2019, Ryanair (C‑464/18, EU:C:2019:311, punto 29).


37      A tal riguardo, osservo che l’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 prevede espressamente casi in cui può essere opposta ad un convenuto una competenza derivata, ma nessuno di tali casi (ossia quelli di una pluralità di convenuti, una chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, una domanda riconvenzionale oppure un’azione in materia di diritti reali immobiliari) si è verificato nella specie.


38      Ai termini della sua decisione, tale giudice si chiede «se il procedimento per la compensazione pecuniaria [avviato] contro il vettore aereo presenti le caratteristiche di un rapporto rientrante in un contratto con consumatori, seguendo il rapporto contrattuale principale [esistente] tra l’attrice (consumatore) ed il fornitore del servizio “tutto compreso”, in modo che sia permesso al consumatore esercitare tutti i potenziali diritti derivanti da tale rapporto dinanzi a un [solo ed unico giudice]».


39      Espressioni utilizzate, rispettivamente, all’articolo 15, paragrafo 1, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 17, punto 3, del regolamento n. 44/2001.


40      Al riguardo, v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 14 maggio 2009, Ilsinger (C‑180/06, EU:C:2009:303, punti 52 e segg.).


41      Quest’ultimo criterio è conforme, a mio avviso, anche agli obiettivi di dette disposizioni (v., in particolare, paragrafo 57 delle presenti conclusioni).


42      V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza ivi citata.


43      V. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 32), nonché del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 45). Il corsivo è mio.


44      Per i motivi illustrati ai paragrafi 25 e segg. delle presenti conclusioni.


45      Sul carattere derogatorio delle disposizioni di detta sezione 4 e sulle conseguenze da trarne, v. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.


46      Sentenza del 14 novembre 2013 (C‑478/12; in prosieguo: la «sentenza Maletic», EU:C:2013:735, punto 32).


47      Detta causa verteva su un viaggio «tutto compreso» venduto da un un’agenzia turistica stabilita in Germania, ma organizzato da una società stabilita in Austria, viaggio che ha dato luogo alla domanda giudiziale di una coppia di consumatori domiciliati in Austria per la condanna in solido dei due professionisti (v. sentenza Maletic, punti da 11 a 14). Il giudice del rinvio, riferendosi all’analisi fatta nella specie dal Nejvyšší soud (Corte suprema), osserva che, per contro, nella presente causa, in primo luogo, l’operatore che doveva eseguire concretamente il servizio controverso era incaricato non della totalità del viaggio «tutto compreso», bensì soltanto del trasporto, e, in secondo luogo, l’attrice nel procedimento principale ha convenuto in giudizio un solo professionista.


48      V. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 33).


49      Infatti, ai sensi del punto 29 della sentenza Maletic, «anche supponendo che un’operazione unica, come quella che ha condotto i [consumatori interessati] a prenotare e pagare il loro viaggio “tutto compreso” sul sito Internet della lastminute.com, possa dividersi in due rapporti contrattuali distinti con l’agenzia di viaggi online lastminute.com, da un lato, e l’organizzatore di viaggi TUI, dall’altro, quest’ultimo rapporto contrattuale non può essere qualificato come “puramente interno”, poiché era indissolubilmente legato al primo rapporto contrattuale, essendo realizzato mediante l’intermediazione di detta agenzia di viaggi situata in un altro Stato membro».


50      I punti 30 e 31 della sentenza Maletic enunciano che «gli obiettivi di cui ai considerando 13 e 15 del regolamento n. 44/2001, riguardanti rispettivamente la tutela del consumatore quale “parte più debole” del contratto nonché la riduzione “al minimo [del]la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli [al fine di evitare che] vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili”[,] ostano a una soluzione che consenta azioni parallele intentate [dai consumatori interessati, dinanzi a giudici diversi], mediante procedimenti connessi, contro due operatori coinvolti nella prenotazione e nello svolgimento del viaggio [controverso]».


51      V. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punti 34 e 35), ove la Corte ha dichiarato che un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l’emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto, non può invocare la competenza prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 per agire contro detto emittente.


52      A tal riguardo la Commissione argomenta che la propria interpretazione consente ad un consumatore che decida di perseguire in giudizio tanto l’agenzia di viaggi quanto altri soggetti ad essa collegati di far valere dinanzi ad un (solo) giudice i diritti di cui gode per tutte le obbligazioni indissolubilmente connesse.


53      Sui motivi esatti di tale tutela, v., in particolare, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 33), nonché del 23 dicembre 2015, Hobohm (C‑297/14, EU:C:2015:844, punto 31).


54      A tal riguardo la Commissione osserva che, al momento della conclusione del contratto con l’agenzia di viaggi, l’attrice nel procedimento principale non doveva necessariamente sapere se quest’ultima avesse fatto ricorso a terzi per adempiere alle proprie obbligazioni.


55      V., in particolare, sentenze del 23 dicembre 2015, Hobohm (C‑297/14, EU:C:2015:844, punto 32), nonché del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, punti 27 e 43).


56      Ricordo che tale articolo 2, paragrafo 1, attribuisce, in quanto principio generale, la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto.


57      Sulle norme applicabili «in materia contrattuale», v. paragrafi 27 e segg. delle presenti conclusioni, relativi alla prima questione pregiudiziale. A tal riguardo sottolineo che le risposte affermative che la Commissione propone di fornire per la prima e la seconda questione sollevate nella presente causa mi sembrano antinomiche, poiché suggeriscono che un’azione come quella di cui al procedimento principale rientri al contempo nell’ambito di applicazione specifico di tale articolo 5, punto 1, e in quello di detta sezione 4, benché le disposizioni di quest’ultima abbiano carattere di lex specialis rispetto a quelle dell’articolo 5, punto 1 (v. anche nota 13 delle presenti conclusioni).


58      V. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punti da 29 a 32), nonché del 25 gennaio 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37, punti 45 e 46).


59      Tale governo ritiene che «[i]l regolamento [n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che, in caso di ritardo di un volo facente parte di servizi “tutto compreso”, in conformità alla direttiva [90/314],  il vettore aereo può essere convenuto in giudizio ai fini della domanda di compensazione pecuniaria del passeggero ai sensi [di tale regolamento], a condizione che il ritardo del volo sia imputabile al vettore aereo» (il corsivo è mio).


60      Secondo la Commissione, «[u]n vettore aereo operativo, come la convenuta [nel procedimento principale], che non ha concluso alcun contratto con il passeggero, quale l’attrice [nel procedimento principale], può essere citato in giudizio ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]» (il corsivo è mio).


61      In applicazione dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento.


62      V. paragrafi 34 e segg. delle presenti conclusioni.


63      Più specificamente, facendo riferimento ai punti 62 e 63 della sentenza flightright e a.


64      Preciso che tale problematica emerge non dai termini della terza questione pregiudiziale, bensì dalla motivazione della decisione di rinvio ad essa relativa, ove viene citata la direttiva 90/314, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, il quale enuncia che l’organizzatore e/o il venditore parte di un contratto di viaggio «tutto compreso» sono responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, anche se tali obblighi debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, come nella specie il vettore aereo operativo, fatta salva un’eventuale azione di regresso nei confronti di questi ultimi.


65      Sentenza del 10 luglio 2019 (C‑163/18; in prosieguo: la «sentenza Aegean Airlines», EU:C:2019:585).


66      Definito, all’articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314, come «la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore».


67      L’articolo 8 del regolamento n. 261/2004, rubricato «Diritto a rimborso o al riavviamento», enuncia, al suo paragrafo 1, lettera a), che, «[q]uando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta [inter alia] [de]l rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso[,][di] un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile». Tale articolo 8 dispone, al suo paragrafo 2, che «[i]l paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio “tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva [90/314]».


68      Sentenza Aegean Airlines (punto 44).


69      V. le mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (C‑163/18; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Aegean Airlines», EU:C:2019:275, paragrafi da 35 a 67).


70      V. paragrafi da 16 a 18 e nota 9 delle presenti conclusioni.


71      L’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 261/2004 riprende il considerando 16, ai cui termini, «[i]n caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo, [tale] regolamento non dovrebbe applicarsi». Rilevo, tuttavia, che solo il ritardo prolungato di un volo facente parte di un viaggio «tutto compreso», e non la cancellazione di un siffatto viaggio «tutto compreso», è contestato nella presente controversia principale.


72      Diritto al rimborso del biglietto aereo che spetta al passeggero che ha subìto un ritardo di almeno cinque ore, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, iii), del regolamento n. 261/2004, il quale rimanda all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del medesimo.


73      Ai termini del punto 31 della sentenza Aegean Airlines, «[d]a tale formulazione chiara del citato articolo 8, paragrafo 2, risulta che la semplice esistenza di un diritto al rimborso, sussistente a norma della direttiva 90/314, è sufficiente per escludere che un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio “tutto compreso”, possa chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento n. 261/2004, al vettore aereo operativo».


74      Sul punto, v. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.


75      Ai termini dell’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, di tale direttiva, «[a]llorché il consumatore recede dal contratto [di viaggio “tutto compreso”] oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto: a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo; b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto».


76      V. sentenza Aegean Airlines (punti da 32 a 34), ove si rimanda, sul punto, alle mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (paragrafi 43 e 44, nonché paragrafo 64).


77      Sul carattere derogatorio della riserva figurante a detto articolo 8, paragrafo 2, v. parimenti le mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (paragrafi 50 e 51).


78      In conformità alla sentenza Sturgeon e a. (punto 69).


79      In caso di recesso o annullamento del contratto di viaggio, oltre al diritto al rimborso previsto all’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 90/314 (citato alla nota 75 delle presenti conclusioni), è previsto, al secondo comma di tale paragrafo 6, un diritto ad essere indennizzati per inadempienza contrattuale. Qualora «una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto» non venga fornita, lo stesso articolo 4, al paragrafo 7, ammette un risarcimento, per cattiva esecuzione del contratto, «nei limiti della differenza tra le prestazioni previste e quelle fornite». Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della medesima direttiva, riguardo ai danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato. V., parimenti, considerando da 16 a 19 di detta direttiva.


80      Sul regime risarcitorio uniforme e immediato instaurato dal regolamento n. 261/2004, v., in particolare, le mie conclusioni nella causa Guaitoli e a. (C‑213/18, EU:C:2019:524, paragrafi 36 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), nonché sentenza del 29 luglio 2019, Rusu (C‑354/18, EU:C:2019:637, punto 28).


81      V. le mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (paragrafi 63 e 64).


82      Sulle disposizioni che disciplinano espressamente tale aspetto comprese, adesso, nella direttiva 2015/2302, v. paragrafo 73 delle presenti conclusioni. V., parimenti, considerando 6 nonché articolo 3, paragrafo 6 modificato, della proposta presentata dalla Commissione il 13 marzo 2013 ai fini della modifica del regolamento n. 261/2004 [COM (2013) 130 definitivo], il quale enuncia che il regolamento n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri trasportati nell’ambito di contratti «tutto compreso», ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314; che il passeggero ha diritto a presentare reclamo a norma di tale regolamento e di tale direttiva, ma, in relazione agli stessi fatti, non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo e, infine, che tale regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.


83      V. sentenza Aegean Airlines (punto 32), nonché le mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (paragrafi da 40 a 46 e fonti citate).


84      Nella motivazione della posizione comune definita dal Consiglio il 18 marzo 2003 (GU 2003, C 125 E, pag. 70) e in una comunicazione della Commissione del 25 marzo 2003 [SEC(2003) 361 definitivo, pag. 3] è stato sottolineato che far gravare gli obblighi di compensazione e assistenza derivanti dal futuro regolamento n. 261/2004 sul vettore aereo operativo costituiva una soluzione semplice e pratica, in quanto questi si trova di norma nella posizione migliore per garantire che i voli rispettino i programmi stabiliti ed è presente negli aeroporti.


85      Anche se non è applicabile nella specie (v. paragrafo 14 delle presenti conclusioni).


86      Infatti, il considerando 36 e l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/2302 enunciano, da un lato, che qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi di tale direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti – inter alia – dal regolamento n. 261/2004; dall’altro, che il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma sia della direttiva sia del regolamento e, infine, che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del regolamento sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo.


87      Comunicazione contenente orientamenti interpretativi relativi al regolamento n. 261/2004, pubblicata il 15 giugno 2016 (GU 2016, C 214, pag. 5), in particolare sezione 2.2.6, intitolata «Campo di applicazione del regolamento in relazione alla direttiva sui viaggi “tutto compreso”».


88      A tal riguardo, v. sentenza Aegean Airlines (punto 38), oltre alle mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (paragrafi 58 e segg., nonché la giurisprudenza ivi citata).


89      Sui vantaggi derivanti ai passeggeri dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, v., in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, Rusu (C‑354/18, EU:C:2019:637, punti da 26 a 31).


90      V., in particolare, sentenza dell’11 luglio 2019, České aerolinie (C‑502/18, EU:C:2019:604, punto 31). Sulla condivisione della responsabilità e dei costi della compensazione versata dal vettore aereo operativo in caso di ritardo prolungato, v. comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2011, «Una visione europea per i passeggeri: Comunicazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto» [COM(2011) 898 definitivo, pag. 12, punto 7.1].


91      V. le mie conclusioni nella causa Aegean Airlines (paragrafo 66).


92      Non nego, tuttavia, che il sistema normativo risultante dal combinato delle disposizioni del regolamento n. 261/2004 con quelle della direttiva 90/314, prima dei chiarimenti apportati dalla direttiva 2015/2302, non è dei più agevoli da attuare per un passeggero che ha stipulato un contratto di viaggio con una società, nella specie l’agenzia di viaggi, ma che deve reclamare una compensazione pecuniaria forfettaria presso un’altra società, ossia il vettore aereo operativo (v. anche Lambertye-Autrand, M.-C., de, op. cit. nota 16, pag. 397, punto 29).


93      V. la risposta di tale governo citata alla nota 59 delle presenti conclusioni.


94      Al riguardo il governo ceco richiama la sentenza Sturgeon e a. (punto 69 in fine), ove la Corte ha dichiarato che un volo ritardato di almeno tre ore «non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo».