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Ricorso proposto l’11 giugno 2013 – Pappalardo e.a./Commissione

(Causa T-316/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti : Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italia), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara); Fedemar Srl (Cetara); Testa Giuseppe E C. Snc (Catania, Italia); Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara); Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara, Italia); e Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (rappresentanti : V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea per il danno causato con l’emanazione del regolamento del 12 giugno 2008, n. 530, istitutivo di misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia con sentenza del 17 marzo 2011 resa nella causa C-221/09;

e, per l’effetto, condannare la Commissione europea a risarcirgli i danni causati;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa precisano che la responsabilità extracontrattuale in questione sorge per aver illegittimamente disposto la Commissione, con il regolamento 530/2008, il fermo obbligatorio della pesca del tonno rosso dal 16 giugno 2008 per le imbarcazioni battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta, mentre analogo fermo è stato disposto nei confronti di imbarcazioni battenti bandiera spagnola solo a partire dal 23 giugno 2008.

Secondo i ricorrenti, nel presente caso sussistono tutti i presupposti necessari ad integrare la responsabilità delle istituzioni europee per attività legislativa, ovvero: la violazione grave di una norma che tutela i singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di nesso causale tra tale comportamento e il danno invocato.

Viene sottolineato a questo riguardo che il regolamento 530/2008 è stato dichiarato integralmente invalido dalla Corte di Giustizia per violazione del principio di non discriminazione, e che secondo una giurisprudenza costante, la violazione del principio di non discriminazione rientra fra le ipotesi di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli.