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Ricorso proposto il 30 aprile 2013 – Kompas MTS / Parlamento e a.

(Causa T-315/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kompas mejni turistični servis d.d. (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: J. Tischler, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea a pagare un importo di EUR 846 000 maggiorato degli interessi per l’ammontare dell’8% ovvero constatare che sussiste nei confronti dell’Unione europea il diritto ad ottenere il risarcimento del danno;

condannare i convenuti alle spese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il risarcimento del danno essenzialmente a causa dell’emanazione dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera e) della direttiva 2001/37/CE 1 . Essa è dell’avviso che soltanto attraverso tale disposizione si è pervenuti al risultato che il legislatore austriaco ha limitato le importazioni di prodotti del tabacco recanti menzioni non tradotte in lingua tedesca. La ricorrente afferma che tale restrizione quantitativa all’importazione è stata causata dall’emanazione della direttiva 2001/37, con cui i convenuti avrebbero violato il principio di proporzionalità, il divieto di discriminazione e il principio di proprietà e iniziativa economica privata.

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1 Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita del prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26).