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Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 – Pappalardo e a. / Commissione

(Causa T-316/13)1

(«Responsabilità extracontrattuale – Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italia), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara), Fedemar Srl (Cetara), Testa Giuseppe E C. Snc (Catania, Italia), Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara), Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara), e Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

2)    Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.

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1 GU C 226 del 3.8.2013.