Language of document : ECLI:EU:T:2016:247

Edizione provvisoria





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016 –
Pappalardo e altri / Commissione

(causa T‑316/13)

«Responsabilità extracontrattuale – Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento»

1.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 16, 17)

2.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Introduzione di un divieto della pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale per le tonniere spagnole a partire da una data diversa rispetto a quella fissata per le tonniere di altri Stati membri – Assenza di violazione sufficientemente qualificata del divieto di discriminazione – Inconfigurabilità di una responsabilità dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2371/2002, art. 7; regolamento della Commissione n. 530/2008) (v. punti 23, 34‑40)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata – Sentenza del Tribunale che constata l’invalidità di un atto dell’Unione sulla base di una valutazione errata di una sentenza della Corte che dichiara parzialmente nullo detto atto – Successiva sentenza della Corte che precisa l’interpretazione corretta della prima sentenza della stessa – Assenza di autorità di giudicato della sentenza del Tribunale (Regolamento della Commissione n. 530/2008) (v. punti 25‑27, 30, 31)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.