Language of document : ECLI:EU:C:2019:825

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Persona fisica che opera sul mercato internazionale dei cambi attraverso una società di intermediazione finanziaria – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Direttiva 2004/39/CE – Nozione di “cliente al dettaglio”»

Nella causa C‑208/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 13 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2018, nel procedimento

Jana Petruchová

contro

FIBO Group Holdings Limited,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per J. Petruchová, da M. Hostinský, advokát;

–        per la FIBO Group Holdings Limited, da J. Komárek, advokát;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Šimerdová e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Jana Petruchová e la FIBO Group Holdings Limited (in prosieguo: la «FIBO») in merito a una richiesta di pagamento della differenza tra l’utile realizzato dalla sig.ra Petruchová e l’utile che la stessa avrebbe ottenuto se l’ordine di acquisto di una valuta, impartito da quest’ultima, fosse stato eseguito dalla FIBO senza indugio.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 1215/2012

3        Ai sensi dei considerando 15, 16 e 18 del regolamento n. 1215/2012:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. (…)

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (…)

(…)

(18)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme sulla competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4        La sezione 4 del capo II di tale regolamento, dal titolo «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene gli articoli da 17 a 19 del medesimo. L’articolo 17, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento così recita:

«1.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

(…)

3.      La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

5        L’articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento, stabilisce quanto segue:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

6        L’articolo 19 del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)      posteriore al sorgere della controversia;

2)      che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

3)      che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

7        L’articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24».

 Il regolamento Roma I

8        I considerando 7, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I») recitano come segue:

«(7)      Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)] (“Bruxelles I”) e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento [europeo] e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) [(GU 2007, L 199, pag. 40)].

(…)

(28)      È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all’applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un’offerta fungibili. (…)

(30)      Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1)]».

9        L’articolo 1 del regolamento Roma I, intitolato «Campo d’applicazione materiale», enuncia al paragrafo 1, primo comma, quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale».

10      L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», prevede quanto segue:

«1.      Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)      svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)      diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

(…)

4.      I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

(…)

d)      ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;

(…)».

 La direttiva 2004/39

11      L’articolo 4 della direttiva 2004/39, intitolato «Definizioni», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

10)      “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori;

11)      “cliente professionale”: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II;

12)      “cliente al dettaglio”: cliente che non sia un cliente professionale;

(…)

17)      “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;

(…)».

12      Sotto la rubrica «Strumenti finanziari», la sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39 riportava l’elenco degli strumenti finanziari disciplinati da tale direttiva, compresi, al punto 9 di tale sezione, i «contratti finanziari differenziali (financial contracts for differences)».

13      Sotto il titolo «Categorie di clienti professionali», la sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39 precisava:

«Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:

(1)      i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell’elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, (…):

a)      enti creditizi;

b)      imprese di investimento;

c)      altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;

(…)

(2)      le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

–      totale di bilancio:      20 000 000 EUR,

–      fatturato netto:      40 000 000 EUR,

–      fondi propri:      2 000 000 EUR.

(3)      i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, [il Fondo Monetario internazionale (FMI), la Banca centrale europea (BCE), la Banca europea per gli investimenti (BEI)] e altre organizzazioni internazionali analoghe.

(4)      altri investitori istituzionali (…)

I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un’impresa di investimento è un’impresa come definita in precedenza, l’impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l’impresa e il cliente convengano diversamente. (…)

(…)».

14      Alla voce «Clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali», la sezione II dell’allegato II di tale direttiva comprendeva un punto II.1, intitolato «Criteri di identificazione». Tale punto prevedeva:

«(…)

Le imprese di investimento dovrebbero pertanto essere autorizzate a trattare i predetti clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non dovrebbero presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

Qualunque riduzione della protezione (…) è considerata valida solo (…) dopo (…) una valutazione adeguata (…)

(…)

Nel corso della predetta valutazione, dovrebbero essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

–      il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

–      il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500 000 EUR;

–      il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      La sig.ra Petruchová è domiciliata nel territorio della Repubblica ceca. La FIBO è una società di intermediazione finanziaria di diritto cipriota, che opera in qualità di professionista nel settore dei valori mobiliari.

16      Il 2 ottobre 2014, la sig.ra Petruchová ha stipulato con la FIBO un contratto quadro a distanza (in prosieguo: il «contratto quadro»), il cui scopo era quello di consentirle di operare sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) (in prosieguo: il «mercato FOREX»), collocando ordini di acquisto e vendita della valuta di base, che la FIBO avrebbe eseguito tramite la sua piattaforma di trading online.

17      A tal fine, il contratto quadro prevedeva la conclusione, tra la sig.ra Petruchová e la FIBO, di contratti individuali qualificati come contratti differenziali (in prosieguo: i «CFD»), strumenti finanziari il cui obiettivo è quello di realizzare profitti sulla differenza tra i tassi di cambio applicabili, rispettivamente, all’acquisto e alla vendita della valuta di base rispetto alla valuta di contropartita.

18      Sebbene sia possibile operare sul mercato FOREX con fondi propri, la sig.ra Petruchová si è avvalsa della possibilità di operare mediante «lotti» – laddove un lotto aveva il valore di 100 000 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 88 000) – utilizzando l’effetto della leva finanziaria. Questo meccanismo le ha permesso di operare con un volume di fondi superiore a quello di cui disponeva. In tal modo, quando apriva la sua posizione acquistando la valuta di base, ella contraeva un prestito dal FIBO, che rimborsava chiudendo la sua posizione con la vendita della valuta di base.

19      La clausola 30 del contratto quadro conteneva un accordo attributivo della competenza giurisdizionale ai giudici ciprioti.

20      Il 3 ottobre 2014, la sig.ra Petruchová ha stipulato con la FIBO un CFD in forza del quale quest’ultima collocava un ordine di acquisto di 35 lotti a un tasso di cambio determinato rispetto allo yen giapponese (JPY).

21      A causa dell’elaborazione di una lunga serie di ordini nel sistema di trading della FIBO, l’ordine della sig.ra Petruchová è stato eseguito da questa società con un ritardo di 16 secondi, durante i quali sul mercato FOREX si è verificata una fluttuazione del tasso di cambio USD/JPY. Di conseguenza, l’acquisto da parte della FIBO dell’importo di dollari statunitensi ordinato dalla sig.ra Petruchová è stato effettuato ad un tasso di cambio USD/JPY diverso da quello che la sig.ra Petruchová aveva accettato al momento della conferma del suo ordine di acquisto.

22      Secondo la sig.ra Petruchová, se il suo ordine di acquisto della valuta di base fosse stato eseguito perentoriamente, e non in ritardo, ella avrebbe realizzato un profitto triplo.

23      In tali circostanze, il 12 ottobre 2015, la sig.ra Petruchová ha agito dinanzi al Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), facendo valere l’arricchimento senza causa della FIBO.

24      Come si evince dalla decisione di rinvio, la sig.ra Petruchová, considerandosi «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ha agito dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio. Ella inoltre riteneva che, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento, un accordo attributivo della competenza giurisdizionale concluso con un consumatore prima del sorgere della controversia fosse privo di effetti.

25      Con ordinanza del 29 settembre 2016, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) ha respinto il ricorso della sig.ra Petruchová. Tale giudice ha concluso che l’accordo attributivo della competenza giurisdizionale di cui alla clausola 30 del contratto quadro era valido e che, di conseguenza, non aveva competenza internazionale per decidere sulla controversia dinanzi ad esso pendente. Secondo tale giudice, la sig.ra Petruchová non aveva la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento no 1215/2012, poiché ella non aveva stipulato il CFD di cui trattasi per soddisfare i suoi bisogni personali, disponeva delle conoscenze necessarie e dell’esperienza richieste per la stipulazione di CFD, aveva agito allo scopo di trarre un profitto ed era stata avvisata dei rischi connessi ai CFD e dell’inadeguatezza di tali contratti per i «clienti al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39. In subordine, il Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava) ha considerato che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 doveva essere interpretato come l’articolo 6 del regolamento Roma I, per mantenere l’uniformità dei regimi giuridici relativi alle norme sul conflitto di leggi e alla determinazione della competenza internazionale in materia di contratti conclusi dai consumatori. Orbene, gli strumenti finanziari sarebbero esclusi dal campo di applicazione di quest’ultima disposizione.

26      Con ordinanza del 17 gennaio 2017, il Vrchní soud v Olomouci (Corte superiore di Olomouc, Repubblica ceca) ha confermato l’ordinanza del Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava).

27      In tali circostanze, la sig.ra Petruchová ha presentato ricorso in cassazione contro la prima ordinanza dinanzi al giudice di rinvio, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca).

28      Il giudice del rinvio rileva che, qualora la sig.ra Petruchová dovesse essere considerata un consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la clausola 30 del contratto quadro che riconosce la competenza esclusiva dei giudici ciprioti sarebbe priva di effetti.

29      A tale riguardo, tale giudice ricorda che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 4, di detto regolamento, gli accordi attributivi di competenza non sono validi se sono in contrasto con le disposizioni dell’articolo 19 di detto regolamento. Quest’ultimo articolo consentirebbe di derogare alle disposizioni della sezione 4 del capo II, che disciplina la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, solo mediante accordi posteriori al sorgere della controversia, accordi che consentono al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate in tale sezione 4, o accordi che, stipulati tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi, al momento della conclusione del contratto, il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro, conferiscano la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

30      Orbene, secondo il giudice del rinvio, la clausola 30 del contratto quadro non soddisfa nessuna di tali condizioni, poiché, in primo luogo, il contratto quadro è stato concluso prima del sorgere della controversia, in secondo luogo, l’accordo attributivo della competenza giurisdizionale priva la sig.ra Petruchová del diritto, previsto all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, di adire i giudici dello Stato membro in cui è domiciliata e, in terzo luogo, le parti del procedimento, al momento della conclusione del contratto quadro, avevano rispettivamente il domicilio e la sede sociale in Stati membri diversi.

31      In tale contesto, il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e si chiede se una persona nella situazione della sig.ra Petruchová possa essere qualificata come tale. Al riguardo, tale giudice considera che i giudici cechi di grado inferiore hanno interpretato erroneamente tale concetto.

32      Infatti, in primo luogo, secondo il giudice del rinvio, un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 non è necessariamente un «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in quanto questi due atti di diritto derivato hanno una portata diversa e un «cliente al dettaglio» ai sensi del primo di questi atti può essere un cliente professionale ai sensi del secondo.

33      In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, anche se è necessario garantire il mantenimento dell’uniformità dei regimi giuridici relativi alle norme sul conflitto di leggi e alla determinazione della competenza internazionale in materia di contratti conclusi dai consumatori, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non dovrebbe essere interpretato nello stesso modo in cui è interpretato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I poiché tali regolamenti non hanno lo stesso oggetto, dato che il primo disciplina le questioni procedurali e il secondo riguarda la problematica dei conflitti di leggi al fine di determinare il diritto sostanziale applicabile. Pertanto, le disposizioni della sezione 4, del capo II, del regolamento n. 1215/2012 si applicherebbero ai contratti relativi a strumenti finanziari e di investimento, poiché solo alcuni contratti di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione di tale sezione.

34      A tale riguardo, dalla sentenza della Corte del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), risulterebbe anche che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non limita la tutela dei consumatori in relazione agli strumenti finanziari e di investimento.

35      Infine, in terzo luogo, il giudice del rinvio considera irrilevante, ai fini della qualificazione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che le operazioni effettuate siano di importo elevato, che l’interessato possieda conoscenze e competenze specifiche o, ancora, che il contratto in questione sia complesso, atipico o presenti rischi di cui è stato informato.

36      Alla luce di tali premesse, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che si deve intendere per consumatore ai sensi dell’indicata disposizione anche una persona, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che partecipa attivamente alle negoziazioni nel [mercato FOREX] sulla base di ordini propri, eseguiti tuttavia tramite un terzo, che è un professionista».

 Sulla questione pregiudiziale

37      Con la sua questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che, in forza di un contratto come un CFD concluso con una società di intermediazione finanziaria, effettua operazioni sul mercato FOREX tramite tale intermediario, può essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, e se ai fini di tale qualificazione siano rilevanti fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di tali contratti, l’entità dei rischi di perdita finanziaria connessi alla loro stipulazione, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nell’ambito di tali operazioni, nonché il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I o che la persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39.

38      Occorre anzitutto ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale parimenti per il regolamento n. 1215/2012 laddove le disposizioni dei due atti di diritto dell’Unione possano essere considerate equivalenti (sentenza del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale, in particolare, per gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 e per gli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012.

39      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è applicabile nell’ipotesi in cui ricorrano tre presupposti, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 17. Tali presupposti devono essere soddisfatti cumulativamente, di modo che, qualora venga meno uno dei tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, Hobohm, C‑297/14, EU:C:2015:844, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

40      Come si evince dalla decisione di rinvio, la questione sottoposta alla Corte nel caso di specie riguarda il primo di questi tre presupposti, vale a dire la qualità di «consumatore» di una parte contrattuale.

41      Al riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «consumatore» ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

42      La Corte ha pertanto concluso che solo i contratti stipulati al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza citata).

43      Tale particolare tutela non si giustifica nel caso di un contratto il cui scopo sia un’attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un’attività nulla toglie alla sua natura professionale (sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 89 e giurisprudenza citata).

44      Ne consegue che le norme sulla competenza specifiche degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 possono essere applicate, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui il contratto sia stato concluso tra le parti per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 31 e giurisprudenza citata).

45      È alla luce di tali osservazioni che occorre esaminare se una persona che, in virtù di un contratto come un CFD concluso con una società di intermediazione finanziaria, opera sul mercato FOREX attraverso tale società possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

46      A tale riguardo, va osservato che dalla decisione di rinvio o dal fascicolo di cui la Corte dispone non risulta nessun elemento che indichi che la conclusione del contratto quadro o del CFD in questione rientravano nell’attività professionale della sig.ra Petruchová. Parimenti, nell’udienza di discussione, la sig.ra Petruchová ha dichiarato, senza essere contraddetta, che, al momento della conclusione di tali contratti, era una studentessa universitaria e lavorava a tempo parziale. Secondo le sue dichiarazioni, ella ha concluso questi contratti al di fuori della sua attività professionale.

47      Tuttavia, come si evince dalla decisione di rinvio, si chiede alla Corte se, in una situazione come quella descritta ai punti 45 e 46 della presente sentenza, ad una persona fisica possa non essere riconosciuta la qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 a causa di fattori quali i rischi connessi alla conclusione di contratti quali i CFD, il valore delle operazioni, le conoscenze o la competenza eventuali di tale persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo sul mercato FOREX.

48      A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che la Corte ha già statuito che l’ambito di applicazione delle disposizioni della sezione 4, del capo II, del regolamento n. 1215/2012, che disciplina la competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori, si estende a tutti i tipi di contratti, ad eccezione di quello specificato all’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento, vale a dire i contratti di trasporto diversi da quelli che, per un prezzo globale, prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, point 42).

49      Ne consegue che strumenti finanziari come i CFD rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012.

50      In secondo luogo, la Corte ha altresì precisato che l’ambito di applicazione delle disposizioni della stessa sezione 4, capo II, del regolamento n. 1215/2012 non è limitato a determinati importi (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, punto 42).

51      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, se gli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 dovessero essere interpretati come non applicabili a investimenti finanziari rilevanti, l’investitore non potrebbe prevedere, dato che tale regolamento non fissa una soglia oltre la quale l’importo di un’operazione è considerato rilevante, se beneficerà della tutela offerta da tali disposizioni, il che sarebbe contrario alla volontà del legislatore dell’Unione, come espressa nel considerando 15 di detto regolamento, secondo cui le norme sulla competenza dovrebbero presentare un alto grado di prevedibilità.

52      Orbene, il regolamento n. 1215/2012 persegue un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi, e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice possa essere citato (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 34 e giurisprudenza citata).

53      Ne consegue, come corollario di quanto precede e, in particolare, del punto 51 della presente sentenza, che il fatto, rilevato nella decisione di rinvio, che la conclusione dei CFD possa comportare, per un investitore, rischi significativi in termini di perdite finanziarie è, in quanto tale, irrilevante ai fini della qualificazione dell’investitore come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.

54      In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se le conoscenze e competenze di una persona nel settore interessato dal contratto da questa concluso, come quelle di cui dispone la sig.ra Petruchová rispetto ai CFD di cui trattasi nel procedimento principale, possano escluderne la qualità di «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre rilevare che, affinché a una persona possa essere riconosciuta tale qualità, è sufficiente che essa concluda un contratto per un uso che esuli dalla sua attività professionale. A tale riguardo, la suddetta disposizione non impone ulteriori condizioni.

55      Infatti, dal momento che la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è definita per contrapposizione a quella di «operatore economico», essa possiede carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze e dalle informazioni di cui l’interessato realmente dispone (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21, e del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 39).

56      A tale riguardo, ritenere che la qualità di consumatore di una controparte contrattuale possa dipendere dalle conoscenze e dalle informazioni di cui essa dispone in un determinato settore, e non dal fatto che il contratto che ha concluso sia destinato o meno a soddisfare le sue esigenze personali, equivarrebbe a fare riferimento alla situazione soggettiva di tale controparte contrattuale. Orbene, secondo la giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, la qualità di «consumatore» di una persona deve essere esaminata unicamente alla luce della posizione di quest’ultima in un determinato contratto, tenendo conto della sua natura e del suo scopo.

57      In quarto luogo, occorre rilevare che il comportamento attivo, sul mercato FOREX, di una persona che colloca ordini tramite una società di intermediazione finanziaria e rimane quindi responsabile del rendimento dei suoi investimenti non incide, in quanto tale, sulla qualificazione di tale persona come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

58      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non impone al consumatore di comportarsi in modo particolare nell’ambito di un contratto concluso per un uso che esula dalla sua attività professionale.

59      Di conseguenza, se pure spetta al giudice del rinvio verificare se, nell’ambito delle sue relazioni contrattuali con la FIBO, la sig.ra Petruchová abbia effettivamente agito al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività professionale, e trarne le conseguenze per quanto riguarda la sua qualità di «consumatore», occorre precisare che, ai fini di tale qualificazione, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i CFD, l’entità dei rischi di perdite finanziarie connesse alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze della sig.ra Petruchová nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo in relazione a tali operazioni sono, di per sé, in linea di principio, irrilevanti.

60      Ciò premesso, è ancora necessario esaminare, ai fini della qualificazione di una persona come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, da un lato, la pertinenza dell’esclusione degli strumenti finanziari dall’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I e, dall’altro, la pertinenza della qualità di «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, di tale persona.

61      Infatti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione europea nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto, segnatamente, della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 28).

62      Pertanto, va osservato, in primo luogo, che, anche se la nozione di «consumatore» è definita all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I in termini quasi identici a quelli dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, in quanto questa prima disposizione prevede che essa si applica a «un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività (…) professionale», l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I, letto alla luce dei considerando 28 e 30 di quest’ultimo, esclude dalle norme applicabili ai contratti conclusi da consumatori di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento i «diritti e [gli] obblighi che costituiscono uno strumento finanziario». Orbene, come si evince dal considerando 30 di tale regolamento, gli strumenti finanziari ai fini del regolamento Roma I sono quelli di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/39, che comprendono i CFD, come previsto al punto 9, della sezione C, dell’allegato I, della stessa direttiva.

63      Anche se dal considerando 7 del regolamento Roma I risulta chiaramente che il campo di applicazione materiale e le disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento n. 44/2001, cui è succeduto il regolamento n. 1215/2012, da ciò non consegue che le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate alla luce di quelle del regolamento Roma I. In nessun caso la coerenza perseguita dal legislatore dell’Unione può portare ad un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 che sia estranea al sistema e agli obiettivi di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 20).

64      Ebbene, si deve constatare che il regolamento Roma I e il regolamento n. 1215/2012 hanno obiettivi diversi. Mentre il regolamento Roma I si applica, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del medesimo, in situazioni di conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale al fine di determinare il diritto sostanziale applicabile, il regolamento n. 1215/2012 mira a stabilire le norme che consentono di determinare il giudice competente a statuire su una controversia in materia civile e commerciale relativa, segnatamente, a un contratto concluso tra un professionista e una persona che agisce a fini estranei alla sua attività professionale, in modo da proteggere quest’ultima in tale situazione (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, punto 42).

65      A tale riguardo, nella misura in cui, come rilevato ai punti 48 e 49 della presente sentenza, strumenti finanziari come i CFD rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012, negare al consumatore una tutela procedurale per il solo motivo che tale tutela non gli viene fornita in materia di conflitto di leggi sarebbe contrario agli obiettivi di tale regolamento.

66      Ne consegue che l’esclusione degli strumenti finanziari dal campo di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I non incide sulla qualificazione di una persona come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

67      In secondo luogo, per quanto riguarda la rilevanza, ai fini della presente qualifica, del fatto che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, va ricordato che tale disposizione definisce un «cliente al dettaglio» come «cliente che non sia un cliente professionale». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, per cliente professionale si intende un «cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II» di tale direttiva.

68      Ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39, ai fini di tale direttiva, si considerano clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti d’investimento, in primo luogo, i soggetti che devono essere autorizzati o regolamentati per operare sui mercati finanziari, come gli enti creditizi o le imprese di investimento, in secondo luogo, le imprese di grandi dimensioni che soddisfino almeno due dei tre criteri indicati, ossia un totale di bilancio di EUR 20 milioni, un fatturato netto di EUR 40 milioni e fondi propri per EUR 2 milioni, in terzo luogo, gli enti pubblici o istituzioni come i governi nazionali, le banche centrali o la Banca mondiale e, in quarto luogo, altri investitori istituzionali. Gli enti che rientrano in una di queste quattro categorie possono tuttavia chiedere di essere trattati come non professionali.

69      Ai sensi della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39, i clienti diversi da quelli menzionati nella sezione I di tale direttiva possono essere trattati come professionali su loro richiesta. Per essere trattato come un cliente professionale, il cliente che non può essere ritenuto in possesso di conoscenze ed esperienze paragonabili a quelle dei clienti professionali deve essere adeguatamente valutato in anticipo. L’attribuzione della qualità di cliente professionale presuppone quindi che sia stato verificato il rispetto di almeno due dei tre criteri indicati, ossia, specificamente, in primo luogo, che abbia effettuato in media dieci operazioni di dimensioni significative per trimestre nei quattro trimestri precedenti, in secondo luogo, che il valore del suo portafoglio di strumenti finanziari superi gli EUR 500 000 o, in terzo luogo, che abbia ricoperto una posizione professionale nel settore finanziario per almeno un anno.

70      Ciò premesso, occorre rilevare che per «cliente», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2004/39, indipendentemente dalla sua qualità di «cliente professionale» o di «cliente al dettaglio», si intende una «persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori».

71      Pertanto, a differenza del «consumatore», che, come indicato nell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, è una persona fisica, il «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 può anche essere una persona giuridica.

72      In particolare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, i clienti al dettaglio possono essere soggetti giuridici che non hanno soddisfatto due dei tre criteri per essere considerati clienti professionali e trattati come tali ai sensi delle disposizioni della sezione II dell’allegato II della direttiva 2004/39, o soggetti giuridici che, benché considerati clienti professionali, hanno chiesto di non essere trattati come tali ai sensi della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39.

73      Ne consegue inoltre che la qualifica di «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 10 e 12, della direttiva 2004/39, non è subordinata all’assenza di attività commerciale della persona interessata, a differenza della qualifica di «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

74      Inoltre, la qualifica di «consumatore» e quella di «cliente al dettaglio», previste da queste disposizioni, perseguono obiettivi diversi.

75      Infatti, la prima di queste qualifiche consente una tutela, come risulta dal punto 64 della presente sentenza, in sede di determinazione del giudice competente a pronunciarsi su una controversia in materia civile e commerciale, mentre la seconda, come si evince dalle disposizioni della sezione I dell’allegato II della direttiva 2004/39, mira a proteggere un investitore, in particolare per quanto riguarda la portata delle informazioni che l’impresa di investimento è tenuta a fornirgli.

76      Di conseguenza, sebbene non si possa escludere che un «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 se è una persona fisica che agisce al di fuori di qualsiasi attività commerciale, questi due concetti, tenuto conto della loro diversa portata e dei diversi obiettivi perseguiti dalle disposizioni che li prevedono, non si sovrappongono perfettamente.

77      Ne consegue che la qualità di «cliente al dettaglio» di una persona, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, è in quanto tale, in linea di principio, irrilevante ai fini della qualifica della stessa come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

78      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un CFD concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato FOREX tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i CFD, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I, o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 è di per sé, in linea di principio, ininfluente.

 Sulle spese

79      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazionisono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è di per sé, in linea di principio, ininfluente.

Firme


*      Lingua processuale: il ceco.