Language of document : ECLI:EU:T:2004:248

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
27 luglio 2004 (1)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d'appalto comunitaria – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori – Urgenza – Insussistenza»

Nel procedimento T-148/04 R,

TQ3 Travel Solutions Belgium SA, con sede in Mechelen (Belgio), rappresentata dagli avv.ti R. Ergec e K. Möric,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e E. Manhaeve, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Wagon-Lits Travel SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Herbert e H. Van Peer, e dal sig. D. Harrison, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione di non aggiudicare alla ricorrente il lotto n. 1 dell'appalto di cui al bando n. 2003/S 143-129409 per la prestazione di servizi di agenzia di viaggi e di assegnare tale lotto ad un'altra impresa e, dall'altro, l'ingiunzione alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per sospendere gli effetti della decisione di aggiudicazione del detto appalto o del contratto stipulato a seguito di tale decisione,



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti e procedimento

1
Con contratto quadro n. 98/16/IX.D.1/1 del 13 gennaio 1999, la Commissione ha affidato alla società Belgium International Travel la gestione dei servizi di agenzia di viaggio destinati ai suoi agenti a Bruxelles. Tale contratto era stato stipulato per una durata iniziale di due anni, con possibilità di prorogarlo per tre volte di un anno, vale a dire per il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2004. Con accordo del 27 febbraio 2001 il detto contratto è stato ceduto alla società TQ3 Travel Solutions Belgium (in prosieguo: la «ricorrente»).

2
Con bando di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2003, S 103), la Commissione ha indetto una gara d’appalto mediante procedura ristretta, con il numero di riferimento ADMIN/D1/PR/2003/051, per la prestazione di servizi di agenzia di viaggi relativi agli spostamenti dei dipendenti e degli agenti incaricati di missioni e di ogni altra persona che viaggiasse per conto o su richiesta delle istituzioni e degli organismi comunitari.

3
Risulta dal fascicolo che tale gara d’appalto è stata annullata dalla Commissione a seguito della rinuncia da parte di alcune istituzioni comunitarie.

4
Il 29 luglio 2003, in applicazione del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), la Commissione ha pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2003, S 143), con il numero di riferimento 2003/S 143-129409, un nuovo bando di gara mediante procedura ristretta, per la prestazione di servizi di agenzia di viaggi relativi agli spostamenti dei dipendenti e degli agenti incaricati di missioni e di ogni altra persona che viaggiasse per conto o su richiesta delle istituzioni e degli organismi comunitari (sezione II.1.6 del bando di gara). L’appalto era costituito da diversi lotti, corrispondenti ciascuno ad un luogo di esecuzione delle prestazioni, compresi Bruxelles (lotto n. 1), Lussemburgo (lotto n. 2), Grange (lotto n. 3), Geel (lotto n. 5), Petten (lotto n. 6) e Siviglia (lotto n. 7).

5
Con lettera raccomandata 28 novembre 2003 la ricorrente ha presentato alla Commissione un’offerta per i lotti nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del detto appalto.

6
Con lettera 24 febbraio 2004 la Commissione ha informato la ricorrente che la sua offerta per il lotto n. 1 dell’appalto (in prosieguo: «l’appalto controverso») non era stata accettata, poiché il rapporto qualità prezzo della sua offerta era inferiore a quello dell’offerta selezionata.

7
Con lettera 8 marzo 2004 la ricorrente ha sollecitato la comunicazione di informazioni più precise riguardo alla scelta dell’offerta selezionata per l’appalto controverso. Essa ha altresì domandato che la Commissione sospendesse il procedimento di aggiudicazione concernente detto appalto e non stipulasse il contratto con l’impresa selezionata per tale appalto.

8
Con lettera 16 marzo 2004 la Commissione ha fornito informazioni alla ricorrente circa le motivazioni della sua decisione 24 febbraio 2004 di non assegnarle l’appalto controverso e della sua decisione di aggiudicarlo ad un’altra impresa (in prosieguo, rispettivamente: la «decisione di non aggiudicazione» e la «decisione di aggiudicazione»). La Commissione ha precisato in particolare che l’offerta della ricorrente aveva ottenuto 51,55 punti, mentre l’offerta selezionata, proveniente dalla società Wagon-Lits Travel (in prosieguo: la «WT»), aveva ricevuto 87,62 punti a seguito di un’analisi sia qualitativa sia finanziaria, e che, conseguentemente, l’offerta della WT era l’offerta economicamente più vantaggiosa e giustificava l’aggiudicazione a tale impresa dell’appalto controverso. La Commissione ha altresì indicato che l’offerta della WT, anche se nettamente inferiore, riguardo al prezzo, a quella della ricorrente (indice 100 per la WT e indice 165,56 per la ricorrente), «non [era sembrata] anormalmente bassa e che pertanto non bisognava ricorrere alle disposizioni previste nell’art. 139 del regolamento (…) n. 2342/2002».

9
Con fax 17 marzo 2004 la Commissione ha proposto alla ricorrente la proroga del contratto quadro n. 98/16/IX.D.1/1 relativo ai servizi di agenzia di viaggi, con scadenza il 31 marzo 2004, sino al 27 giugno 2004 incluso.

10
Con lettera 19 marzo 2004 la Commissione ha giustificato la sua domanda di proroga del contratto quadro summenzionato precisando che la comunicazione delle consegne al nuovo contraente, vale a dire alla WT, e l’inizio di efficacia del nuovo contratto non potevano aver luogo alla scadenza prevista dal detto contratto quadro.

11
Con fax 22 marzo 2004 la ricorrente ha informato la Commissione che essa non intendeva prorogare il contratto quadro e che conseguentemente tale contratto doveva aver termine il 1° aprile 2004.

12
Il 31 marzo 2004 la Commissione ha stipulato un contratto con la WT per la prestazione dei servizi di agenzia di viaggi a Bruxelles.

13
Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2004 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione di non aggiudicazione e della decisione di aggiudicazione e, dall’altro, al risarcimento del danno che essa sostiene di aver subito a causa di tali decisioni.

14
Con atto separato, registrato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, volta ad ottenere:

da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione di non aggiudicazione e della decisione di aggiudicazione;

dall’altro, l’ingiunzione alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per sospendere gli effetti della decisione di aggiudicazione o del contratto stipulato a seguito di tale decisione.

15
Il 4 maggio 2004 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda, nelle quali ritiene che nessuna delle condizioni richieste per ottenere i sollecitati provvedimenti provvisori sia soddisfatta e che, conseguentemente, la detta domanda debba essere respinta.

16
Il 5 maggio 2004 la cancelleria del Tribunale ha trasmesso alla ricorrente le osservazioni della Commissione e, il 10 maggio 2004, ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni in risposta a queste ultime.

17
Il 12 maggio 2004, la ricorrente ha depositato una domanda di mezzi istruttori ai sensi dell’art. 105, n. 2, e dell’art. 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, nonché ai sensi degli artt. 24 e 26 dello Statuto della Corte di giustizia, affinché fosse ingiunto alla Commissione di presentare diversi documenti, vale a dire il contratto stipulato tra la Commissione e la WT il 31 marzo 2004, l’offerta depositata dalla WT in risposta al bando di gara, e il rapporto del Comitato di valutazione delle offerte (in prosieguo: i «documenti controversi»), sui quali, secondo la stessa, la Commissione si basa nei punti 46-49 delle sue osservazioni, per sostenere l’assenza del fumus boni iuris. La ricorrente ha altresì chiesto che il presidente del Tribunale consentisse alle parti di esporre le proprie osservazioni in base ai documenti citati.

18
Il 17 mai 2004 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in riferimento alle osservazioni della Commissione del 4 maggio 2004. La ricorrente ha reiterato la sua domanda di provvedimenti provvisori e, inoltre, ha chiesto che il presidente del Tribunale escludesse dalla discussione le considerazioni sviluppate dalla Commissione nei punti 46-49 delle sue osservazioni del 4 maggio 2004.

19
Il 18 maggio 2004 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di mezzi istruttori, nelle quali essa sostiene che tale domanda dev’essere respinta.

20
Il 24 maggio 2004, la Commissione ha depositato le proprie osservazioni in risposta alle osservazioni della ricorrente del 17 maggio 2004. La Commissione ha reiterato la sua domanda volta a chiedere al presidente del Tribunale di respingere la domanda di provvedimenti provvisori e ha chiesto che venisse dichiarata manifestamente irricevibile la domanda volta ad ottenere l’esclusione dal dibattito dei punti 46‑49 delle sue osservazioni del 4 maggio 2004.

21
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 1994 la WT ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale domanda d’intervento è stata notificata alle parti in conformità all’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura. Le parti non hanno sollevato obiezioni su quest’ultima domanda.

22
Con ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2004 la WT è stata ammessa ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Una copia di tutti gli atti del procedimento è stata notificata alla WT.

23
Il 5 luglio 2004 la WT ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori. L’interveniente aderisce alle osservazioni della Commissione. Essa chiede che il presidente del Tribunale respinga la domanda di mezzi provvisori e dichiari manifestamente irricevibile la domanda di provvedimenti istruttori.

24
Il 16 luglio 2004 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni a seguito delle osservazioni della WT. Essa ribadisce la sua domanda di provvedimenti provvisori e, contestando le argomentazioni della WT riguardanti la produzione dei documenti di cui trattasi, reitera altresì la domanda che sia ingiunto alla Commissione di produrre i detti documenti, che il presidente del Tribunale consenta alle parti di esporre le proprie osservazioni in base a questi documenti e che, in mancanza, escluda dalla discussione i punti 46-49 delle osservazioni del 4 maggio 2004. La Commissione ha, da parte sua, indicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla memoria di intervento.


In diritto

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

25
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.

26
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora uno di essi manchi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

27
I provvedimenti richiesti devono essere inoltre provvisori, nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale (ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 22).

28
Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 23).

29
Tenuto conto degli elementi del fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.

30
Si deve anzitutto esaminare, nel caso di specie, il presupposto dell’urgenza.

Argomenti delle parti

31
La ricorrente fa valere che il presupposto relativo all’urgenza è soddisfatto. Essa sottolinea che non può attendere l’esito del procedimento di cui alla causa principale senza subire un danno grave e irreparabile, consistente nella perdita di una rilevante quota di mercato, in un pesantissimo danno finanziario, nonché in una gravissima minaccia per la sua reputazione.

32
La ricorrente sostiene che la decisione di aggiudicazione dell’appalto controverso ad un altro offerente le sottrae utili ed un’importante quota di mercato. Il fatturato annuale relativo all’appalto controverso sarebbe pari a EUR 44 900 000, somma che rappresenterebbe circa il 20% del fatturato annuale della ricorrente sul territorio belga. Secondo calcoli differenti, la ricorrente stima che l’appalto controverso rappresenti una quota compresa tra il 16,83% e il 23,85% del suo fatturato annuale.

33
Secondo la ricorrente, la perdita di una tale quota di mercato e di una «referenza essenziale legata alla prestazione e all’organizzazione di servizi di agenzia di viaggi presso la Commissione a Bruxelles» porterà ad una modificazione irrimediabile della sua posizione sul mercato, in particolare alla luce di una situazione economica difficile. Al riguardo la ricorrente sottolinea che la quota di mercato di cui trattasi è molto importante nel settore dei servizi di agenzia di viaggi, che da diversi anni affronta un contesto economico particolarmente difficile, situazione che si deteriorerà ulteriormente a partire dal 1° gennaio 2005, data a partire dalla quale saranno soppresse in Belgio le commissioni fino ad allora versate dalle compagnie aeree alle agenzie di viaggi. Questa situazione dovrebbe comportare un calo notevole di entrate per le agenzie di viaggio.

34
Infine, la ricorrente considera che i provvedimenti provvisori sollecitati sono necessari, poiché un annullamento delle decisioni controverse da parte del Tribunale nella causa principale non sarebbe sufficiente a rimuovere il danno subito dall’ordinamento giuridico comunitario e dalla ricorrente, tenuto conto che il contratto tra la Commissione e la WT sarà stato eseguito, completamente o quasi, prima di questa data.

35
La Commissione ritiene che il danno asserito dalla ricorrente non è né grave né irreparabile, secondo la giurisprudenza del Tribunale.

36
Per quanto riguarda il presunto danno finanziario, la Commissione ritiene che, poiché la ricorrente è in grado di quantificare il suo danno diretto, quest’ultimo sarebbe risarcibile mediante la liquidazione di danni e interessi.

37
La Commissione aggiunge che la ricorrente non dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali che consentirebbe di qualificare il detto danno finanziario come grave e irreparabile. Al riguardo la Commissione sottolinea che la ricorrente non ha dimostrato che la perdita dell’appalto controverso metterebbe in pericolo la sua esistenza, né che la sua posizione sul mercato sarebbe modificata in maniera irrimediabile. Alla ricorrente non sarebbe impedito di riguadagnare la quota di mercato persa e le sue attività al di fuori di tale settore sarebbero pienamente sufficienti ad evitare che la sua stessa esistenza sia messa in pericolo.

38
Per quanto riguarda i danni non finanziari fatti valere dalla ricorrente, vale a dire la perdita di una referenza essenziale e una gravissima minaccia per la sua reputazione, la Commissione rileva che la perdita di una referenza essenziale non gioca alcun ruolo nella fase di assegnazione dell’appalto e che la perdita di un mercato di riferimento non comporta alcuna lesione della reputazione, come il Tribunale ha già constatato nella sua giurisprudenza.

39
Infine la Commissione rileva che il fatto che il contratto che la stessa ha stipulato con la WT possa essere interamente eseguito una volta che interverrà la sentenza del Tribunale nella causa principale non dimostra che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta. Nel caso di un annullamento, la Commissione sarebbe in grado di reintegrare i diritti della ricorrente attraverso una nuova gara d’appalto e il versamento di un’indennità.

40
La WT sostiene gli argomenti della Commissione sottolineando che la ricorrente non ha dimostrato il carattere grave e irreparabile dei danni asseriti. Essa precisa che la ricorrente non ha indicato in quale misura una diminuzione del fatturato nella misura del 20% potrebbe compromettere la sua sopravvivenza. La WT sottolinea che la ricorrente appartiene ad un gruppo internazionale, il gruppo TUI, che è uno dei principali gruppi europei del settore dei viaggi, con un fatturato per l’anno 2003 dell’ordine di EUR 19 215 milioni e con un utile netto per lo stesso anno di EUR 315 milioni. Con riguardo alla perdita di quote di mercato, essa fa osservare che la ricorrente potrebbe agevolmente recuperarle se, alla scadenza dell’attuale contratto o a seguito di un eventuale annullamento, essa si vedesse assegnare l’appalto all’esito di una nuova gara organizzata dalla Commissione. Quanto alla minaccia per la reputazione, la WT aderisce agli argomenti della Commissione e aggiunge che, in pratica, la perdita di un contratto a seguito di una gara d’appalto non presenta alcun carattere lesivo.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

41
Da una giurisprudenza costante risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultimo provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T‑169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II‑2951, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

42
Nel caso di specie la ricorrente fa valere che il carattere grave e irreparabile del danno asserito deriverebbe dal fatto che, perdendo l’appalto controverso, da un lato, essa subirebbe un pregiudizio consistente in un mancato guadagno e nella perdita di un’importante quota di mercato (danno finanziario) e, dall’altro, essa perderebbe una referenza essenziale e la sua reputazione verrebbe gravemente minacciata (danno non finanziario).

43
Con riferimento al danno di carattere finanziario asserito dalla ricorrente, occorre rilevare che, come ha fatto valere la Commissione, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di tale natura non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

44
Nel caso di specie, come la Commissione correttamente sottolinea, la ricorrente sembra essere in grado di quantificare il danno finanziario dalla stessa asserito, in quanto non solo ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 230 CE e 288 CE dinanzi al Tribunale, ma ha altresì valutato il suo danno nell’importo di EUR 44 900 000.

45
Ne consegue che il danno di carattere finanziario asserito dalla ricorrente non può essere considerato irreparabile. Infatti, un siffatto danno costituisce una perdita economica sanabile avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dall’art. 288 CE (ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 47, e ordinanza del presidente del Tribunale 1° ottobre 1997, causa T‑230/97 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑1589, punto 38).

46
Alla luce di quanto precede, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificherebbero soltanto, nelle circostanze del caso di specie, se risultasse che, in mancanza di simili provvedimenti, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere a repentaglio la sua stessa esistenza o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato (v., in tal senso, ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 45).

47
Orbene, la ricorrente non ha fornito la prova che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, essa rischi di trovarsi in una situazione tale da mettere a repentaglio la sua stessa esistenza o modificare in modo irreparabile le sue quote di mercato.

48
Si deve constatare al riguardo che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concernente la sua situazione finanziaria che potrebbe portare il giudice del procedimento sommario a concludere che la sua esistenza sarà messa a repentaglio. Si deve al contrario considerare che il fatto che l’appalto controverso rappresenti soltanto una quota compresa tra il 15% e il 25% del fatturato annuale della ricorrente sul territorio belga dimostra la capacità della ricorrente di sussistere sino alla decisione del Tribunale nella causa principale. Questa conclusione è avvalorata dal fatto che la ricorrente è altresì attiva fuori del territorio belga, che essa ha comunque ottenuto altri lotti di appalto nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi e che appartiene ad un gruppo internazionale che svolge attività importanti e proficue. Gli argomenti della ricorrente relativi alle difficoltà incontrate dalle agenzie di viaggi non modificano affatto questa conclusione. Al riguardo occorre constatare che, anche supponendo che la situazione economica delle agenzie di viaggi fosse difficile e che tale situazione economica persistesse, la ricorrente non spiega per quale motivo la perdita dell’appalto controverso metterebbe in pericolo la sua esistenza. In ogni caso, i danni asseriti non sarebbero la conseguenza della decisione di non aggiudicazione, ma deriverebbero da fattori esterni ad essa.

49
Quanto alla possibilità che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, la posizione della ricorrente sul mercato venga modificata in modo irrimediabile, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione verrebbe modificata in maniera siffatta.

50
Infatti la ricorrente non ha provato che ostacoli di carattere strutturale o giuridico le impedirebbero di riconquistare una quota apprezzabile del mercato perduto (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑205, punto 84).

51
La ricorrente in particolare non ha dimostrato che le sarebbe impedito di vincere altri appalti, compreso l’appalto controverso, a seguito di una nuova gara. Gli argomenti della ricorrente relativi alla situazione economica generale delle agenzie di viaggi non dimostrano che la sua posizione sul mercato di cui trattasi sarà modificata in modo irreparabile. La situazione economica indicata avrebbe le stesse conseguenze per tutti gli operatori dei servizi di agenzie di viaggi. Nulla impedirebbe alla ricorrente di recuperare la quota di mercato di cui trattasi, dato che essa avrà tutte le possibilità di vincere tale appalto a seguito di una nuova gara. Al riguardo si deve constatare che il fatto che la ricorrente abbia perso una «referenza essenziale» non le impedirebbe di partecipare a nuovi appalti e di vincerli. Si deve osservare che tali referenze rappresentano soltanto uno dei criteri, tra i tanti, considerati ai fini della selezione qualitativa dei fornitori di servizi (v. art. 137 del regolamento n. 2342/2002; v. anche, in tal senso, ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 49).

52
Ne consegue che la ricorrente non ha fornito sufficiente prova tale da permettere al giudice del procedimento sommario di ritenere che i danni finanziari asseriti siano di natura grave e irreparabile.

53
Quanto al danno di carattere non finanziario sostenuto dalla ricorrente, con riferimento all’argomento di quest’ultima secondo il quale sarebbero urgenti provvedimenti provvisori a causa del danno irreparabile che sarebbe causato alla sua reputazione e alla sua credibilità, occorre osservare che la decisione di non aggiudicazione non avrebbe necessariamente l’effetto di causare un simile danno. Secondo una giurisprudenza consolidata, la partecipazione a una pubblica gara di appalto, per sua natura altamente competitiva, comporta inevitabilmente rischi per tutti i partecipanti e l’eliminazione di un offerente, in forza delle norme della gara, non presenta di per sé alcun carattere pregiudizievole (ordinanza del presidente della Corte 5 agosto 1983, causa 118/83 R, CMC/Commissione, Racc. pag. 2583, punto 5, e ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 48).

54
Come giustamente la Commissione e la WT sottolineano, per un’impresa il fatto di non poter rinnovare un contratto di durata determinata durante una nuova gara d’appalto deriva dal carattere periodico dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici e non può costituire una minaccia per la credibilità e la reputazione di quest’impresa.

55
Del pari, gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che l’urgenza deriverebbe dal fatto che il contratto concluso con la WT sarà completamente o quasi completamente eseguito prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa principale non possono essere accolti. Una siffatta situazione non costituisce una circostanza che comprova l’urgenza, dal momento che, se, per ipotesi, il Tribunale dovesse accogliere il ricorso in via principale, spetterebbe alla Commissione adottare i provvedimenti necessari a garantire una protezione adeguata degli interessi della ricorrente (v., in tal senso, ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 51, e ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 1994, causa T‑108/94 R, Candiotte/Consiglio, Racc. pag. II‑249, punto 27). Come la Commissione sottolinea, in una ipotesi siffatta, tale istituzione potrebbe organizzare una nuova gara d’appalto alla quale la ricorrente potrebbe partecipare, e ciò senza incontrare particolari difficoltà. Un simile provvedimento potrebbe essere combinato con il versamento di un’indennità. Orbene, la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza che potrebbe impedire che i suoi interessi siano tutelati in maniera simile (v., in tal senso, ordinanza Esedra/Commissione, cit., punto 51).

56
In tali circostanze si deve concludere che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non consentono di accertare con certezza che, in mancanza della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, essa subirebbe un danno grave e irreparabile.

57
Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta, senza necessità di esaminare se siano soddisfatte le altre condizioni per la concessione degli stessi.

Sulla domanda di mezzi istruttori e sulla domanda di escludere dalla discussione i punti 46‑49 delle osservazioni della Commissione del 4 maggio 2004

Argomenti delle parti

58
La ricorrente sottolinea, nella sua domanda del 12 maggio 2004 e nelle sue osservazioni del 17 maggio 2004 e del 16 luglio 2004, che i documenti di cui trattasi hanno una rilevanza determinante nelle osservazioni della Commissione riguardanti il fumus boni iuris. La ricorrente ritiene che le sarebbe difficile sostenere la propria causa se non le fosse consentito di acquisire conoscenza dell’insieme di questi documenti. Pertanto l’esibizione dei documenti di cui trattasi sarebbe indispensabile in particolare in base all’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che esige nel processo civile o penale il rispetto del principio di equità. La ricorrente chiede, in subordine, che i punti 46‑49 delle osservazioni della Commissione del 4 maggio 2004 siano esclusi dalla discussione.

59
La Commissione, sostenuta dalla WT, considera che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per il motivo che la ricorrente non ha dimostrato l’utilità della produzione dei documenti di cui trattasi, che, in assenza di circostanze eccezionali, non è possibile accedere a questi documenti interni della Commissione e che la produzione di tali documenti andrebbe contro la protezione degli interessi commerciali legittimi degli offerenti. La WT aggiunge che i documenti di cui trattasi contengono segreti commerciali e che la loro comunicazione ad un concorrente violerebbe le regole della concorrenza.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

60
Occorre anzitutto constatare che la domanda della ricorrente relativa alla produzione dei documenti di cui trattasi e la sua domanda diretta a escludere dalla discussione i punti 46-49 delle osservazioni della Commissione del 4 maggio 2004 non rappresentano domande di provvedimenti provvisori relative alle decisioni controverse e possono essere ritenute soltanto domande di mezzi istruttori o di misure di organizzazione della procedura.

61
Al riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 105, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale decide se sia il caso di disporre un’istruttoria. L’art. 65 del regolamento di procedura precisa che i mezzi istruttori comprendono, inter alia, la produzione di documenti. L’art. 64 del regolamento di procedura consente al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento che comprendono, inter alia, la produzione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.

62
Si deve rilevare, in seguito, che i documenti di cui trattasi, nonché i punti 46‑49 delle osservazioni della Commissione del 4 maggio 2004 riguardano esclusivamente il requisito relativo al fumus boni iuris, come sottolinea la ricorrente stessa nella sua domanda di provvedimenti provvisori e nelle sue osservazioni del 16 luglio 2004.

63
Poiché la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per difetto di urgenza, senza che occorra esaminare se le altre condizioni di concessione dei provvedimenti provvisori sono soddisfatte, in particolare la condizione relativa all’esistenza di un fumus boni iuris, il giudice del procedimento sommario ritiene che i documenti in parola non presentino interesse per l’esame della presente domanda di provvedimenti provvisori e che, pertanto, non occorra adottare i provvedimenti relativi ai documenti di cui trattasi sollecitati dalla ricorrente.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



ordina:

1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 27 luglio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: il francese.