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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso della Télévision Française 1 SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004

(Causa T-144/04)

Lingua processuale: il francese

Il 13 aprile 2004 la Télévision Française 1 SA, con sede in Boulogne (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Paul Hordies, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, C (2003) 4497 def. relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a "France 2" e "France 3", tra il 1988 e il 1994, in quanto la stessa li dichiara compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, del Trattato;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

In seguito ad una denuncia della ricorrente, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di esame, previsto dall'art. 88, n. 2, CE, nei confronti delle sovvenzioni d'investimento nonché dei conferimenti di capitale percepiti dalle emittenti televisive francesi "France 2" e "France 3" tra il 1988 e il 1994. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di qualificare tali misure come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE ma le ha dichiarate compatibili con il Trattato CE in forza dell'art. 86, n. 2.

Con il suo primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata conterrebbe una motivazione erronea e violerebbe l'art. 86, n. 2, CE e le disposizioni relative agli aiuti di Stato. Essa contesta l'affermazione della Commissione secondo cui i compiti delle due emittenti in questione corrisponderebbero ad un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 86, n. 2, ricordando che i propri compiti sono quasi identici senza peraltro essere considerati di interesse generale. Essa fa valere altresì l'analisi finanziaria di tali aiuti effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata.

Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe applicato erroneamente la direttiva 80/7231 decidendo che la stessa non era applicabile all'attività di radiodiffusione delle emittenti pubbliche prima del 2000. Sulla stessa base, la ricorrente fa valere un'erronea applicazione del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato CE.

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1 - Direttiva della Commissione 25 giugno 980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (GU L 95 del 29 luglio 980, pag. 35).