Language of document : ECLI:EU:T:2004:248

Causa T-148/04 R

TQ3 Travel Solutions Belgium SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d’appalto comunitaria — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Urgenza — Insussistenza»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno finanziario — Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società richiedente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno non finanziario — Lesione della reputazione di un’impresa dovuta alla mancata attribuzione di un appalto pubblico — Esclusione

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1.      Nell’ambito di un procedimento sommario, un danno di carattere finanziario non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, in quanto può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria e costituisce, di conseguenza, una perdita economica sanabile avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dall’art. 288 CE. Diverso sarebbe il caso qualora, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, la richiedente si trovasse in una situazione tale da mettere a repentaglio la sua stessa esistenza o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato.

(v. punti 43, 45-46)

2.      Una decisione di non aggiudicazione di un appalto pubblico non ha necessariamente l’effetto di causare un danno irreparabile alla reputazione e alla credibilità degli offerenti dei quali non sia stata accolta l’offerta. Infatti, la partecipazione a una pubblica gara di appalto, per sua natura altamente competitiva, comporta inevitabilmente rischi per tutti i partecipanti e l’eliminazione di un offerente, in forza delle norme della gara, non presenta di per sé alcun carattere pregiudizievole. Analogamente, per un’impresa il fatto di non poter rinnovare un contratto di durata determinata durante una nuova gara d’appalto deriva dal carattere periodico dei bandi di gara relativi agli appalti pubblici e non può costituire una minaccia per la credibilità e la reputazione di quest’impresa.

(v. punti 53-54)