Language of document : ECLI:EU:T:2024:465

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 luglio 2024 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Parità di trattamento – Ripetizione delle prove scritte – Selezione per titoli – Stabilità della composizione della commissione giudicatrice – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑216/23,

VT, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Biz, E. Garello, L. Hohenecker, I. Melo Sampaio, G. Niddam e S. Romoli, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 22 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, VT, chiede l’annullamento della decisione del 15 luglio 2022 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, previo riesame, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi.

I.      Fatti all’origine della controversia

2        Il 5 dicembre 2019 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7/AD 9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi (GU 2019, C 409 A, pag. 1), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro.

3        Il ricorrente ha partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli (Talent Screener), ha preso parte alle prove del centro di valutazione (Assessment center).

4        Il 22 dicembre 2020 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale un addendum al bando di concorso (GU 2020, C 444 A, pag. 6).

5        Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato al ricorrente la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7, a motivo del fatto che l’interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione.

6        Il 15 luglio 2022 la commissione giudicatrice ha inviato al ricorrente la propria decisione recante rigetto della sua domanda di riesame della decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva.

7        Il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva nonché avverso la decisione di rigetto della sua domanda di riesame. La Commissione non ha risposto esplicitamente a tale reclamo.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

8        Il 31 agosto 2023, in applicazione dell’articolo 71 bis del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente della Quarta Sezione ha identificato la presente causa come causa pilota ed ha sospeso il procedimento nelle cause T‑217/23, da T‑234/23 a T‑238/23, T‑241/23 e T‑242/23, da T‑249/23 a T‑254/23, T‑259/23, T‑264/23, T‑267/23 e T‑268/23, che sollevavano questioni di diritto simili.

9        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 5 maggio 2022 mediante la quale la commissione giudicatrice ha deciso di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva;

–        annullare la decisione del 15 luglio 2022 che ha respinto la sua domanda di riesaminare la decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva;

–        annullare la decisione del 10 febbraio 2023 mediante la quale l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto implicitamente il suo reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sull’oggetto del ricorso

11      Secondo la giurisprudenza, quando un candidato ad un concorso sollecita, conformemente a una regola enunciata dal bando di concorso, il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice, la decisione che quest’ultima adotta, previo riesame della situazione del candidato, si sostituisce alla sua decisione iniziale e costituisce quindi l’atto che arreca pregiudizio (v. sentenza del 5 settembre 2018, Villeneuve/Commissione, T‑671/16, EU:T:2018:519, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

12      Inoltre, le conclusioni di annullamento formalmente dirette contro la decisione di rigetto di un reclamo hanno l’effetto, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di devolvere alla cognizione del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8).

13      Nel caso di specie, la decisione della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 di rigetto della domanda di riesame del ricorrente si è sostituita alla decisione iniziale della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva.

14      Inoltre, la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del 10 febbraio 2023 che ha respinto implicitamente il reclamo si limita a confermare la decisione della commissione giudicatrice, a seguito di riesame, di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva ed è priva di contenuto autonomo.

15      Di conseguenza, occorre considerare che il ricorso è diretto contro la decisione della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 che ha respinto la domanda di riesame del ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

B.      Sul primo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni di legge che regolano il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione

16      Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità del bando di concorso, in quanto tale bando limita a due sole lingue (l’inglese e il francese) le lingue di comunicazione tra i candidati al concorso e l’EPSO e impone loro di sostenere le prove del centro di valutazione in una di queste due lingue. La Commissione avrebbe in particolare violato il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1). Inoltre, la limitazione a due sole lingue indebolirebbe i diritti della difesa del candidato al concorso qualora questi sia tenuto, come nel presente caso, a redigere sia la domanda di riesame che il reclamo in una lingua diversa dalla sua lingua materna.

17      La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

1.      Sulla ricevibilità 

a)      Sulla ricevibilità del motivo di ricorso alla luce dellarticolo 76, lettera d), del regolamento di procedura

18      La Commissione afferma, nel controricorso, che il ricorrente non spiega in che modo l’articolo 1 quinquies dello Statuto sarebbe stato violato. Essa prospetta la possibile irricevibilità del primo motivo alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

19      A norma dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, segnatamente, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di tali motivi.

20      Il requisito dell’«esposizione sommaria dei motivi» significa che l’atto introduttivo deve illustrare in che cosa consiste il motivo sul quale il ricorso è fondato. Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile è necessario, segnatamente, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui esso si fonda risultino, anche solo sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto stesso che introduce il giudizio (sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, punti 67 e 68).

21      Occorre constatare che, al punto 37 dell’atto introduttivo, il ricorrente si è limitato a riprodurre il punto 35 della sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495).

22      Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente per determinare l’irricevibilità del primo motivo.

23      Infatti, nell’atto introduttivo, il ricorrente ha indicato, in modo sufficientemente chiaro, segnatamente: in primo luogo, che il fatto di obbligare i candidati ai concorsi a comunicare con l’EPSO in una lingua che essi devono scegliere tra il francese e l’inglese e a sostenere le prove del centro di valutazione soltanto in una di queste due lingue era contrario agli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1; in secondo luogo, che la limitazione delle lingue di comunicazione con l’EPSO per redigere la domanda di riesame e il reclamo a due sole lingue indeboliva i suoi diritti della difesa; e, in terzo luogo, che, se egli non fosse stato obbligato a scegliere il francese o l’inglese come lingua per sostenere le prove del centro di valutazione, avrebbe potuto comunicare con l’EPSO e sostenere le prove del centro di valutazione in una lingua a lui più familiare, come la sua lingua materna.

24      Peraltro, sebbene il ricorrente non abbia sviluppato, nell’atto introduttivo, un’argomentazione intesa specificamente a dimostrare che la Commissione ha violato l’articolo 1 quinquies dello Statuto, la Commissione poteva comprendere che il ricorrente, che ha menzionato il principio della parità di trattamento, le contestava parimenti una violazione del principio di non discriminazione garantito da tale articolo.

25      Il primo motivo di ricorso è pertanto ricevibile in rapporto all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

b)      Sulla ricevibilità delleccezione di illegittimità, alla luce del requisito dellesistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e la decisione impugnata

26      La Commissione sostiene che il primo motivo, che corrisponde ad un’eccezione di illegittimità, è irricevibile, poiché non è stata dimostrata l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e la decisione impugnata.

27      Il ricorrente contesta tale tesi.

28      Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea, avvalersi dei motivi previsti dall’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità di tale atto (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 43).

29      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la disposizione suddetta costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa rivolta, la validità degli atti di portata generale che formano la base di tale decisione (v. sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di un qualunque atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsivoglia, l’atto di cui si deduce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce l’oggetto del ricorso (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 45).

31      Pertanto, di fronte a ricorsi di annullamento proposti contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che potevano validamente costituire l’oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale costituenti la base di tali decisioni o aventi un nesso giuridico diretto con decisioni siffatte (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 46).

32      Per contro, la Corte ha dichiarato irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale del quale la decisione individuale impugnata non costituisce una misura di esecuzione (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 47).

33      Per quanto riguarda, più in particolare, la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità sollevata contro un bando di concorso, in primo luogo, il fatto di non aver impugnato tale bando entro i termini non impedisce ad una parte ricorrente di far valere irregolarità verificatesi in occasione dello svolgimento del concorso, anche se l’origine di tali irregolarità può essere rinvenuta nel testo del bando di concorso (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 48).

34      In secondo luogo, nell’ambito di una procedura di assunzione, una parte ricorrente può, in caso di ricorso diretto contro atti successivi, far valere l’irregolarità degli atti precedenti che sono strettamente collegati a tali atti successivi. Infatti, in una procedura di questo tipo, non si può pretendere che gli interessati presentino tanti ricorsi quanti sono gli atti della procedura suscettibili di arrecare pregiudizio a tali interessati. Tale giurisprudenza si basa sulla presa in considerazione della natura particolare della procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni collegate molto strettamente fra loro (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 49).

35      Di conseguenza, un motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso è ricevibile nella misura in cui esso riguarda la motivazione della decisione impugnata. Il criterio dello stretto collegamento risultante dalla giurisprudenza citata al punto 34 supra presuppone pertanto che le disposizioni del bando di concorso di cui si deduce l’illegittimità siano state applicate a sostegno della decisione individuale che costituisce l’oggetto del ricorso di annullamento (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 50).

36      A tal fine, occorre tenere conto della motivazione sostanziale, e non meramente formale, della decisione individuale impugnata (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 52).

37      L’esistenza di un siffatto stretto collegamento dovrà peraltro essere esclusa nel caso in cui le disposizioni contestate del bando di concorso non abbiano alcun collegamento con le ragioni sottese alla decisione individuale impugnata (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 53).

38      Nel caso di specie, il concorso EPSO/AD/380/19 è un’operazione amministrativa complessa, per cui è necessario esaminare se esista uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e le decisioni impugnate.

39      Occorre esaminare la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità distinguendo a seconda che tale eccezione sia diretta, da un lato, contro le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione e, dall’altro, contro le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua di comunicazione tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato una candidatura valida nonché la lingua di presentazione della domanda di riesame e del reclamo.

1)      Sulle disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione

40      Secondo la sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione (…) 2) [c]ondizioni specifiche: lingue», la lingua 2, utilizzata segnatamente per le prove del centro di valutazione, deve essere l’inglese o il francese.

41      Per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, dalla decisione della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022, confermata a seguito di riesame, risulta che il ricorrente non è stato iscritto nell’elenco di riserva per il fatto che non era tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione.

42      Le prove del centro di valutazione consistevano in cinque test (tre prove orali e due prove scritte): un colloquio incentrato sulle competenze generali, un colloquio relativo alle competenze settoriali, una prova di gruppo (sostituita, a causa dell’epidemia di COVID‑19, da un colloquio situazionale basato sulle competenze), una prova scritta attinente al settore del concorso e uno studio (scritto) di un caso. Mediante queste cinque prove veniva verificata, segnatamente, tra otto competenze generali e due competenze specifiche, la competenza generale in materia di comunicazione, e ciò sia oralmente, al momento del colloquio sulle competenze generali, che per iscritto, al momento dello studio di un caso.

43      Nel valutare la competenza generale in materia di comunicazione del ricorrente, la commissione giudicatrice ha proceduto ad una constatazione riguardo alla conoscenza della lingua 2 scelta da detto ricorrente, vale a dire l’inglese, o, quanto meno, riguardo al possesso di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza di tale lingua.

44      Di conseguenza, la valutazione, da parte della commissione giudicatrice, della competenza generale in materia di comunicazione tende a dimostrare che esiste uno stretto collegamento tra le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione e la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 59).

45      Tuttavia, la Commissione ritiene che, nonostante la valutazione della commissione giudicatrice circa la competenza generale nel settore della comunicazione, il suddetto stretto collegamento non sia stato dimostrato.

46      In primo luogo, la Commissione sostiene che il punteggio relativo alla competenza generale in materia di comunicazione non ha penalizzato il ricorrente, dato che tale punteggio è stato pari a 5 punti su 10.

47      Tuttavia, se è vero che il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 5 punti su 10 per quanto riguarda la competenza generale in materia di comunicazione, resta il fatto che la commissione giudicatrice ha effettuato una constatazione riguardo alla conoscenza della lingua 2 scelta dal ricorrente o, quanto meno, riguardo al possesso di una competenza che dipende fortemente dalla conoscenza di tale lingua.

48      Inoltre, occorre constatare che esiste un margine tra il punteggio di 5 punti su 10 del ricorrente per quanto riguarda la competenza generale in materia di comunicazione e il punteggio teorico massimo di 10 punti su 10. Oltre a ciò, il ricorrente ha ottenuto, a titolo di varie altre competenze generali, un punteggio superiore a quello che gli è stato attribuito a titolo della competenza generale in materia di comunicazione (segnatamente il punteggio di 7 punti su 10 per quanto riguarda la competenza generale di apprendimento e di sviluppo).

49      In secondo luogo, la Commissione fa valere che, anche se il ricorrente avesse ottenuto il punteggio di 10 punti su 10 per quanto riguarda la competenza generale in materia di comunicazione, tale circostanza non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’esito del concorso, dato che il ricorrente avrebbe ottenuto soltanto 112,5 punti e non il punteggio minimo di 122 punti.

50      A questo proposito occorre constatare che il ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo di 107,5 punti su 180 e che, se avesse ottenuto il voto massimo di 10 punti su 10 per quanto riguarda la competenza generale in materia di comunicazione, ciò non sarebbe bastato per raggiungere il punteggio minimo di 122 punti.

51      Tuttavia, la valutazione, da parte della commissione giudicatrice, delle competenze generali diverse dalla comunicazione, nonché delle competenze relative al settore non sono indipendenti dal livello di conoscenza della lingua 2.

52      Infatti, tanto le competenze generali quanto le competenze relative al settore sono state valutate sulla base di prove scritte e orali organizzate su un tempo limitato. In un contesto siffatto, il livello di conoscenza della lingua utilizzata svolge un ruolo importante nella capacità di un candidato di comprendere il tema o le questioni sollevate e di esporre le proprie idee in maniera chiara e precisa.

53      In particolare, quando esamina le competenze generali, la commissione giudicatrice tiene conto, come risulta dal passaporto delle competenze del ricorrente (pagg. 4 e da 8 a 10), per quanto riguarda la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, della capacità di identificare fatti critici in problematiche complesse e di sviluppare soluzioni creative e pratiche, per quanto riguarda la competenza in materia di qualità e di risultati, della capacità di fornire un lavoro con un elevato livello di qualità, per quanto riguarda la competenza in materia di apprendimento e di sviluppo, della capacità di sviluppare e di migliorare la conoscenza dell’organizzazione e del suo ambiente, per quanto riguarda la competenza in materia di individuazione delle priorità e spirito organizzativo, della capacità di organizzare correttamente le informazioni in funzione delle priorità o dell’urgenza, per quanto riguarda il lavoro di squadra, della capacità di facilitare la comunicazione in gruppo, e, per quanto riguarda le capacità di leadership, della capacità di gestire e di motivare le persone per ottenere dei risultati.

54      È pur vero che, nella sentenza del 27 aprile 2023, HC/Commissione (C‑102/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:351, punto 73), la Corte ha giudicato che il Tribunale non era incorso in alcun errore di diritto affermando che la decisione impugnata in quella causa non era minimamente fondata su elementi collegati al regime linguistico del concorso, bensì soltanto sul numero insufficiente di punti attribuiti alle risposte fornite dal ricorrente alle questioni sollevate nell’ambito della selezione per titoli (Talent screener).

55      Tuttavia, le considerazioni svolte al punto 73 della sentenza del 27 aprile 2023, HC/Commissione (C‑102/22 P, non pubblicata, EU:C:2023:351), non sono trasponibili alla presente causa. Infatti, a differenza della selezione per titoli, le prove del centro di valutazione del presente concorso erano organizzate su un tempo limitato (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2021, HC/Commissione, T‑804/19, non pubbicata, EU:T:2021:849, punto 163).

56      In terzo luogo, la Commissione ritiene che, poiché il «test di comunicazione» del centro di valutazione simula uno scambio di informazioni in un contesto il più vicino possibile a quello della realtà professionale con la quale i vincitori del concorso dovranno confrontarsi, l’utilizzazione dell’inglese come lingua 2 non abbia penalizzato il ricorrente, tenuto conto del suo curriculum professionale, maturato principalmente all’estero in ambienti anglofoni.

57      Il ricorrente non nega che la sua esperienza professionale è stata acquisita principalmente all’estero in ambienti anglofoni.

58      Tuttavia, tale circostanza non permette di concludere che il ricorrente disponga di una conoscenza dell’inglese equivalente a quella della sua lingua materna, ossia l’italiano. Anche se il ricorrente ha dichiarato, nel suo curriculum vitae e nel suo atto di candidatura, un livello «eccellente» o «C2» nella lingua 2 che ha scelto, non si può concludere che un siffatto livello equivalga a quello di cui egli dispone nella sua lingua materna, che egli considera a lui più familiare.

59      In quarto luogo, la Commissione fa valere, invocando la sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), che l’argomento del ricorrente secondo cui l’utilizzazione della sua lingua materna gli avrebbe permesso di ottenere migliori risultati in occasione delle prove del centro di valutazione è irrilevante al fine di dimostrare l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e la decisione impugnata.

60      La Commissione aggiunge che, poiché il ricorrente ha scelto la propria lingua materna come lingua 1, egli non avrebbe comunque potuto sostenere le prove del centro di valutazione nella propria lingua materna, dato che la lingua 1 e la lingua 2 devono essere differenti. Inoltre, dato che il ricorrente avrebbe dichiarato di possedere un eccellente livello in inglese e in francese, mentre avrebbe indicato di possedere un buon livello in altre due lingue, vale a dire il greco e lo spagnolo, egli avrebbe senz’altro scelto l’inglese o il francese come lingua 2 anche se avesse potuto scegliere la lingua 2 tra tutte le lingue ufficiali.

61      Al punto 63 della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la Corte ha considerato che, poiché la parte ricorrente contestava, con la sua eccezione di illegittimità, la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca, il raffronto tra il suo livello in lingua francese e il suo livello in lingua portoghese, sua lingua materna da essa scelta come lingua principale del concorso, era irrilevante al fine di dimostrare l’esistenza di uno stretto collegamento tra la decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso relative al regime linguistico.

62      Tuttavia, le considerazioni svolte al punto 63 della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), non sono trasponibili alla presente causa.

63      Infatti, da un lato, nella causa decisa dalla sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la parte ricorrente aveva fatto valere dinanzi al Tribunale che essa avrebbe avuto la possibilità di ottenere migliori punteggi se fosse stata autorizzata a sostenere le prove del centro di valutazione in una lingua diversa dalla sua lingua materna, ossia lo spagnolo [v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Medina nella causa Commissione/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), paragrafi 78, 79 e 82]. Invece, nella presente causa, il ricorrente contesta il bando di concorso per il fatto che tale bando non l’ha autorizzato a sostenere le prove del centro di valutazione nella sua lingua materna.

64      Dall’altro lato, nel caso di specie, il bando di concorso prevedeva che i candidati dovessero scegliere una lingua 1, tra tutte le lingue ufficiali dell’Unione, per i test del tipo «questionario a scelta multipla», e una lingua 2, tra l’inglese o il francese, per le prove del centro di valutazione. Detto bando non obbligava esplicitamente i candidati a scegliere la loro lingua materna come lingua 1 e non vietava loro di scegliere la loro lingua materna come lingua 2, circostanza questa che è stata riconosciuta dalla Commissione all’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale.

65      Risulta segnatamente dal curriculum vitae e dall’atto di candidatura del ricorrente che quest’ultimo ha scelto la sua lingua materna come lingua 1 e l’inglese come lingua 2. Egli ha inoltre indicato, nel suo curriculum vitae, che possedeva un livello «eccellente» in inglese e in francese, un livello «buono» in spagnolo e un livello «elementare» o «buono» in greco.

66      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, nulla permette di affermare che, se il bando di concorso avesse autorizzato il ricorrente a scegliere come lingua 2 una lingua diversa dall’inglese o dal francese, il ricorrente avrebbe «senz’altro» scelto l’inglese o il francese come lingua 2. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto scegliere l’inglese o il francese come lingua 1 per sostenere i test del tipo «questionario a scelta multipla», e la propria lingua materna come lingua 2 per sostenere le cinque prove scritte e orali del centro di valutazione.

67      Date tali circostanze, l’argomentazione della Commissione non permette di considerare che, malgrado il fatto che la commissione giudicatrice abbia valutato la competenza generale in materia di comunicazione del ricorrente, le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione non abbiano alcun collegamento con le ragioni sottese alla decisione impugnata.

68      Pertanto, l’eccezione di illegittimità è ricevibile per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione.

2)      Sulle disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua da utilizzarsi per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati nonché per la domanda di riesame e il reclamo

69      Secondo la sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione (…) 2) [c]ondizioni specifiche: lingue», la lingua 2, utilizzata segnatamente per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato una candidatura valida, deve essere l’inglese o il francese.

70      Ai sensi del punto 4.2.2 dell’allegato III del bando di concorso, le domande di riesame delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice o dall’EPSO che stabiliscono i risultati di un candidato o che determinano se il candidato può passare alla fase successiva del concorso oppure è escluso devono essere presentate nella lingua 2.

71      Secondo il punto 4.3.1 dell’allegato III del bando di concorso, i reclami devono essere presentati nella lingua 2.

72      Il ricorrente non adduce elementi concreti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento tra le disposizioni del bando di concorso, ricordate ai punti da 69 a 71 supra, e la motivazione della decisione impugnata.

73      In particolare, il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare una domanda di riesame e un reclamo senza che la stesura della sua domanda di riesame o del suo reclamo incontrasse limiti di tempo in modo paragonabile a una prova del centro di valutazione.

74      Inoltre, come si è detto in precedenza, non è contestato che l’esperienza professionale del ricorrente è stata acquisita principalmente all’estero in ambienti anglofoni. Il ricorrente ha dichiarato di possedere un livello «eccellente» o «C2» nella lingua 2 da lui scelta. Orbene, il ricorrente non ha dimostrato e nemmeno sostenuto di aver avuto difficoltà a comunicare con l’EPSO e a presentare una domanda di riesame e un reclamo, considerando poi che quest’ultimo è stato redatto da un avvocato.

75      Inoltre, laddove il ricorrente fa valere che il requisito previsto dal bando di concorso consistente nel dover redigere la domanda di riesame e il reclamo nella lingua 2 ha indebolito i suoi diritti della difesa, occorre considerare che, per ragioni simili a quelle indicate ai punti da 72 a 74 supra, tale requisito non ha, in ogni caso, avuto alcuna incidenza, nella specie, sui diritti della difesa del ricorrente.

76      L’eccezione di illegittimità è quindi irricevibile per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua da utilizzarsi per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato una candidatura valida, nonché per la domanda di riesame e il reclamo.

2.      Sulla fondatezza 

77      Occorre esaminare la fondatezza dell’eccezione di illegittimità per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione.

78      Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione devono disporre di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire, nonché nella fissazione, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso. Pertanto, le istituzioni, come pure l’EPSO, allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono conferiti dalle suddette istituzioni, devono poter determinare, in base alle loro necessità, le capacità che occorre esigere dai candidati partecipanti ai concorsi per organizzare i propri servizi in modo utile e ragionevole (v. sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

79      Tuttavia, le istituzioni devono vigilare, nell’applicazione dello Statuto, sul rispetto dell’articolo 1 quinquies di quest’ultimo, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua. Se il paragrafo 6 di tale articolo prevede che talune limitazioni a tale divieto siano possibili, ciò è a condizione che queste siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano a «obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale» (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 67).

80      Così, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 68).

81      Spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che una tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare, che essa è proporzionata a tali esigenze e che è fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, mentre incombe al Tribunale effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 69).

82      Nell’ambito di tale esame, il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne vengono tratte (sentenza del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia e Spagna, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, punto 70).

83      Nel caso di specie, la sezione del bando di concorso intitolata «Condizioni di ammissione (…) 2) [c]ondizioni specifiche: lingue» indica che la limitazione della lingua 2 all’inglese o al francese è giustificata dal fatto che i vincitori assunti in questi settori particolari devono avere una conoscenza soddisfacente (livello B2 minimo) dell’inglese o del francese. Ivi si precisa che, se la conoscenza di altre lingue può costituire un vantaggio, i servizi della Commissione che si occupano di cooperazione internazionale e aiuti umanitari – ossia la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo, la direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento, la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee e il Servizio degli strumenti di politica estera – utilizzano l’inglese e il francese per le attività di analisi, la comunicazione sia interna che con i paesi terzi e i paesi in via di adesione, i portatori di interessi esterni, la stesura di pubblicazioni e relazioni, atti normativi o documenti economici, come indicato nella sezione «Natura delle funzioni» e nell’allegato I di detto bando. Nella medesima sezione si aggiunge che, per questo motivo, la conoscenza dell’inglese o del francese è essenziale.

84      Da statistiche sull’uso della seconda lingua da parte del personale assegnato ai servizi di accoglienza dei candidati (direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo, direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento, direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee e Servizio degli strumenti di politica estera) risulta che l’inglese e il francese sono le lingue più utilizzate. Da avvisi di posto vacante del 2019 per i profili di amministratore in questi servizi risulta che le lingue richieste da questi avvisi sono, nella grande maggioranza dei casi, il francese o l’inglese. Risulta infine dalla tabella relativa alle lingue nelle quali hanno avuto luogo le consultazioni interservizi proposte da detti servizi sugli atti di loro competenza tra il 1º dicembre 2018 e il 1º dicembre 2019 che le lingue più utilizzate erano l’inglese e il francese.

85      I documenti prodotti sono idonei a dimostrare che il requisito della conoscenza dell’inglese o del francese è giustificato per l’esercizio delle funzioni di amministratore nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi. Occorre altresì precisare che, se l’inglese è più utilizzato del francese, l’uso del francese è frequente e nettamente superiore a quello di tutte le altre lingue, in particolare la lingua materna del ricorrente.

86      In particolare, il ricorrente non adduce argomenti che consentano di ritenere che la sua lingua materna, l’italiano, sia importante per l’esercizio delle funzioni di amministratore nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi o, quantomeno, che l’uso di tale lingua sia sufficientemente utile in tale settore al punto che la sua esclusione quale lingua 2 sia priva di ragioni oggettive o sproporzionata.

87      È vero che il ricorrente fa valere, segnatamente, in sostanza, che la mera constatazione della violazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1 è sufficiente a giustificare l’illegittimità del bando di concorso, senza che sia necessario esaminare se tale bando conduca ad una discriminazione vietata fondata sulla lingua. Tuttavia, occorre ricordare che, nell’ambito delle procedure di selezione del personale dell’Unione, le istituzioni non possono vedersi imporre obblighi risultanti dal regolamento n. 1 che vadano oltre quanto prescritto dall’articolo 1 quinquies dello Statuto (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punti 38 e 39, e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punti da 119 a 122).

88      La circostanza evidenziata dal ricorrente che, secondo l’allegato I del bando di concorso, le delegazioni dell’Unione alle quali le persone assunte potrebbero essere assegnate sono situate in paesi in cui l’arabo, l’inglese, il francese, il mandarino, il portoghese, il russo e lo spagnolo sono le lingue più parlate non rimette in discussione il fatto che l’inglese e il francese sono, di gran lunga, le lingue più utilizzate nell’esercizio delle funzioni di amministratore del concorso in questione e che la conoscenza di una di queste due lingue è importante per l’esercizio di tali funzioni.

89      Infine, il ricorrente asserisce, nella replica, che, anche ammettendo che i dati prodotti dalla Commissione riflettano il fatto che la conoscenza dell’inglese o del francese corrisponde ad una reale esigenza del servizio, non si comprende perché la conoscenza dell’inglese o del francese non possa essere verificata tramite lo svolgimento di una prova ad hoc.

90      Tuttavia, come risulta dal punto 78 supra, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nelle modalità di organizzazione delle prove di un concorso. In questo contesto, non può, in linea di principio, imputarsi alla Commissione il fatto che il concorso non prevedesse una prova che permettesse di valutare specificamente il livello di conoscenza della lingua 2 nei candidati.

91      Inoltre, si deve rilevare che il ricorrente non indica, con sufficiente precisione, in che cosa sarebbe consistita una prova «ad hoc» per accertare la conoscenza dell’inglese o del francese, né comunque chiarisce le ragioni per le quali l’organizzazione di una tale prova avrebbe necessariamente portato ad una maggiore osservanza del principio di non discriminazione in base alla lingua rispetto alle modalità di organizzazione delle prove fissate dall’EPSO. Il ricorrente fa riferimento, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, alla possibilità che l’APN verifichi la conoscenza della lingua 2 da parte dei candidati effettuando un esame non comparativo dei titoli posseduti dai candidati. A questo proposito, il Tribunale ritiene che l’APN non abbia travalicato il margine di discrezionalità di cui dispone scegliendo di organizzare prove scritte e orali in tale lingua piuttosto che esaminare la conoscenza della lingua 2 dei candidati mediante una selezione per titoli. Infatti, il vantaggio di tale scelta era segnatamente che i candidati dovevano esprimersi nella suddetta lingua in situazioni vicine a quelle affrontate dagli amministratori nel campo della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi.

92      Date tali circostanze, le differenze di trattamento derivanti dalle disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione devono essere considerate oggettivamente giustificate e proporzionate alle reali esigenze del servizio.

93      Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto in quanto infondato per quanto riguarda le disposizioni del bando di concorso che stabiliscono la lingua delle prove del centro di valutazione.

94      Risulta da quanto precede che il primo motivo deve essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

C.      Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, all’assenza di una valutazione obiettiva dei candidati e alla violazione dell’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto

95      Il ricorrente, che fa riferimento segnatamente al principio della parità di trattamento, ritiene che la valutazione dei candidati sia stata falsata in occasione delle prove scritte. In particolare, la difficoltà della seconda e della terza sessione delle prove scritte, organizzate in seguito a problemi tecnici, sarebbe stata inferiore a quella della prima sessione. Ai candidati sarebbe stata lasciata la facoltà di scegliere se partecipare alla seconda sessione, anche se non avevano incontrato difficoltà in occasione della prima sessione. L’organizzazione di una terza sessione avrebbe aggravato la disparità di trattamento tra i candidati, poiché tale sessione non sarebbe stata pubblicizzata dall’EPSO. Per quanto riguarda le prove orali, il fatto che queste si siano protratte per diverse settimane sarebbe andato a vantaggio dei candidati che le hanno sostenute per ultimi. Il ricorrente ritiene anche, facendo riferimento all’obiettività della valutazione dei candidati, che le modalità della selezione per titoli violino l’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.

96      La Commissione contesta tale tesi.

97      Occorre esaminare gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione del principio di parità di trattamento in occasione delle prove del centro di valutazione, distinguendo tra le prove scritte e le prove orali. Verrà poi esaminata l’argomentazione del ricorrente relativa all’assenza di una valutazione obiettiva dei candidati e alla violazione dell’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto in occasione della selezione per titoli.

1.      Sulle prove scritte

98      Il principio della parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e risponda a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenze del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 131, e del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 125).

99      Inoltre, spetta alla commissione giudicatrice, tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, agire affinché tutti i candidati ad un medesimo concorso sostengano, per quanto riguarda le prove scritte, la medesima prova nelle medesime condizioni, e assicurarsi così che le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 44).

100    Risulta dalla giurisprudenza che ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento. Pertanto, una violazione del principio della parità di trattamento può essere constatata soltanto qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia provveduto affinché il rischio di una disuguaglianza di opportunità fosse limitato a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 133).

101    Nel caso di specie, risulta segnatamente dal reclamo (pag. 5) che le prove scritte del centro di valutazione, ossia lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato, si sono svolte una prima volta lo stesso giorno, ossia il 9 settembre 2021.

102    Con lettera del 4 ottobre 2021, l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della prima sessione delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano sostenuto le prove scritte del 9 settembre 2021 due opzioni, e cioè: conservare i risultati delle prove scritte iniziali, oppure partecipare ad una seconda sessione delle prove scritte rinunciando ai risultati delle prove iniziali.

103    La seconda sessione di prove scritte si è svolta il 10 novembre 2021. Il ricorrente ha scelto di non parteciparvi.

104    Dopo la seconda sessione delle prove scritte, la commissione giudicatrice ha permesso a otto candidati che avevano partecipato a tale sessione di partecipare ad una terza sessione delle prove scritte, a causa delle difficoltà tecniche incontrate da questi candidati durante tale seconda sessione.

105    La terza sessione delle prove scritte si è svolta il 10 dicembre 2021.

106    In primo luogo, il ricorrente ritiene che il fatto di aver lasciato ai candidati la scelta di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte abbia falsato la valutazione. L’EPSO avrebbe dovuto autorizzare a partecipare alla seconda sessione solo i candidati che avevano incontrato reali difficoltà tecniche durante la prima sessione.

107    Occorre constatare che il ricorrente non indica se e per quale motivo il fatto che la commissione giudicatrice abbia dato ai candidati la possibilità di scegliere di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte può averlo svantaggiato. D’altronde, egli non indica se ha incontrato difficoltà tecniche durante la prima sessione e se le ha segnalate all’EPSO.

108    Inoltre, risulta segnatamente dal controricorso che le difficoltà tecniche emerse durante la prima sessione delle prove scritte, che sono state molto estese, hanno interessato un numero molto elevato di candidati. Infatti, risulta dal resoconto della riunione della commissione giudicatrice del 17 settembre 2021 che le prove scritte del 9 settembre 2021 sono state viziate da numerosi problemi tecnici, che almeno la metà dei candidati ha avuto serie difficoltà tecniche e che tali difficoltà hanno ostacolato al tempo stesso i candidati che avevano sostenuto i test a distanza e quelli che avevano sostenuto i test nei centri autorizzati. Ciò non viene d’altronde contestato dal ricorrente.

109    È vero che, ai sensi della sezione 4.1 dell’allegato III del bando di concorso, spetta ai candidati informare l’EPSO di eventuali gravi problemi tecnici o organizzativi riscontrati.

110    Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto dell’entità dei problemi tecnici e del numero molto elevato di candidati interessati, si deve ritenere che la commissione giudicatrice non abbia violato il principio della parità di trattamento offrendo a tutti i candidati che avevano partecipato alla prima sessione delle prove scritte la possibilità di sostenere tali prove una seconda volta, anche se non tutti i candidati avevano segnalato i problemi tecnici emersi durante tale sessione.

111    Sebbene questa soluzione permettesse ai candidati che non avevano incontrato alcuna difficoltà tecnica, o solo poche, di sostenere tali prove una seconda volta, questa differenza di trattamento era difficilmente evitabile, considerate l’entità e la diversità dei problemi tecnici incontrati, e aveva il vantaggio di garantire, conformemente a un obiettivo legittimo di interesse generale, che tutti i candidati che avevano incontrato problemi o disagi potessero beneficiare di una nuova sessione. Inoltre, si può ragionevolmente presumere che i candidati, come il ricorrente, che non avevano chiesto di ripetere le loro prove scritte fossero soddisfatti dello svolgimento di queste ultime e che essi non possano dunque essere considerati come oggetto di un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai candidati insoddisfatti delle condizioni in cui si erano svolte le loro prove e che, per questo motivo, avevano scelto di sostenerle nuovamente.

112    Di conseguenza, il fatto che la commissione giudicatrice abbia permesso a tutti i candidati della prima sessione delle prove scritte di partecipare a una seconda sessione non viola il principio della parità di trattamento.

113    In secondo luogo, il ricorrente rimprovera all’EPSO di aver organizzato una seconda e una terza sessione di prove scritte che sarebbero state meno difficili della prima, segnatamente perché i candidati conoscevano già l’argomento oggetto dello studio di un caso.

114    Contrariamente a quanto la Commissione sostiene, tale argomento non è irricevibile in ragione della mancanza di interesse ad agire del ricorrente. Infatti, anche se il ricorrente si è visto offrire la possibilità di partecipare alla seconda sessione delle prove scritte ed ha scelto di non parteciparvi, egli può essere stato penalizzato dall’organizzazione di una seconda e di una terza sessione la cui difficoltà sarebbe stata inferiore rispetto a quella della prima sessione.

115    Tuttavia, detto argomento non è fondato.

116    Infatti, i temi oggetto dello studio di un caso erano diversi nelle tre sessioni delle prove scritte e non erano conosciuti in anticipo dai candidati. Se la prova scritta nel settore in questione si basava in parte sullo stesso scenario (con due versioni), questo scenario era stato pubblicato sul sito Internet dell’EPSO ed era noto in anticipo ai candidati. Inoltre, i temi proposti nelle tre sessioni delle prove scritte presentavano differenze significative, che il Tribunale considera sufficienti, dato che la nota che i candidati dovevano redigere in ciascuna di tali sessioni aveva un oggetto distinto.

117    Il fatto che i candidati che hanno partecipato alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte abbiano avuto più tempo per familiarizzare con lo scenario della prova scritta nel settore in questione non significa che abbiano goduto di un vantaggio significativo rispetto ai candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione, dal momento che nulla permette di supporre che la commissione giudicatrice abbia inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario.

118    Allo stesso modo, il fatto, invocato dal ricorrente, che i candidati abbiano imparato a utilizzare, in occasione della prima sessione dello studio di un caso, la funzione di ricerca per parole chiave non consente di concludere che i candidati che hanno partecipato alla seconda e alla terza sessione abbiano beneficiato di un vantaggio significativo rispetto a quelli che hanno partecipato solo alla prima sessione. Infatti, questa funzione era disponibile durante le tre sessioni dello studio di un caso e non richiedeva un tempo di apprendimento tale da rimettere in discussione la parità di trattamento dei candidati.

119    In terzo luogo, il ricorrente fa valere che l’organizzazione di una terza sessione di prove scritte non è stata pubblicizzata dall’EPSO sul suo sito Internet.

120    Tuttavia, il ricorrente non spiega in che modo il fatto che l’EPSO non abbia dato notizia sul suo sito Internet che era stata organizzata una terza sessione delle prove scritte per alcuni candidati violi il principio della parità di trattamento. L’argomento deve dunque essere respinto.

121    In quarto luogo, il ricorrente invoca, per la prima volta in sede di replica, delle «discrepanze dovute all’uso di tastiere diverse, a seconda del luogo di svolgimento delle prove scritte».

122    Anche supponendo che tale argomento sia ricevibile alla luce dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente non chiarisce né la natura delle differenze tra le tastiere alle quali fa riferimento, né in quale luogo egli ha partecipato alle prove scritte, né se e per quale ragione siffatte differenze possono averlo penalizzato. Inoltre, come la Commissione ha fatto presente all’udienza in risposta ad un quesito del Tribunale, i candidati hanno avuto la possibilità di scegliere una tastiera del tipo «azerty» o «qwerty» in occasione delle prove scritte nei centri autorizzati, circostanza questa che il ricorrente non ha contestato.

123    L’argomento deve dunque essere respinto, in ogni caso, perché infondato.

124    Date tali circostanze, il ricorrente non può fondatamente sostenere che il principio della parità di trattamento sia stato violato in occasione delle prove scritte del centro di valutazione.

2.      Sulle prove orali

125    Il ricorrente fa valere che le prove orali del centro di valutazione si sono svolte su un arco di diverse settimane, sicché i candidati che hanno sostenuto tali prove tra gli ultimi avrebbero avuto più tempo per prepararsi alle stesse, con i vantaggi di una possibile diffusione, a beneficio dei candidati, di informazioni sulle domande poste dalla commissione giudicatrice.

126    Le prove orali del centro di valutazione, che sono cominciate prima delle prove scritte, si sono svolte secondo il seguente calendario: un colloquio relativo al settore (dal 25 maggio al 10 giugno 2021), un colloquio situazionale basato sulle competenze (dal 14 giugno al 15 luglio 2021) e un colloquio incentrato sulle competenze generali (dal 13 settembre al 4 ottobre 2021).

127    Risulta dall’allegato del processo verbale della riunione della commissione giudicatrice del 24 novembre 2021 che quasi 250 persone si sono iscritte per sostenere le prove orali del centro di valutazione per il solo grado AD 7.

128    Tenuto conto del numero di candidati che hanno partecipato alle prove orali del centro di valutazione e della durata, segnatamente, del colloquio situazionale basato sulle competenze (da 30 a 40 minuti), il Tribunale ritiene che il calendario delle prove orali non presenti un carattere eccessivamente lungo.

129    Il fatto che alcuni candidati abbiano partecipato ad una o più prove orali «tra gli ultimi» nonché il rischio di una possibile diffusione, a beneficio dei candidati, di informazioni sulle questioni poste dalla commissione giudicatrice in occasione delle prove orali sono d’altronde inerenti all’organizzazione di qualsiasi concorso che preveda simili prove.

130    Sebbene il ricorrente sostenga, nella replica, che il Tribunale dovrebbe chiedere alla Commissione, tramite una misura di organizzazione del procedimento, di produrre la griglia di valutazione e l’elenco delle domande rivolte ai candidati ai posti di amministratore dei gradi AD 7 e AD 9, al fine di «verificare» se tali domande fossero simili, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una domanda di misura di organizzazione del procedimento deve indicare con precisione l’oggetto delle misure richieste e le ragioni che le giustificano e, quando questa domanda è formulata dopo il primo scambio di memorie, le ragioni per le quali tale domanda non ha potuto essere presentata anteriormente. Nel caso di specie, il ricorrente non chiarisce perché tale domanda è stata formulata soltanto in sede di replica, né, in ogni caso, in che modo la misura suddetta è necessaria per valutare la fondatezza delle censure da lui già sollevate. Date tali circostanze, il Tribunale ritiene opportuno statuire sul ricorso senza adottare una tale misura.

131    Il ricorrente non può dunque fondatamente sostenere che il principio della parità di trattamento sia stato violato in occasione delle prove orali.

3.      Sulla selezione per titoli

132    Il ricorrente critica, sotto il profilo dell’obiettività della valutazione, le modalità della selezione per titoli previste dal bando di concorso. Il fatto che la selezione per titoli sia avvenuta per mezzo del Talent Screener, in cui la valutazione delle qualifiche sarebbe sostanzialmente sottratta alla commissione giudicatrice, invaliderebbe la procedura di concorso. Egli invoca la sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127). Il numero di candidati invitati alle prove del centro di valutazione sarebbe limitato (al massimo tre volte superiore al numero di idonei richiesti per ciascun grado), mentre la verifica della veridicità delle dichiarazioni dei candidati nel Talent Screener sarebbe rimandata a dopo le prove del centro di valutazione. Le prove del centro di valutazione si sarebbero svolte tra candidati che non sarebbero stati preselezionati dalla commissione giudicatrice. La valutazione delle prestazioni del ricorrente sarebbe quindi viziata da una violazione dell’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.

133    La Commissione ritiene che tale tesi sia irricevibile, sotto il profilo del requisito dell’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e la decisione impugnata, e, comunque, infondata.

a)      Sulla ricevibilità 

134    L’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto prevede quanto segue:

«Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la Commissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell’elenco sono ammessi alle prove d’esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all’esame dei titoli dei candidati che figurano nell’elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d’esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l’elenco degli idonei, previsto dall’articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all’autorità che ha il potere di nomina l’elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri».

135    Nella sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127, punti da 71 a 73), il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto contrario alle disposizioni dello Statuto e ai principi generali che disciplinano i concorsi un metodo di selezione per titoli che consiste nel chiedere ai candidati, in occasione della prima fase, con l’aiuto di un questionario, se essi ritengono di soddisfare un insieme di condizioni relative alla loro formazione e alle loro esperienze professionali, e poi, sulla base delle risposte di tutti i candidati, nel fissare una soglia al di sotto della quale i candidati che non totalizzano, previa ponderazione, un numero sufficiente di risposte positive, contabilizzate sotto forma di punti, vengono eliminati. Il Tribunale della funzione pubblica ha infatti precisato che dall’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto risultava che, in caso di selezione per titoli, spetta alla commissione giudicatrice esaminare se i diplomi e l’esperienza dei candidati soddisfino le condizioni stabilite nel bando di concorso. Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che il metodo di selezione utilizzato non prevedeva alcun controllo da parte della commissione giudicatrice in ordine alla pertinenza dei titoli e delle qualifiche professionali posseduti dai candidati e implicava necessariamente che questi ultimi non venissero selezionati sulla base della pertinenza dei loro diplomi o della loro esperienza professionale, ma unicamente sulla base dell’idea che essi ne avevano, il che non costituiva un dato sufficientemente oggettivo per garantire la selezione dei migliori candidati ed anche la coerenza della selezione effettuata.

136    Nel caso di specie, il bando di concorso indica, nella sezione «Modalità di selezione (…) [s]elezione in base ai titoli (“Talent Screener”)», che, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di procedere ad una valutazione obiettiva dei meriti comparativi di tutti i candidati in modo strutturato, tutti i candidati per lo stesso grado devono rispondere ad un insieme di domande identico nella sezione «Talent Screener» dell’atto di candidatura. Si precisa che la selezione per titoli sarà effettuata, per i candidati ritenuti idonei, esclusivamente sulla base delle informazioni fornite in questa sezione. Il bando di concorso ricorda che i criteri di selezione sono indicati nell’allegato II del bando stesso. Esso fa presente che, per effettuare la selezione per titoli, la commissione giudicatrice inizierà assegnando a ciascun criterio di selezione un coefficiente di ponderazione che ne riflette l’importanza relativa (da 1 a 3), che a ciascuna risposta dei candidati sarà attribuito un punteggio da 0 a 4, e che i candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi complessivi nella selezione per titoli saranno invitati alla fase successiva.

137    Il bando di concorso segnala altresì, al punto 1.2 dell’allegato III, che tutti i periodi di attività professionale devono essere comprovati da determinati documenti e che l’EPSO indicherà quali documenti giustificativi devono essere forniti e in quale momento.

138    Il ricorrente, che contesta le modalità della selezione per titoli tramite il Talent Screener previste dal bando di concorso, deve essere considerato come deducente un’eccezione di illegittimità delle disposizioni del bando di concorso ricordate ai punti 136 e 137 supra.

139    Come si è detto al punto 35 supra, un motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso è ricevibile nella misura in cui riguarda la motivazione della decisione impugnata.

140    Nel caso di specie, la decisione impugnata non è stata adottata per il fatto che il ricorrente non ha ottenuto i migliori punteggi complessivi nella selezione per titoli. Al contrario, il ricorrente ha superato con successo questa fase della procedura di concorso.

141    Date tali circostanze, deve ritenersi che l’illegittimità da cui sarebbero asseritamente inficiate le disposizioni del bando di concorso relative alla selezione per titoli non abbia penalizzato il ricorrente.

142    L’argomento del ricorrente secondo cui le prove del centro di valutazione si sarebbero svolte tra candidati che «sostanzialmente» non sono stati selezionati dalla commissione giudicatrice nella fase della selezione per titoli, anche supponendolo dimostrato, non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso relative a tale fase e la decisione impugnata. Poiché il ricorrente è tra i candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi complessivi in occasione della selezione per titoli, egli non ha dimostrato che le modalità di tale selezione possano aver avuto un impatto negativo sulle sue prestazioni e sulla motivazione della decisione impugnata.

143    La tesi del ricorrente è quindi irricevibile in ragione dell’assenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni del bando di concorso relative alla selezione per titoli e la decisione impugnata.

b)      Sulla fondatezza

144    Dalle disposizioni controverse del bando di concorso ricordate al punto 136 supra risulta che, al momento della selezione per titoli, la commissione giudicatrice procede ad una valutazione obiettiva dei meriti comparativi di tutti i candidati ammissibili sulla base delle informazioni fornite nella sezione «Talent Screener» dell’atto di candidatura.

145    Inoltre, il bando di concorso elenca in maniera sufficientemente precisa, nell’allegato II, i criteri di selezione per permettere alla commissione giudicatrice di procedere in modo imparziale e obiettivo alla selezione dei candidati, in particolare sulla base della loro esperienza professionale. Il bando di concorso disciplina altresì il metodo di valutazione che la commissione giudicatrice deve seguire precisando i coefficienti di ponderazione che essa può attribuire a ciascun criterio di selezione e il numero di punti che possono essere assegnati per ciascuna risposta (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F‑123/15, EU:F:2016:160, punto 25.

146    Contrariamente alla soluzione elaborata nella sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127), che riguardava la situazione in cui una commissione giudicatrice di concorso non controlla il contenuto delle risposte fornite dai candidati quanto alla pertinenza delle loro qualifiche, nel caso di specie il compito della commissione giudicatrice era di verificare concretamente il contenuto di ciascuna delle risposte e di selezionare i candidati ammessi al centro di valutazione dopo aver esaminato la pertinenza delle esperienze professionali indicate (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F‑123/15, EU:F:2016:160, punto 27).

147    Il fatto che al ricorrente sia stato chiesto di presentare le prove documentali della sua esperienza professionale solo dopo essere stato invitato a partecipare alle prove del centro di valutazione non rimette in discussione il fatto che la commissione giudicatrice ha effettivamente esaminato la pertinenza dell’esperienza professionale dei candidati in occasione della selezione per titoli ed ha selezionato essa stessa i candidati ammessi a partecipare alle prove del centro di valutazione.

148    Di conseguenza, il ricorrente non può fondatamente sostenere che le modalità di organizzazione della selezione per titoli non garantivano una valutazione obiettiva dei candidati ed erano contrarie all’articolo 5, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto.

149    L’argomentazione del ricorrente relativa alla selezione per titoli deve dunque essere respinta in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata.

150    Il secondo motivo deve, di conseguenza, essere respinto.

D.      Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio della parità delle parti nel processo

151    Il ricorrente sostiene che la decisione della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva non reca alcuna spiegazione. A seguito della domanda di riesame, sarebbe stata fornita una spiegazione di natura stereotipata, per cui è dubbio che un riesame abbia avuto luogo. La decisione implicita di rigetto del reclamo sarebbe priva di qualsiasi motivazione. La decisione impugnata sarebbe quindi priva di motivazione, sicché ne deriverebbe una violazione dei diritti della difesa, del principio della parità delle parti nel processo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

152    La Commissione ritiene che tale argomentazione non sia fondata.

153    Ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, qualsiasi decisione arrecante pregiudizio deve essere motivata. Tale obbligo corrisponde a quello previsto, più in generale, dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, nonché dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, vertente sul principio di buona amministrazione, e in particolare dal paragrafo 2, lettera c), di quest’ultimo articolo.

154    L’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dispone che «[i] lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

155    Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione di tutte le circostanze del caso di specie e, segnatamente, alla luce del contenuto dell’atto, della natura delle motivazioni addotte e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo riguardati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni dell’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

156    Per quanto riguarda le decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 24).

157    L’esigenza di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori di cui trattasi (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 25).

158    I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di operare una selezione dei candidati ammessi a prendere parte alle prove del concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco di riserva (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 26).

159    La prima fase consiste, segnatamente nell’ambito di un concorso per titoli, in un confronto dei titoli prodotti dai candidati con le qualifiche richieste dal bando di concorso. Poiché tale confronto si effettua sulla base di dati oggettivi, peraltro noti a ciascuno dei candidati per la parte che li riguarda, il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici non vieta che siano comunicati tali dati oggettivi e, in particolare, i criteri di valutazione in base ai quali è stata operata la selezione nel corso delle operazioni preliminari del concorso, onde mettere le persone le cui candidature sono state respinte prima di poter sostenere qualsiasi prova personale in condizione di riconoscere le possibili ragioni che hanno determinato la loro eliminazione (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 27).

160    Per contro, la seconda fase dei lavori della commissione giudicatrice di un concorso è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 28).

161    I criteri di correzione adottati dalla commissione giudicatrice prima dello svolgimento delle prove costituiscono parte integrante delle valutazioni di natura comparativa cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. Infatti, detti criteri sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione giudicatrice, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato. Tali criteri sono dunque coperti dal segreto delle deliberazioni allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29).

162    Le valutazioni di natura comparativa cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nei punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tali punteggi sono l’espressione dei giudizi di valore formulati su ciascuno di essi (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 30).

163    Tenuto conto della segretezza che accompagna i lavori della commissione giudicatrice, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione suddetta. Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati, in quanto permette loro di conoscere il giudizio di valore che era stato formulato sulle loro prestazioni e di verificare, eventualmente, che essi non avevano effettivamente ottenuto il numero di punti richiesto dal bando di concorso (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 31 e 32).

164    Nel caso di specie, in primo luogo, la decisione impugnata non rientra nella prima fase dei lavori della commissione giudicatrice, contemplata dalla giurisprudenza ricordata al punto 159 supra. Essa corrisponde alla seconda fase, dato che la commissione giudicatrice ha proceduto a una valutazione di natura comparativa delle prestazioni del ricorrente in occasione delle prove del centro di valutazione.

165    Orbene, la decisione della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 indica che il ricorrente non è stato inserito nell’elenco di riserva, in quanto non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione (almeno 122 punti), allegando un passaporto delle competenze. Tale passaporto delle competenze contiene non soltanto il punteggio ottenuto per ciascuna competenza generale e specifica valutata in occasione delle prove del centro di valutazione, ma anche dei commenti della commissione giudicatrice relativi a tali competenze.

166    Pertanto, la decisione della commissione giudicatrice del 5 maggio 2022 rispetta i requisiti risultanti dalla giurisprudenza ricordata al punto 163 supra, e addirittura li oltrepassa, nella misura in cui essa menziona dei commenti della commissione giudicatrice.

167    In secondo luogo, la decisione impugnata, adottata a seguito di riesame, indica espressamente che la commissione giudicatrice ha riesaminato i punteggi ottenuti nelle prove del centro di valutazione, in particolare la valutazione delle competenze generali e specifiche, e fa presente, per giunta, che nessun errore è intervenuto nel trattamento dei dati del ricorrente. Il fatto che tale decisione non contenga alcun riferimento concreto alle prestazioni del ricorrente non permette di concludere che vi sia stata una violazione dell’obbligo di motivazione, dato che dette prestazioni vengono menzionate nel passaporto delle competenze di cui l’interessato disponeva.

168    Sebbene il ricorrente affermi, nella replica, che, per garantire i diritti della difesa, «[s]arebbe (…) utile elemento (…) l’ostensione dei verbali relativi allo svolgimento delle sedute di riesame», il Tribunale ritiene che non occorra chiedere alla Commissione di produrre i suddetti verbali mediante una misura di organizzazione del procedimento, dato che il ricorrente, limitandosi ad evocare il carattere asseritamente stereotipato della decisione impugnata, non sollecita chiaramente l’adozione di una misura siffatta né, del resto, la motiva in modo preciso, né spiega perché tale affermazione venga formulata solo in fase di replica.

169    In terzo luogo, il ricorrente sostiene, nella replica, che non è stata fornita alcuna spiegazione, prima della presentazione del ricorso, in merito alla violazione del principio della parità di trattamento a causa della ripetizione delle prove, cui si fa riferimento nel reclamo.

170    Tuttavia, le modalità di ripetizione delle prove scritte sono accostabili a regole di portata generale, per le quali sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per le diverse scelte tecniche operate, quando l’atto contestato faccia emergere gli elementi essenziali dell’obiettivo perseguito dall’istituzione [v., per analogia, sentenze del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 59; del 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, punto 79, e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 42].

171    Orbene, alla data di presentazione del ricorso, il ricorrente disponeva di informazioni riguardo all’obiettivo perseguito mediante la ripetizione delle prove scritte. La lettera del 4 ottobre 2021 inviata ai candidati comunica in particolare che la ripetizione delle prove scritte è dovuta a problemi tecnici ed espone le modalità della seconda sessione di prove scritte.

172    Date tali circostanze, anche se la Commissione avrebbe potuto facilitare l’accettabilità della decisione impugnata rispondendo prima della proposizione del ricorso agli argomenti del reclamo relativi alla presunta violazione del principio di parità di trattamento a causa della ripetizione delle prove scritte, tale mancata risposta non è sufficiente per ritenere che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata.

173    In quarto luogo, il ricorrente si richiama alla sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo (C‑114/19 P, EU:C:2020:457). Tuttavia, in quel caso, la candidatura del ricorrente era stata respinta in quanto i documenti giustificativi forniti non confermavano che la sua esperienza professionale fosse stata sostanzialmente correlata alla natura delle funzioni. È in questo contesto, diverso da quello della presente causa per quanto riguarda la giustificazione dell’esperienza professionale, che la Corte ha statuito, al punto 35 di detta sentenza, che i criteri di selezione costituivano un’informazione minima che doveva essere fornita in ogni caso ai candidati al più tardi contemporaneamente ai risultati del concorso in questione.

174    Poiché la decisione impugnata è sufficientemente motivata, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

E.      Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto e delle norme sulla formazione della commissione giudicatrice

175    In una prima parte, il ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice ha violato l’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto. Infatti, secondo l’atto introduttivo, l’elenco di riserva avrebbe contenuto i nomi di soli 101 candidati, mentre il numero di posti da coprire era di 85 e, in base a detta disposizione, la commissione giudicatrice avrebbe potuto stilare un elenco di 170 candidati. In una seconda parte, il ricorrente afferma che, nell’addendum al bando di concorso, l’EPSO non ha rispettato le disposizioni dello Statuto che non prevedono che dei funzionari della direzione generale Risorse umane possano far parte della commissione giudicatrice.

176    La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile e infondato.

1.      Sulla prima parte

177    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il numero di 85 persone ricercate per il grado AD 7 non corrisponde al numero di «posti da coprire», ai sensi dell’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III, bensì al numero di candidati vincitori del concorso, ossia al numero di persone che la commissione giudicatrice doveva iscrivere nell’elenco di riserva corrispondente a tale grado. Inoltre, la Commissione sostiene che la commissione giudicatrice ha iscritto 100 persone nell’elenco di riserva di tale concorso per il grado AD 7, in applicazione della regola secondo cui i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio minimo devono essere iscritti nell’elenco di riserva. Il ricorrente non può dunque fondatamente sostenere che il numero di candidati iscritti nell’elenco di riserva avrebbe potuto essere di 170.

178    Anche supponendo che il numero di 85 corrisponda, come fa valere il ricorrente, al «numero di posti da coprire», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, disponendo che l’elenco di riserva contenga, per quanto possibile, un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei posti messi a concorso, l’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, ricordato al punto 134 supra, implica solo una raccomandazione alla commissione giudicatrice intesa a facilitare le decisioni dell’APN (sentenza del 26 ottobre 1978, Agneessens e a./Commissione, 122/77, EU:C:1978:190, punto 22; v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commissione, T‑361/03, EU:T:2005:433, punto 34).

179    Date tali circostanze, il fatto che, tenuto conto della natura e delle circostanze del concorso, la commissione giudicatrice abbia deciso di iscrivere 100 persone nell’elenco di riserva per il grado AD 7, come risulta in particolare dal controricorso, non è idoneo a determinare l’annullamento della decisione impugnata.

180    Infine, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di chiedere alla Commissione di produrre la relazione motivata della commissione giudicatrice, prevista dall’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto, come richiesto dal ricorrente, in quanto è possibile statuire sulla fondatezza degli argomenti del ricorrente senza richiedere la produzione di tale relazione.

181    La prima parte del presente motivo deve dunque essere respinta in quanto infondata.

2.      Sulla seconda parte

182    In applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 20 supra, la seconda parte del presente motivo, vertente sul fatto che, nell’addendum al bando di concorso, l’EPSO non avrebbe rispettato le disposizioni dello Statuto che non prevedono che dei funzionari della direzione generale Risorse umane possano far parte della commissione giudicatrice, è irricevibile alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

183    Infatti, il ricorrente non ha sviluppato, nell’atto stesso che introduce il giudizio, gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui si basa tale censura. Egli non ha specificato né quali disposizioni dell’addendum avrebbero menzionato la presenza di funzionari della direzione generale Risorse umane nella commissione giudicatrice, né, in ogni caso, quali disposizioni dello Statuto l’EPSO avrebbe asseritamente violato. Le precisazioni fornite dal ricorrente nella replica non possono rimediare ad una violazione, verificatasi all’atto della presentazione del ricorso, delle prescrizioni dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, a pena di svuotare di qualsiasi significato tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2011, Polimeri Europa/Commissione, T‑59/07, EU:T:2011:361, punto 169).

184    Pertanto, il quarto motivo dev’essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

F.      Sul quinto motivo, relativo alla violazione del bando di concorso, dell’articolo 5, primo comma, dell’allegato III dello Statuto, e ad un errore manifesto di valutazione

185    Il ricorrente sostiene che la capacità dei candidati di gestire un gruppo di lavoro è stata, a torto, valutata per i candidati alle funzioni di amministratore di grado AD 7 in violazione del bando di concorso, il quale prevedeva che tale capacità dovesse essere valutata solo per i candidati al grado AD 9. Tale violazione del bando di concorso avrebbe parimenti comportato un errore manifesto di valutazione.

186    La Commissione ritiene che il motivo sia infondato.

187    A sostegno della sua argomentazione secondo cui il bando di concorso prevede che la capacità di gestire un gruppo debba essere valutata soltanto per la selezione dei funzionari di grado AD 9, il ricorrente cita, nella replica, la prima pagina del bando di concorso. Nella sezione contenuta nella prima pagina di tale bando e intitolata «Natura delle funzioni», viene indicato che l’amministratore assunto sarà chiamato a svolgere sei tipi di attività e, soltanto per i candidati al grado AD 9, attività di gestione di gruppi di lavoro.

188    Occorre dunque constatare che la disposizione del bando di concorso invocata dal ricorrente concerne non le competenze che saranno valutate in occasione delle prove del centro di valutazione ma i compiti che i candidati possono attendersi di svolgere nell’esercizio delle funzioni di amministratore.

189    Per contro, risulta in maniera chiara dalla sezione «Modalità di selezione: (…) 5) Assessment center», che le capacità di leadership di tutti i candidati, senza distinzione tra il grado AD 7 e il grado AD 9, fanno parte delle otto competenze generali che saranno valutate nel corso delle prove del centro di valutazione.

190    Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non soltanto nessuna disposizione del bando di concorso prevede che la gestione di gruppi non debba essere valutata per i candidati al grado AD 7, ma una disposizione di tale bando precisa che le capacità di leadership di tutti i candidati verranno valutate.

191    Occorre altresì sottolineare che il ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione di illegittimità della disposizione del bando di concorso, ricordata al punto 189 supra, secondo cui devono essere valutate le capacità di leadership di tutti i candidati. Ad ogni modo, la valutazione di tali capacità non appare per nulla contraria all’obiettivo di costituire un elenco di riserva di persone in grado di svolgere funzioni di amministratore.

192    Pertanto, nel valutare le capacità di leadership del ricorrente nell’ambito delle prove del centro di valutazione, la commissione giudicatrice si è conformata al bando di concorso. Essa non ha violato la sezione del bando di concorso intitolata «Natura delle funzioni», la quale non concerne le prove da valutare in occasione delle prove del centro di valutazione, né, a fortiori, ha commesso l’errore manifesto di valutazione che il ricorrente le imputa.

193    Il quinto motivo deve dunque essere respinto perché infondato.

G.      Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 27 dello Statuto e del principio della parità di trattamento

194    Il ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità del bando di concorso e fa riferimento alla sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione (F‑99/08, EU:F:2009:153). Infatti, tale bando consentirebbe ai candidati di presentare domanda solo per il grado AD 7 o per il grado AD 9, il che sarebbe contrario all’articolo 27 dello Statuto. Inoltre, la disposizione del bando di concorso che prevede la possibilità di riassegnare al grado AD 7 dei candidati che abbiano presentato domanda per il grado AD 9 violerebbe il principio della parità di trattamento, in quanto i candidati con capacità inferiori verrebbero confrontati con candidati con capacità superiori.

195    La Commissione ritiene che il motivo sia irricevibile, alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e dell’esigenza di uno stretto collegamento tra le disposizioni controverse del bando di concorso e la decisione impugnata. Inoltre, tale motivo sarebbe infondato.

196    Occorre constatare che il bando di concorso fa presente, nelle sue disposizioni preliminari, che i candidati possono presentare domanda di partecipazione per un solo grado.

197    Inoltre, il bando di concorso prevede anche, nelle disposizioni introduttive, che un candidato al grado AD 9 possa essere riassegnato dalla commissione giudicatrice al grado AD 7 (in prosieguo: la «clausola passerella»). Nella sezione intitolata «Modalità di selezione (…) 3) [v]erifica delle condizioni di ammissione», viene precisato che, quando verifica l’ammissibilità dei candidati, la commissione giudicatrice può riassegnare una candidatura dal grado AD 9 al grado AD 7 se, in particolare, il candidato non soddisfa le condizioni di ammissione del grado AD 9, ma soddisfa quelle del grado AD 7.

198    In via preliminare, occorre precisare che, contrariamente a quanto la Commissione sostiene, il motivo di ricorso, che precisa in particolare a quale disposizione dello Statuto e a quale principio giuridico le disposizioni del bando di concorso sarebbero contrarie, non è irricevibile alla luce dell’articolo 76 lettera d), del regolamento di procedura. In particolare, la Commissione non chiarisce in che modo l’argomento del ricorrente, secondo cui il divieto di presentare una candidatura simultaneamente per i gradi AD 7 e AD 9 è contrario all’articolo 27 dello Statuto, sarebbe contraddittorio con l’argomento del ricorrente secondo cui la clausola passerella è contraria al principio della parità di trattamento.

199    Occorre esaminare l’eccezione di illegittimità, distinguendo a seconda che tale eccezione sia rivolta contro la disposizione del bando di concorso secondo cui i candidati possono candidarsi per un solo grado oppure contro la clausola passerella.

1.      Sulla disposizione del bando di concorso che prevede lobbligo per i candidati di candidarsi per un solo grado

200    Come si è detto al punto 35 supra, un motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso è ricevibile nella misura in cui riguarda la motivazione della decisione impugnata.

201    Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata adottata a motivo del fatto che il ricorrente non figurava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più alti nelle prove del centro di valutazione. Essa non è stata adottata per il fatto che il ricorrente non poteva candidarsi simultaneamente alle funzioni di amministratore dei gradi AD 7 e AD 9.

202    Del resto, il ricorrente non ha dimostrato e nemmeno sostenuto di aver presentato domanda per candidarsi simultaneamente ai posti di entrambi i gradi.

203    Di conseguenza, non esiste uno stretto collegamento tra la disposizione del bando di concorso che stabilisce che i candidati possono candidarsi per un solo grado e la decisione impugnata.

204    Date tali circostanze, l’eccezione di illegittimità, nei limiti in cui riguarda la disposizione del bando di concorso che impone ai candidati di candidarsi per un solo grado, è irricevibile.

2.      Sulla clausola passerella

205    Il ricorrente sostiene che la clausola passerella viola il principio della parità di trattamento, in quanto i candidati con competenze inferiori sarebbero stati confrontati con candidati con competenze superiori.

206    Tuttavia, la clausola passerella prevede che le candidature al grado AD 9 che non soddisfano le condizioni di ammissione a tale grado possano essere riassegnate al grado AD 7, prima della selezione per titoli, nel caso in cui, segnatamente, esse soddisfino le condizioni di ammissione a quest’ultimo grado.

207    A questo proposito, le condizioni di ammissione dei candidati al grado AD 7 differiscono da quelle dei candidati al grado AD 9 per quanto riguarda l’esperienza professionale richiesta nel settore oggetto del concorso. Il bando di concorso segnala, nella sezione «Condizioni di ammissione (…) [c]ondizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali», che il numero di anni di esperienza professionale dei candidati al grado AD 7 è inferiore al numero di anni di esperienza professionale per i candidati al grado AD 9.

208    Risulta quindi dai termini della clausola passerella che i candidati riassegnati al grado AD 7 devono soddisfare le condizioni di ammissione a tale grado.

209    Di conseguenza, nulla consente di affermare che, per effetto della clausola passerella, i candidati con competenze inferiori siano stati confrontati con candidati con competenze superiori.

210    Il ricorrente non può dunque fondatamente sostenere che la clausola passerella viola il principio della parità di trattamento.

211    Il sesto motivo deve pertanto essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

H.      Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e all’assenza di obiettività nelle valutazioni, a causa della mancanza di stabilità della commissione giudicatrice

212    Il ricorrente sostiene essenzialmente che, a causa della mancanza di stabilità della commissione giudicatrice in occasione delle prove orali, la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento.

213    La Commissione contesta tale tesi.

1.      Sulla censura relativa alla mancanza di competenze di due esaminatori

214    Il ricorrente fa valere, nell’ambito del settimo motivo, che egli ha rilevato la presenza di due valutatori che non disponevano delle competenze necessarie nelle materie del concorso.

215    Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 20 supra, dato che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale argomento si fonda non risultano, anche solo sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto stesso che introduce il giudizio, tale censura è irricevibile in virtù dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

2.      Sulla censura relativa alla mancanza di stabilità della commissione giudicatrice

216    Il ricorrente sostiene che i candidati ammessi alle prove orali sono stati valutati da diverse formazioni della commissione giudicatrice, nelle quali non era presente uno «zoccolo duro», e che, inoltre, né il presidente né il vicepresidente della commissione giudicatrice erano membri permanenti di tali formazioni. Il principio della parità di trattamento sarebbe stato quindi violato, a causa della mancanza di stabilità della commissione giudicatrice.

217    La Commissione contesta tale tesi.

218    Secondo la giurisprudenza, per garantire la parità tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione, la commissione giudicatrice è tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati, assicurando segnatamente la stabilità della propria composizione (v., in tal senso, sentenze del 24 settembre 2002, Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punti da 24 a 26, e del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 65).

219    Il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività dei punteggi presuppone il mantenimento, fin dove possibile, della stabilità della composizione della commissione giudicatrice per tutta la durata delle prove (sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, e F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 66).

220    Tuttavia, non si può escludere che la coerenza della valutazione possa essere garantita con mezzi diversi dal mantenimento della stabilità della commissione giudicatrice per tutta la durata delle prove. Il Tribunale ha infatti riconosciuto che qualora, a causa di impedimenti, i membri titolari di una commissione giudicatrice di concorso siano stati sostituiti, per le prove sostenute da alcuni candidati, da membri supplenti al fine di consentire a detta commissione di terminare i propri lavori entro un termine ragionevole, la composizione di tale commissione giudicatrice può comunque rimanere sufficientemente stabile se essa pone in atto il coordinamento necessario a garantire la coerente applicazione dei criteri di valutazione (sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 67).

221    Nello stesso senso, si deve rilevare che le misure adottate da una commissione giudicatrice per adempiere al proprio obbligo di garantire la stabilità della propria composizione devono, se del caso, essere valutate con riguardo alle particolari caratteristiche della procedura di assunzione organizzata e alle esigenze pratiche inerenti all’organizzazione del concorso, senza però che la commissione giudicatrice possa esimersi dal rispettare le garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta operata tra questi ultimi (sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 68).

222    È pur vero che le valutazioni cui la commissione giudicatrice di un concorso procede quando scrutina le competenze o le conoscenze e le attitudini dei candidati hanno natura comparativa. Tuttavia, non si può escludere che, alla luce dell’organizzazione delle prove di un concorso e dell’organizzazione dei lavori della commissione giudicatrice, sia sufficiente, per garantire la natura comparativa del giudizio della commissione giudicatrice, che la stabilità di quest’ultima sia mantenuta soltanto in alcune fasi del concorso (sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 69).

223    Dato che il mantenimento di una certa stabilità della commissione giudicatrice non rappresenta un imperativo fine a sé stesso, bensì un mezzo per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione, si deve esaminare se, nelle particolari circostanze del caso di specie, il modo in cui il concorso è stato organizzato permettesse di garantire il rispetto di detti principi (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 70).

224    Nel caso di specie, come si è detto al punto 126 supra, i candidati hanno preso parte a tre prove orali del centro di valutazione: un colloquio relativo al settore (dal 25 maggio al 10 giugno 2021), un colloquio situazionale basato sulle competenze della durata di 30‑40 minuti (dal 14 giugno al 15 luglio 2021), e un colloquio incentrato sulle competenze generali (dal 13 settembre al 4 ottobre 2021).

225    Le tre prove orali coinvolgevano candidati che avevano presentato domanda di partecipazione o per il grado AD 7 o per il grado AD 9, rientranti in due gruppi linguistici (inglese e francese), e il cui numero raggiungeva quasi le 250 unità per il solo grado AD 7.

226    La Commissione fa valere che, al fine di assicurare la coerenza della valutazione, l’EPSO e la commissione giudicatrice hanno adottato le seguenti misure: esaminare le stesse competenze (generali e professionali); ricorrere a prove prestrutturate che hanno seguito una metodologia predeterminata utilizzando indicatori di comportamento predefiniti; applicare gli stessi criteri di valutazione a tutti i candidati; utilizzare lo stesso tema oggetto di prova e organizzare prove della stessa durata; assicurare la breve presenza del presidente o di un vicepresidente della commissione giudicatrice durante ciascuna prova (in prosieguo: lo «shadowing»); organizzare riunioni periodiche di coordinamento della commissione giudicatrice durante tutto il periodo del centro di valutazione; effettuare studi e analisi per verificare la coerenza delle valutazioni. Inoltre, ogni membro della commissione giudicatrice avrebbe seguito una formazione specifica prima di assumere le proprie funzioni.

227    Il ricorrente fa valere che i candidati ammessi alle prove orali sono stati valutati da differenti formazioni della commissione giudicatrice, nelle quali non vi era uno «zoccolo duro». Né il presidente né il vicepresidente della commissione giudicatrice sarebbero stati costantemente presenti in tali formazioni. Egli precisa, nella replica, che il presidente della commissione giudicatrice non è stato presente nei primi minuti di ciascuna prova, in quanto altri due vicepresidenti hanno svolto questo ruolo di shadowing per quanto lo riguarda.

228    La Commissione chiarisce che il presidente o uno dei suoi supplenti sono stati presenti in maniera breve in occasione di ciascuna prova e che, per quanto riguarda il ricorrente, la vicepresidente A era presente il 27 maggio 2021, il vicepresidente B il 23 giugno 2021 e il presidente C il 22 settembre 2021.

229    A questo proposito, occorre considerare che, tenuto conto del gran numero di candidati che hanno partecipato a tre prove orali per il solo grado AD 7, ossia quasi 750 colloqui per questo solo grado, il fatto che, per ciascuna prova orale, il presidente della commissione giudicatrice abbia potuto essere sostituito da uno o una dei suoi vicepresidenti non può essere considerato come una misura inappropriata per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione. Inoltre, rispondendo ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha fatto presente che, per ciascuna prova orale, è stato presente un vicepresidente o una vicepresidente. Una diversa soluzione rischierebbe di rendere eccessivamente difficile l’organizzazione di prove orali in un concorso che preveda lo svolgimento di un numero così elevato di colloqui.

230    Il ricorrente fa altresì valere che la Commissione non fornisce alcuna prova del rispetto concreto delle altre misure riconosciute dalla giurisprudenza come idonee ad assicurare la coerenza delle valutazioni, come l’utilizzazione di prove prestrutturate e la realizzazione di studi e di analisi per verificare la coerenza delle valutazioni, né alcuna prova del mantenimento del potere discrezionale della commissione giudicatrice.

231    A questo proposito, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, la Commissione ha prodotto dei documenti che dimostrano quali misure sono state adottate per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione, segnatamente i processi verbali delle riunioni delle commissioni giudicatrici del 30 novembre e del 1° dicembre 2020, del 9 marzo 2021, del 22 luglio 2021 e del 17 settembre 2021.

232    Per quanto riguarda la metodologia della valutazione, risulta dai processi verbali delle riunioni della commissione giudicatrice che, in occasione delle riunioni del 30 novembre e del 1° dicembre 2020, il colloquio relativo al settore è stato presentato alla commissione giudicatrice e che è stato spiegato come costruire la griglia e il questionario per il colloquio. In occasione della riunione del 9 marzo 2021, l’esercizio e la valutazione del colloquio situazionale basato sulle competenze sono stati presentati ai membri della commissione giudicatrice, vale a dire il contesto dell’esercizio, il ruolo del candidato, le competenze in questione e i compiti, nonché le soluzioni attese dai candidati in funzione delle informazioni fornite. In occasione della riunione del 17 settembre 2021, la commissione giudicatrice ha discusso del modo di assicurare la coerenza della valutazione del colloquio incentrato sulle competenze generali.

233    Per quanto riguarda la realizzazione di studi e di analisi per verificare la coerenza delle valutazioni, risulta dal processo verbale della riunione del 22 luglio 2021 che la commissione giudicatrice ha discusso dell’analisi statistica e della normalizzazione dei punteggi della prova del colloquio situazionale basato sulle competenze e ha deciso, su questa base, di convalidare i punteggi.

234    Per quanto riguarda il potere discrezionale della commissione giudicatrice, il ricorrente non adduce alcun elemento che permetta di ritenere che tale commissione non abbia esercitato il proprio potere di decidere i punteggi dei diversi candidati. Inoltre, risulta dai processi verbali delle riunioni della commissione giudicatrice del 17 marzo e del 13 aprile 2022 che la commissione giudicatrice ha convalidato i punteggi dei candidati per quanto riguarda le prove del centro di valutazione.

235    Di conseguenza, il ricorrente non può fondatamente sostenere che la Commissione non ha fornito alcuna prova concreta delle misure adottate per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione.

236    Date tali circostanze, tenuto conto del numero di colloqui e delle misure di organizzazione e di coordinamento dei lavori della commissione giudicatrice menzionate al punto 226 supra, il Tribunale ritiene che i principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione siano stati rispettati nel caso di specie.

237    Pertanto, occorre respingere il presente motivo e, per l’effetto, il ricorso nella sua interezza.

IV.    Sulle spese

238    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

239    Nel caso di specie, il Tribunale giudica che le difficoltà tecniche sorte durante il concorso, le loro ripercussioni sulla partecipazione del ricorrente e la mancata risposta esplicita della Commissione, in un simile contesto, al reclamo prima della presentazione del ricorso possono, in una certa misura, aver favorito l’insorgere della presente controversia. Di conseguenza, sebbene il ricorrente sia rimasto soccombente nelle sue conclusioni, appare equo decidere, valutate tutte le circostanze di causa, che il ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      VT e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.