Language of document : ECLI:EU:C:2021:477

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale – Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale – Nozione di “prestazioni essenziali” – Direttiva 2000/43/CE – Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Articolo 2 – Concetto di discriminazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro»

Nella causa C‑94/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz, Austria), con decisione del 6 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2020, nel procedimento

Land Oberösterreich

contro

KV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Land Oberösterreich, da K. Holzinger, Rechtsanwältin;

–        per KV, da S. Scheed, Rechtsanwältin,

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga, D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), dell’articolo 2 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22), e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KV e il Land Oberösterreich (Land dell’Alta Austria, Austria), in merito ad una domanda di risarcimento del danno che KV avrebbe subito a causa del diniego di concessione di un’indennità di alloggio (in prosieguo: l’«indennità di alloggio»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2000/43

3        L’articolo 1 della direttiva 2000/43, intitolato «Obiettivo», è del seguente tenore:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4        Il successivo articolo 2, intitolato «Nozione di discriminazione» così recita:

«1.      Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

(...)».

5        Il successivo articolo 3, intitolato «Ambito d’applicazione», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:

«La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati».

 Direttiva 2003/109

6        I considerando 2, 4, 12 e 13 della direttiva 2003/109 così recitano:

«(2)      Nella riunione straordinaria di Tampere [(Finlandia)] del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(...)

(4)      L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel [T]rattato [FUE].

(...)

(12)      Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva.

(13)      Con riferimento all’assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale».

7        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “cittadino di paese terzo”, chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1 [TFUE];

b)      “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7 [della direttiva medesima];

(...)».

8        L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Parità di trattamento», così dispone:

«1.      Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

(...)

d)      le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

(...)

4.      Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

(...)».

 Diritto austriaco

 L’oöWFG

9        Il Land dell’Alta Austria concede l’indennità di alloggio, le cui condizioni di concessione erano disciplinate dalle seguenti disposizioni dell’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (legge del Land dell’Alta Austria sul sostegno alla costruzione di alloggi) (LGBl. 6/1993), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«oöWFG»). L’articolo 6 dell’oöWFG prevedeva quanto segue:

«(...)

9.      Il sostegno previsto dalla presente legge è concesso ai cittadini austriaci, ai cittadini di uno Stato membro dello [Spazio economico europeo (SEE)] nonché ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, ai sensi della direttiva 2004/38/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77)]. Salvo che una convenzione internazionale richieda che si accordi loro un sostegno alla stessa stregua dei cittadini austriaci, l’aiuto può essere concesso ad altri soggetti soltanto a condizione che essi:

1)      posseggano legalmente la loro residenza principale sul territorio austriaco ininterrottamente da oltre cinque anni,

2)      percepiscano redditi soggetti alle imposte sui redditi in Austria o abbiano versato contributi al regime di assicurazione sociale obbligatoria in Austria per aver esercitato un’attività professionale percependo ormai prestazioni da tale regime avendo inoltre percepito tali redditi o prestazioni per 54 mesi nel corso dei cinque anni precedenti, e

3)      forniscano la prova delle loro conoscenze di base in lingua tedesca conformemente al paragrafo 11.

(...)

11.      La condizione di cui al comma 9 (3) è considerata soddisfatta laddove il richiedente

1)      produca un certificato dell’Österreichischer Integrationsfonds (fondo austriaco per l’integrazione, Austria, in prosieguo: l’«ÖIF») o di un istituto d’esame certificato dall’ÖIF che attesti il superamento di un esame d’integrazione; oppure

2)      un diploma di lingua generalmente riconosciuto o un certificato attestante la conoscenza di base nella lingua tedesca di livello A 2, rilasciato da un centro di esami certificato conformemente all’Integrationsvereinbarungs-Verordnung (decreto sulla convenzione di integrazione) (BGBl. II, 242:2017) o

3)      fornisca la prova di aver frequentato la scuola dell’obbligo in Austria per almeno cinque anni e di aver ottenuto un punteggio sufficiente nella materia «tedesco» o di aver completato al nono livello la materia «tedesco», ovvero

4)      abbia superato l’esame di fine apprendistato ai sensi del Berufsausbildungsgesetz (legge sulla formazione professionale per l’apprendistato) (BGBl. 142/1969).

(...)».

10      Il successivo articolo 23 dell’oöWFG prevedeva quanto segue

«L’indennità di alloggio può essere concessa al conduttore principale, all’acquirente in vista del completamento futuro e al proprietario di un alloggio per il quale sia stato concesso il sostegno, qualora

1)      il costo dell’alloggio costituisca un onere eccessivo per il richiedente;

2)      il richiedente risieda permanentemente nell’abitazione di cui trattasi al fine di provvedere alle proprie esigenze di alloggio; e

3)      il richiedente abbia presentato domande di altri contributi intesi a ridurre le spese relative all’alloggio (articolo 24, paragrafo 1) al medesimo spettanti, e

4)      abbia già avuto inizio il rimborso del mutuo partecipativo (articolo 9) o di un mutuo ipotecario agevolato (articolo 10).

2.      L’indennità di alloggio può essere concessa al conduttore principale di un’abitazione al quale non sia stata concessa alcuna prestazione laddove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1, punti da 1 a 3, e il contratto di locazione non sia stato stipulato con un familiare.

(...)».

 L’oberösterreichische Wohnbeihilfen-Verordnung

11      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’oberösterreichische Wohnbeihilfen-Verordnung (decreto del Land dell’Alta Austria sull’indennità di alloggio), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, l’importo dell’indennità di alloggio era limitato a EUR 300 mensili.

 L’oöBMSG

12      Le persone che si trovavano in una situazione di emergenza sociale potevano beneficiare di un reddito minimo garantito per soddisfare le proprie necessità ai sensi dell’oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz (legge del Land Oberösterreich relativa al reddito minimo garantito) (BGBl. 74/2011), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«oöBMSG»), l’articolo 1 della quale precisava che detta garanzia mirava a garantire alle persone che necessitano di aiuto da parte della collettività a tal riguardo una vita dignitosa nonché un’integrazione durevole nella società che essa comportava. A determinate condizioni, una prestazione del genere poteva essere percepita in aggiunta all’indennità di alloggio o quest’ultima veniva in parte detratta dalla prima. L’importo di base di tale prestazione, nel corso del 2018, era pari a EUR 921,30 al mese per una persona che vive da sola e a EUR 649,10 per persone maggiorenni che vivono all’interno di un nucleo familiare, con prestazioni supplementari concesse per i figli.

13      Il successivo articolo 4 dell’oöBMSG così disponeva:

«1.      Qualora la presente legge non disponga diversamente, il reddito minimo garantito per esigenze di sostentamento può essere concesso solo a coloro che

1.      risiedano abitualmente nell’Alta Austria (...) e

2.      

a)      siano cittadini austriaci o familiari di cittadini austriaci;

b)      abbiano diritto all’asilo o alla protezione sussidiaria;

c)      siano cittadini dell’Unione, cittadini di uno Stato membro del [SEE], cittadini svizzeri o loro familiari, a condizione che l’ottenimento di tale beneficio non implichi la perdita del diritto di soggiorno;

d)      siano titolari di un permesso di soggiorno UE o dello status di “soggiornante di lungo periodo – permesso familiare” o di un certificato di stabilimento o di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato;

e)      dispongano di un diverso diritto di soggiorno permanente nel territorio austriaco, purché la riscossione di tali prestazioni non faccia decadere il diritto di soggiorno».

14      A termini dell’articolo 5 dell’oöBMSG:

«La concessione del reddito minimo garantito per soddisfare le esigenze è subordinata alla condizione che l’interessato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4

1)      si trovi in situazione di emergenza sociale (articolo 6) e

2)      sia disposto a cercare di evitare, attenuare o superare il disagio sociale (articolo 7)».

15      Il successivo articolo 6 dell’oöBMSG così disponeva:

«1.      Le persone si trovano in una situazione di emergenza sociale quando non sono in grado di provvedere

1)      per il proprio sostentamento e l’alloggio; o

2)      per le esigenze di sostentamento e di alloggio dei familiari a carico residenti con loro in seno alla stessa famiglia,

o fornire, in tale contesto, la copertura necessaria in caso di malattia, di gravidanza e parto.

2.      Le esigenze di sussistenza di cui al paragrafo 1 comprendono le spese relative ai bisogni periodici che presuppongono condizioni di sussistenza dignitose, in particolare in termini di vitto, vestiario, igiene personale, mobilio e equipaggiamento domestico, riscaldamento, elettricità, nonché ad altre necessità personali, come quello di partecipare in modo appropriato alla vita sociale e culturale.

3.      Le esigenze di alloggio di cui al paragrafo 1 comprendono il canone di locazione periodico, le utenze generali e le imposte necessarie per garantire un alloggio adeguato.

(...)».

 L’oöADG

16      L’oberösterreichisches Antidiskriminierungsgesetz (legge del Land dell’Alta Austria contro la discriminazione) (LGBl. 50/2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«oöADG»), ha trasposto nel diritto austriaco la direttiva 2000/43. L’articolo 1 dell’oöADG, intitolato «Divieto di discriminazione», vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone fisiche fondata, in particolare, sull’origine etnica. Detto articolo 1 non si applica, in forza dell’articolo 3 dell’oöADG, alle disparità di trattamento basate sulla nazionalità, a condizione che esse siano imposte dalla legge o oggettivamente giustificate e che non vi ostino norme dell’Unione o convenzioni internazionali che si inscrivono nel quadro dell’integrazione europea relative alla parità delle persone.

17      A termini dell’articolo 8 dell’oöADG:

«1.      In caso di violazione del divieto di discriminazione per i motivi di cui all’articolo 1, la persona interessata ha (...) diritto ad adeguato risarcimento (...)

Oltre alla riparazione del danno materiale, essa ha altresì diritto ad un adeguato risarcimento del danno morale subito. L’importo del risarcimento del danno morale subito non può essere inferiore a EUR 1 000.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      KV, cittadino turco, vive dal 1997 con sua moglie e con i loro tre figli in Austria, dove è titolare dello status di «soggiornante di lungo periodo», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109. Fino alla fine del 2017 egli ha beneficiato dell’indennità di alloggio, in applicazione dell’oöWFG. Poiché la concessione di tale aiuto ai cittadini di paesi terzi era stata subordinata, a partire dal 1º gennaio 2018, in forza dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG, alla condizione che il cittadino di un paese terzo fornisse la prova, in un modo determinato da tale normativa, di possedere conoscenze di base in lingua tedesca, a partire da tale data nei confronti di KV è stato respinto il beneficio di detto aiuto, in quanto non forniva la prova richiesta.

19      KV ha quindi adito il Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz, Austria) al fine di ottenere la condanna del Land dell’Alta Austria a versargli un risarcimento del danno pari all’importo dell’indennità di alloggio non percepito per il periodo compreso tra gennaio e novembre 2018, per un importo pari a EUR 281,54 mensili, nonché al risarcimento del suo danno morale pari a EUR 1 000. A sostegno delle sue domande, egli ha invocato l’articolo 8 dell’oöADG e ha fatto valere, da un lato, che l’articolo 6, paragrafo 9, punto 3, e l’articolo 6, paragrafo 11, dell’oöWFG lo svantaggiavano a causa della sua origine etnica, senza che ciò fosse giustificato, e, dall’altro, che il sussidio per l’alloggio costituiva una «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109.

20      Poiché tali domande sono state accolte dal Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz), il Land dell’Alta Austria ha adito in appello il giudice del rinvio, il Landesgericht Linz (Tribunale regionale di Linz, Austria).

21      Tale giudice indica, in via preliminare, che una risposta alla prima e alla seconda questione gli è necessaria, indipendentemente l’una dall’altra, per risolvere la controversia di cui è investito. Infatti, sebbene l’indennità di alloggio debba essere qualificata come «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, una risposta alla seconda questione sollevata gli sarebbe comunque utile, poiché KV fonda la sua azione sul suo diritto al risarcimento in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’oöADG e chiede sia il versamento dell’importo dell’indennità di alloggio non percepito, sia il risarcimento del danno morale derivante dal fatto che sarebbe stato discriminato a causa della sua appartenenza etnica. Nell’ipotesi in cui tale aiuto non dovesse essere qualificato come «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, sarebbe tuttavia ipotizzabile, a suo avviso, che la norma enunciata all’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG costituisca una discriminazione vietata in forza della direttiva 2000/43 o contravvenga alla Carta. Esso ritiene che, avvalendosi della facoltà di applicare la deroga prevista all’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, il Land dell’Alta Austria, nella sua scelta delle modalità precise della concessione dell’indennità di alloggio, dovesse rispettare gli altri requisiti del diritto dell’Unione nonché della direttiva 2000/43 e della Carta e non dovesse applicare criteri discriminatori. Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, occorre esaminare l’eventuale contrasto tra l’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG e la direttiva 2000/43 o la Carta, indipendentemente dall’articolo 11 della direttiva 2003/109.

22      Nel cercare, anzitutto, di stabilire se l’indennità di alloggio costituisca una «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, il giudice del rinvio indica che la commissione «alloggi, urbanistica e ambiente» dell’oberösterreichischer Landtag (Parlamento del Land dell’Alta Austria, Austria) ha dichiarato, nella sua relazione su un progetto di legge recante modifica dell’oöWFG nel corso del 2013, che il sostegno alla costruzione di alloggi, ivi compresa l’indennità di alloggio, non costituiva una prestazione di tal sorta. Detto giudice ritiene che tale commissione abbia così espresso la volontà del parlamento del Land dell’Alta Austria di avvalersi della facoltà di applicare la deroga prevista da tale disposizione. Esso osserva che i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo non sono tuttavia stati generalmente esclusi dal beneficio dell’indennità di alloggio, ma che sono state previste condizioni supplementari per tali cittadini. Esso precisa di non essere tuttavia vincolato dall’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 compiuta da parte di detta commissione.

23      Facendo riferimento alla sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), il giudice del rinvio ritiene che l’applicazione dei principi elaborati in tale sentenza per l’indennità di alloggio non sia evidente.

24      Il giudice del rinvio indica che la garanzia di risorse minime prevista dall’oöBMSG mira, dal canto suo, a consentire a persone che si trovano in situazione di emergenza sociale di avere condizioni di sussistenza dignitose in generale, il che comprende l’accesso a un alloggio. La concessione di una siffatta prestazione è subordinata a condizioni nettamente più restrittive di quelle dell’indennità di alloggio, dal momento che tale prestazione può essere percepita solo da persone che non hanno redditi o che hanno redditi estremamente esigui. Detta prestazione presuppone, di conseguenza, una situazione di necessità sociale nettamente più marcata di quella che può giustificare la concessione dell’indennità di alloggio. Pertanto, persone che dispongono di un reddito modesto, ma che consente di coprire il minimo vitale, possono ricevere l’indennità di alloggio senza ricevere la prestazione concessa a titolo di garanzia di risorse minime. In taluni casi, è possibile percepire contemporaneamente quest’ultima prestazione e l’indennità di alloggio, poiché la prima prestazione viene in parte a scomputo della seconda, ma il pubblico cui esse si rivolgono non è tuttavia identico.

25      Il giudice del rinvio si pone la questione se solo le prestazioni previste dall’oöBMSG debbano essere qualificate come «prestazioni essenziali», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, o se possa anche rivestire una siffatta qualificazione l’indennità di alloggio, dato che quest’ultima mira anche ad attenuare l’onere risultante dalle spese di alloggio quando è irragionevole e ciò sebbene, a differenza dalla garanzia di risorse minime, tale assistenza non sia subordinata alla condizione che l’interessato si trovi in una situazione di emergenza sociale.

26      Per quanto riguarda, poi, l’asserita discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, il giudice del rinvio indica che l’oöADG recepisce nel diritto austriaco, nella misura in cui ciò è rilevante ai fini del procedimento principale, la direttiva 2000/43, sebbene tale legge utilizzi l’espressione «appartenenza etnica». Rilevando che, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, una disparità di trattamento fondata sul criterio dello status di cittadino di un paese terzo non rientra, in linea di principio e in quanto tale, nell’ambito di detta direttiva, esso si chiede se, a determinate condizioni, un criterio di cittadinanza possa nondimeno costituire una «discriminazione indiretta» fondata sull’origine etnica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva. Esso osserva, al riguardo, di doversi pronunciare su una regola che impone di possedere conoscenze di base nella lingua tedesca e di fornirne la prova in modo ben determinato. Nell’ipotesi in cui occorresse esaminare se l’oöWFG operi una discriminazione indiretta, esso aggiunge che dovrebbe verificare se quest’ultima sia giustificata. L’obiettivo dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG sarebbe quello di concedere ai cittadini di paesi terzi un accesso più limitato all’indennità di alloggio e il motivo relativo al possesso delle conoscenze di base nella lingua tedesca sarebbe che tali conoscenze sono importanti per l’integrazione sociale dell’interessato. La necessità di fornire la prova di siffatte conoscenze merita di essere presa in considerazione, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto delle altre condizioni richieste per beneficiare dell’indennità di alloggio e dei requisiti che il cittadino di un paese terzo interessato deve soddisfare per acquisire lo status di «soggiornante di lungo periodo», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109.

27      Infine, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la direttiva 2000/43 non si applichi ai fatti di cui al procedimento principale, si pone, secondo il giudice del rinvio, la questione se la norma enunciata all’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG debba essere esaminata alla luce dell’articolo 21 della Carta. A detto giudice sembra, infatti, che le modalità precise di una siffatta norma debbano essere determinate alla luce dei requisiti della Carta, considerando che il procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima in quanto esistono norme del diritto dell’Unione che prescrivono di versare prestazioni sociali ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che il regime nazionale di cui trattasi nel procedimento principale può essere considerato un’attuazione di tali norme.

28      È in tali circostanze che il Landesgericht Linz (tribunale del Land, Linz) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 11 della [direttiva 2003/109] debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale, come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’[oöWFG], che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del [SEE] e ai familiari ai sensi della direttiva [2004/38] una prestazione sociale sotto forma di indennità di alloggio senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva [2003/109], il possesso di conoscenze di base della lingua, laddove detta indennità di alloggio sia diretta ad alleviare oneri insostenibili per spese abitative, ma il minimo vitale (comprese le esigenze abitative) sia garantito anche mediante altra prestazione sociale (reddito minimo garantito in base al fabbisogno a norma [dell’oöBMSG], riconosciuto alle persone in situazioni di disagio sociale).

2.      Se il divieto di “discriminazione diretta o indiretta” basata sulla “razza o l’origine etnica” ai sensi dell’articolo 2 della direttiva [2000/43] debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva [2004/38], una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell’oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva [2003/109], il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

3.      Se il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva [2004/38] una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell’oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva [2003/109]) il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate».

 Sull’istanza di riapertura della fase orale del procedimento

29      In seguito alla presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, il Land dell’Alta Austria, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 marzo 2021, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, il Land dell’Alta Austria fa valere, in sostanza, che la qualificazione dell’indennità di alloggio come «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, operata dall’avvocato generale, è errata. Tale qualificazione sarebbe infatti contraria sia a detta disposizione sia alla giurisprudenza della Corte nonché alla finalità di tale prestazione. Inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale sarebbero contraddittorie e si fonderebbero su elementi che non sono provati o che non sono stati invocati. Peraltro, per quanto riguarda la prova del possesso di conoscenze di base nella lingua tedesca che chi richiede l’indennità di alloggio deve fornire, il Land dell’Alta Austria nega che possano esistere mezzi di prova diversi da quelli già accettati in forza della normativa nazionale.

30      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

31      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dalle motivazioni attraverso le quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento [sentenze del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, C‑432/18, EU:C:2019:1045, punto 21, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 64].

32      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo determinante la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

33      Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene tuttavia di disporre, al termine della fase scritta del procedimento, di tutti gli elementi necessari per statuire. Essa rileva, peraltro, che la causa non deve essere decisa in base a un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra gli interessati. Essa considera, infine, che la domanda di riapertura della fase orale del procedimento non rivela alcun fatto nuovo tale da poter influenzare la decisione che la Corte è chiamata ad emettere in detta causa. Alla luce di tali premesse, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

34      Dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito della sua prima questione, il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui l’indennità di alloggio rientra tra le prestazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 e che le autorità competenti per l’attuazione di tale direttiva hanno chiaramente dichiarato che intendevano avvalersi della deroga prevista all’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, circostanza che spetta a detto giudice verificare.

35      In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi possiedano conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro.

36      A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede, principalmente, se l’indennità di alloggio debba essere qualificata come «prestazione essenziale», ai sensi di tale articolo 11, paragrafo 4.

37      Conformemente a tale disposizione, gli Stati membri possono limitare alle prestazioni essenziali, in materia di assistenza sociale e di protezione sociale, la parità di trattamento tra i «soggiornanti di lungo periodo», ai sensi di tale direttiva, e i cittadini nazionali. Dal momento che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al benefìcio della parità di trattamento nei settori elencati dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 86).

38      Per quanto riguarda la nozione di «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, occorre ricordare che, in assenza di definizione di tale nozione in detta direttiva e di rinvio al diritto nazionale al riguardo, il significato e la portata di detta nozione devono essere ricercati tenendo conto del contesto in cui tale disposizione si inserisce e dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, vale a dire, come risulta segnatamente dai considerando 2, 4 e 12 di quest’ultima, l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e in modo duraturo negli Stati membri. Detta disposizione deve essere intesa nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento di cui beneficiano i titolari dello status accordato dalla stessa direttiva, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a consentire all’interessato di far fronte alle sue necessità elementari quali il vitto, l’alloggio e la salute (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punti 90 e 91).

39      Inoltre, nel determinare le misure di previdenza sociale, di assistenza sociale e di protezione sociale definite dalla loro legislazione nazionale e soggette al principio della parità di trattamento sancito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, gli Stati membri devono rispettare i diritti e osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati dall’articolo 34 di quest’ultima. Conformemente a quest’ultimo articolo, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa destinate a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Ne consegue che, qualora una prestazione soddisfi la finalità enunciata da detto articolo della Carta, essa non può essere considerata, nel diritto dell’Unione, come esclusa dalle «prestazioni essenziali», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 (sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punti 80 e 92).

40      Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, una prestazione destinata a consentire a persone che non dispongono di risorse sufficienti di far fronte alle proprie esigenze abitative, in modo da garantire loro un’esistenza dignitosa, costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109.

41      Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che l’indennità di alloggio ha lo scopo di impedire che le spese dovute all’alloggio costituiscano un onere irragionevole. Nel limite massimo di EUR 300, si tratta di un contributo alle spese di alloggio che sarebbe concepito non per coprire integralmente le spese di alloggio del beneficiario dell’aiuto, ma per coprire una parte di tali spese affinché persone con redditi esigui non impegnino una parte eccessiva dei loro redditi per poter alloggiare in modo adeguato.

42      Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, l’indennità di alloggio contribuisce a garantire a tali persone un’esistenza dignitosa, consentendo loro di alloggiare adeguatamente, senza impegnare nella casa una parte eccessiva dei loro redditi a scapito, eventualmente, del soddisfacimento di altre necessità elementari. Essa sembra quindi costituire una prestazione che contribuisce a lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, destinata a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, come previsto dall’articolo 34, paragrafo 3, della Carta. Se così fosse, la sua concessione ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è, di conseguenza, necessaria anche per realizzare l’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva 2003/109. Pertanto, l’indennità di alloggio sembra essere tale da costituire una «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva.

43      Spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare questo aspetto e procedere agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione la finalità dell’indennità di alloggio, nonché le condizioni di concessione e la collocazione di tale aiuto nel sistema di assistenza sociale nazionale (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 92).

44      A tal riguardo, il solo fatto che i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo siano ammissibili, se soddisfano le condizioni per la sua concessione, ad un altro aiuto sociale quale la garanzia di risorse minime prevista dall’oöBMSG, diretta a consentire a persone che si trovano in una situazione di emergenza sociale di avere condizioni di esistenza dignitose, anche sul piano dell’alloggio, e qualificabile come «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, non può escludere che anche l’indennità di alloggio soddisfi i criteri ricordati ai punti da 38 a 40 della presente sentenza.

45      Nell’ipotesi in cui l’indennità di alloggio non dovesse essere qualificata come «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, è giocoforza constatare che la direttiva 2003/109 non prevede alcun obbligo specifico per il caso in cui uno Stato membro, essendosi avvalso della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della stessa, conceda nondimeno una prestazione non qualificabile come «prestazione essenziale» ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

46      Una situazione del genere è diversa da quella in cui un atto dell’Unione investe gli Stati membri di una libertà di scelta tra più modalità di applicazione o di un potere discrezionale o di valutazione che costituisce parte integrante del regime istituito da tale atto, o ancora dalla situazione in cui un atto del genere autorizza l’adozione, da parte degli Stati membri, di misure specifiche destinate a contribuire alla realizzazione del suo oggetto (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 50).

47      Pertanto, se si ritiene che l’indennità di alloggio non costituisca una «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, le condizioni per la concessione di tale prestazione, quali la prova del possesso di conoscenze di base nella lingua tedesca, che devono essere fornite in un determinato modo, imposto dall’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG, rientrano nella competenza attribuita agli Stati membri, senza essere disciplinate da tale direttiva né rientrare nell’ambito di applicazione di quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

48      Ne consegue che, in tale ipotesi, le condizioni per la concessione dell’indennità di alloggio previste dall’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG non devono essere valutate alla luce della direttiva 2003/109.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi di quest’ultima disposizione, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.

 Sulla seconda questione

50      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/43 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, in modo determinato da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro.

51      Conformemente all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/43, quest’ultima si applica unicamente alle discriminazioni dirette o indirette a causa della razza o dell’origine etnica. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, quest’ultima non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

52      Orbene, nel caso di specie, la disparità di trattamento di cui sono oggetto i cittadini di paesi terzi aventi lo status di soggiornante di lungo periodo rispetto ai cittadini nazionali, risultante dall’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG, è fondata su tale status.

53      Una siffatta differenza di trattamento non ricade, di conseguenza, nella sfera di applicazione della direttiva (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 50).

54      Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, a determinate condizioni, una disparità di trattamento fondata su un criterio di cittadinanza o, come nel procedimento principale, sullo status di cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo possa parimenti costituire una «discriminazione indiretta» fondata sull’origine etnica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, dato che l’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG opera una distinzione non solo in base al criterio dello status di soggiornante di lungo periodo, ma anche secondo il criterio del possesso di conoscenze di base nella lingua nazionale.

55      A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una determinata razza o origine etnica rispetto ad altre persone. L’espressione «particolare svantaggio», utilizzata in tale disposizione deve essere intesa nel senso che significa che sono particolarmente le persone di una determinata origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della misura in questione. La nozione di «discriminazione indiretta», ai sensi di detta disposizione, si applica solo se la misura asseritamente discriminatoria ha l’effetto di svantaggiare un’origine etnica in particolare (sentenze del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 100; del 6 aprile 2017, Jyske Finans, C‑668/15, EU:C:2017:278, punti 27 e 31, nonché del 15 novembre 2018, Maniero, C‑457/17, EU:C:2018:912, punti 47 e 48).

56      Orbene, l’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG, che si applica indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi, non sfavorisce le persone di un’origine etnica in particolare. Di conseguenza, esso non può costituire una «discriminazione indiretta» fondata sull’origine etnica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43.

57      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione affermando che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43 una normativa di uno Stato membro che si applichi indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro.

 Sulla terza questione

58      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 della Carta, nella parte in cui vieta qualsiasi discriminazione fondata sulle origini etniche, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, in un modo determinato da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro.

59      A tal riguardo, si deve ricordare che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE, al pari dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare il diritto dell’Unione, alla luce della Carta, nei limiti delle competenze riconosciute all’Unione stessa e non può, di conseguenza, valutare alla luce della Carta una normativa nazionale che non rientri nell’ambito del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, punti 20 e 21, nonché del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 32).

60      Orbene, da un lato, come risulta dalla risposta alla seconda questione sollevata, una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43.

61      Dall’altro lato, nel caso in cui l’indennità di alloggio non debba essere qualificata come «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, occorre ricordare che quest’ultima, come rilevato ai punti 45 e 47 della presente sentenza, non impone alcun obbligo specifico agli Stati membri qualora, essendosi avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, essi concedano tuttavia ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo una prestazione non essenziale rientrante nell’assistenza sociale o nella protezione sociale. Pertanto, le condizioni per la concessione di una siffatta prestazione, quali la prova del possesso di conoscenze di base nella lingua tedesca che devono essere fornite in un determinato modo, imposta dall’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

62      Ne discende che, nel caso di specie, una disposizione quale l’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della Carta e non può essere valutata, di conseguenza, alla luce delle disposizioni di quest’ultima, segnatamente del suo articolo 21 (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 53 nonché giurisprudenza ivi citata).

63      Per contro, se l’indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, occorre rilevare che, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, la Carta è destinata ad applicarsi. Tuttavia, una disposizione come l’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG, che si applica indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e da cui non risulti che essa svantaggia le persone di una particolare origine etnica, non può essere considerata una discriminazione fondata sulle origini etniche, ai sensi dell’articolo 21 della Carta di cui la direttiva 2000/43 costituisce l’espressione concreta nei settori materiali coperti da quest’ultima (v, in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 58).

64      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione affermando che, qualora ci si sia avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, l’articolo 21 della Carta non è destinato ad applicarsi in presenza di una legislazione di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la concessione dell’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base della lingua di tale Stato membro, se tale indennità di alloggio non costituisce una «prestazione essenziale» ai sensi del summenzionato articolo 11, paragrafo 4. Se detta indennità di alloggio costituisce una prestazione essenziale di tal sorta, l’articolo 21 della Carta, nella misura in cui vieta ogni discriminazione per motivi di origine etnica, non osta a tale regolamentazione.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi di quest’ultima disposizione, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.

2)      Non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, una normativa di uno Stato membro che si applichi indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro.

3)      Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è destinato ad applicarsi in presenza di una legislazione di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la concessione dell’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base della lingua di tale Stato membro, se tale indennità di alloggio non costituisce una «prestazione essenziale» ai sensi del summenzionato articolo 11, paragrafo 4. Se detta indennità di alloggio costituisce un servizio essenziale di tal sorta, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui vieta ogni discriminazione per motivi di origine etnica, non osta a tale regolamentazione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.