Language of document : ECLI:EU:T:2015:45





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 gennaio 2015 –
Tsujimoto / UAMI – Kenzo (KENZO)

(causa T‑393/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo KENZO – Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 18, 19)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Uso del marchio richiesto senza giustificato motivo – Cognome o nome del richiedente – Assenza di giustificato motivo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 20, 21)

3.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regole 20, § 1, e 50, § 1) (v. punti 26‑28, 35)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 52)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Marchio denominativo KENZO (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 53‑58)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 29 maggio 2012 (procedimento R 1659/2011‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kenzo e il sig. Kenzo Tsujimoto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.