SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
20 maggio 1999 (1)
«Latte Quantitativi di riferimento Esecuzione di una sentenza della Corte»
Nella causa T-220/97,
H & R Ecroyd Holdings Ltd, società di diritto inglese, con sede in Brinsop House,
Credenhill (Regno Unito), rappresentata dall'avv. William Neville, Solicitor,
assistito dall'avv. Peter Duffy, QC, dagli avv. Philippa Watson e M. Paul Stanley,
Barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. Elvinger,
Hoss e Prussen, 2, Place Winston Churchill,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria
Alves Vieira e M. Xavier Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora
Michelle Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita
dagli avv. Kenneth Parker e Andrew Macnab, Barristers, con domicilio eletto in
Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, Boulevard
Roosevelt,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della
Commissione 16 maggio 1997 con cui è stato negato di dare esecuzione alla
sentenza della Corte 6 giugno 1996, Ecroyd, causa C-127/94 (Racc. pag. I-2731),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),
composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal
sig. P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: J. Vanhamme, referendario,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale
dell'11 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Il contesto giuridico
- 1.
- Nell'ambito della politica agricola comune il Consiglio ha emanato, in data 27
giugno 1968, il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13,
in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»).
- 2.
- A fronte di una situazione caratterizzata da cospicue e crescenti eccedenze nel
settore del latte e dei latticini, il Consiglio emanava, in data 17 maggio 1977, il
regolamento n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non
commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione
di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1, in prosieguo: il
«regolamento n. 1078/77»). Ai sensi dell'art. 2, n. 2, la concessione del premio era
subordinata all'impegno scritto del produttore di non mettere in commercio latte
o latticini provenienti dalla sua azienda per un periodo di cinque anni.
- 3.
- L'art. 4, n. 1, del detto regolamento disciplinava le modalità di calcolo e di
pagamento dei premi di non commercializzazione nei termini seguenti:
«Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo
di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore
nel corso dell'anno civile 1976.
(...)
Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato
un importo pari al 50% del premio.
Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25% del premio, nel corso
del terzo e del quinto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità
competenti di avere rispettato gli impegni di cui all'articolo 2».
- 4.
- Ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento, a colui che subentrava nella gestione
di un'azienda agricola spettava il saldo del premio attribuito al suo predecessore,
purché si impegnasse per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi da questo
assunti.
- 5.
- Nel 1984 veniva ravvisata la necessità di misure supplementari al fine di ristabilire
l'equilibrio nel settore lattiero. Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984,
n. 856/84, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 90, pag. 10),
inseriva in quest'ultimo l'art. 5 quater.Con tale disposizione veniva istituito un
sistema di prelievi supplementari a carico di tutti i produttori o di tutti gli
acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari sui quantitativi eccedenti un
quantitativo individuale annuo o di riferimento, denominato correntemente «quota
latte». Ai sensi di tale articolo, la somma dei quantitativi di riferimento attribuiti
in ogni Stato agli operatori interessati non può superare un quantitativo globale
garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al
trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in
ciascuno degli Stati membri durante un anno di riferimento.
- 6.
- Le norme di applicazione del prelievo sono state fissate con il regolamento (CEE)
del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione
del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13, in prosieguo: il «regolamento
n. 857/84»). Per quanto riguarda i produttori, tale regolamento stabiliva, nell'art. 2,
che il quantitativo di riferimento era pari al quantitativo di latte o di equivalente
latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981, aumentato dell'1%. Tuttavia,
gli Stati membri potevano prevedere che, nel proprio territorio, tale quantitativo
di riferimento fosse pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato
nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo
da non superare il quantitativo garantito per ciascuno Stato membro. Nel Regno
Unito il quantitativo di riferimento è stato fissato in base all'anno 1983.
- 7.
- Il regolamento n. 857/84 non prevedeva la possibilità di assegnare una quota di
latte ai produttori, comunemente chiamati «produttori Slom», che, per aver aderito
al regime temporaneo di non commercializzazione previsto dal regolamento
n. 1078/77, non avessero consegnato o venduto latte durante l'anno di riferimento
scelto ai fini dell'attribuzione delle quote.
- 8.
- A seguito delle sentenze nelle quali la Corte ha dichiarato l'invalidità del
regolamento n. 857/84 in quanto non prevedeva l'attribuzione di quantitativi di
riferimento ai produttori Slom (sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder,
Racc. pag. 2321, e causa 170/86, Von Deetzen, Racc. pag. 2355), il Consiglio ha
emanato il regolamento n. 764/89, citato supra, che modificava il regolamento
n. 857/84 (GU L 84, pag. 2, in prosieguo: il «regolamento n. 764/89») e prevedeva
l'attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico (o «quota
Slom») ai produttori Slom che soddisfacevano determinate condizioni.
- 9.
- Ai sensi del nuovo art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, inserito dal
regolamento n. 764/89, la domanda di attribuzione doveva essere presentata dal
produttore entro tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989.
- 10.
- L'art. 3 bis, n. 2, fissava la misura del quantitativo di riferimento specifico ad una
determinata percentuale del quantitativo di latte consegnato dal produttore nel
periodo di dodici mesi di calendario precedenti il mese nel quale veniva presentata
la domanda del premio di non commercializzazione, purché il produttore non
avesse perso il diritto al premio.
- 11.
- Tuttavia, dall'art. 3 bis, n. 1, del regolamento emergeva che non potevano ottenere
una quota Slom i cessionari di un premio di non commercializzazione ai quali fosse
già stata altrimenti assegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma
dell'art. 2 del medesimo regolamento (cosiddetta regola «anticumulo»).
- 12.
- A seguito di una serie di pronuncie della Corte, in particolare della sentenza 21
marzo 1991, Rauh (causa C-314/89, Racc. pag. I-1647), relative all'interpretazione
ed alla validità dell'art. 3bis del regolamento n. 857/84, il Consiglio emanava il
regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento
(CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), con il quale ha nuovamente modificato la
disciplina in materia di quote di latte. All'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84
è stato così aggiunto un secondo comma, che al secondo trattino dispone quanto
segue: «il produttore (...) che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga
all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (...)
n. 1078/77 dall'autore della successione, ma prima del 29 giugno 1989, ottiene
provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a
decorrere dal 1° luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico (...)». Tale
categoria di produttori è comunemente denominata «Slom II».
- 13.
- Nella sentenza 3 dicembre 1992, Wehrs (causa C-264/90, Racc. pag. I-6285; in
prosieguo: la «sentenza Wehrs»), la Corte ha dichiarato che l'art. 3 bis, n. 1,
secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento
n. 764/89, era invalido nella parte in cui escludeva dall'attribuzione di quote Slom
i produttori che avevano rilevato un'azienda aderente al regime di non
commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 ed erano, per ciò stesso,
cessionari di premi di non commercializzazione, se tali produttori avevano già
ottenuto una quota iniziale in forza dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 (produttori
«Slom III»).
- 14.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un
quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti
lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8, in prosieguo: il «regolamento n. 2055/93»), era
diretto a porre rimedio a tale invalidità, stabilendo che ai cessionari del premio di
non commercializzazione, cui fosse stata preclusa l'attribuzione del beneficio di cui
all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo
di riferimento in forza dell'art. 2 del medesimo regolamento, spettava, dietro
presentazione di una domanda all'autorità competente dello Stato membro
interessato entro il 1° novembre 1993, un quantitativo di riferimento specifico
purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Una di tali condizioni prevedeva
che il cessionario del premio di non commercializzazione non avesse interamente
ceduto, alla data di presentazione della domanda, l'azienda o la parte di azienda
rilevata.
I fatti all'origine della controversia
- 15.
- La H & R Ecroyd Ltd (in prosieguo: la «Ecroyd Ltd»), cui è succeduta, il 10
marzo 1993, la H & R Ecroyd Holdings Ltd (in prosieguo: la «Ecroyd Holdings»
o la «ricorrente»), era una società acquistata nel 1966 dal signor Richard Ecroyd
e da vari titolari di diritti della famiglia Ecroyd, fra cui i «trustees» di un
«Children's settlement trust» (in prosieguo: il «Children's settlement»), costituito
nel 1965 dal signor Richard Ecroyd a favore dei propri figli.
- 16.
- La Ecroyd Limited gestiva, in qualità di affittuaria, nove tenute di proprietà della
famiglia Ecroyd e del «Children's settlement».
- 17.
- Nel 1976 la Ecroyd Limited costituiva insieme ad un socio, la società Fountain
Farming la società Credenhill Farming (in prosieguo: la «Credenhill Farming»).
Quattro delle nove suddette tenute, l'una delle quali denominata Lyvers Ocle,
venivano subaffittate dalla Ecroyd Limited alla Credenhill Farming.
- 18.
- La Credenhill Farming aderiva ad un regime di non commercializzazione per un
periodo di cinque anni, dal 14 novembre 1980 al 13 novembre 1985. La Ecroyd
Limited continuava, dal canto suo, a produrre latte nelle cinque tenute gestite in
qualità di affittuaria e per le quali aveva ottenuto nel 1984, su propria richiesta,
una quota iniziale ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 (2 001 338 Kg).
- 19.
- Tra il 1980 e il 1984 l'assetto societario della Credenhill Farming veniva
ripetutamente modificato. La Credenhill Farming, rimasta nelle mani di due soli
azionisti, la Ecroyd Limited e il signor Richard Ecroyd, veniva infine sciolta, il 30
settembre 1984, a seguito del recesso di quest'ultimo. Il patrimonio e le attività di
tale società venivano rilevati dalla Ecroyd Limited. Conseguentemente, a decorrere
da tale data, la Ecroyd Ltd disponeva di cinque aziende lattiere attive e di quattro
aziende agricole (provenienti dalla Credenhill Farming) soggette al regime di non
commercializzazione. La Ecroyd Limited, ritenendosi vincolata dall'impegno di non
commercializzazione contratto dalla Credenhill Farming, non produceva latte, nel
resto del periodo di cinque anni cui si riferiva il detto impegno, nelle tenute
precedentemente gestite dalla società disciolta, pur non essendovisi impegnata per
iscritto.
- 20.
- La Ecroyd Limited presentava due domande dirette ad ottenere un quantitativo di
riferimento specifico per le tenute precedentemente gestite dalla Credenhill
Farming. La prima domanda veniva presentata nel mese di agosto 1989, a seguito
dell'adozione del regolamento n. 764/89 che riconosceva il diritto all'attribuzione
delle quote Slom, e la seconda nel mese di settembre 1991, a seguito delle sentenze
della Corte 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa
C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585), e della menzionata sentenza Rauh. Le due
domande venivano respinte dal ministero dell'agricoltura, della pesca edell'alimentazione (in prosieguo: il «ministero»). La Ecroyd Ltd citava quindi in
giudizio il ministero, sostenendo di avere diritto ad una quota Slom.
- 21.
- Dinanzi al giudice nazionale, la Ecroyd Ltd ha sostenuto, anzitutto, che, malgrado
il fatto che gli altri azionisti della Credenhill Farming avessero receduto dalla
società mentre era in corso l'applicazione del regime di non commercializzazione
e che essa avesse quindi gestito l'azienda per proprio conto, non vi era stata alcuna
cessione dell'azienda della Credenhill Farming alla Ecroyd Limited ai sensi
dell'art. 6 del regolamento n. 1078/77; di conseguenza, non era necessario che
quest'ultima sottoscrivesse un nuovo impegno di non commercializzazione, tanto
più che era, in ogni caso, vincolata per l'intero periodo controverso in base
all'impegno assunto dalla Credenhill Farming. La Ecroyd Limited ha quindi
affermato di aver pienamente rispettato i termini dell'impegno di non
commercializzazione. Infine, per quanto riguarda la regola anticumulo, essa ha
rilevato che il fatto di aver ricevuto una quota iniziale per un'altra azienda non
può, in base alla menzionata sentenza Wehrs, precluderle il diritto di ottenere una
quota Slom per l'azienda precedentemente gestita dalla Credenhill Farming.
- 22.
- Secondo il ministero, il 30 settembre 1984 si sarebbe verificata una cessione da un
produttore ad un altro, vale a dire dalla Credenhill Farming alla Ecroyd Limited.
Poiché quest'ultima non ha sottoscritto alcun impegno di non commercializzazione
quando ha rilevato l'azienda della Credenhill Farming, essa non avrebbe diritto ad
un quantitativo di riferimento specifico. Se la Credenhill Farming e la Ecroyd
Limited dovessero nondimeno essere di fatto considerate come uno stesso
«produttore», la Ecroyd Limited sarebbe venuta meno all'impegno di non produrre
latte nella sua azienda ed avrebbe quindi perso il diritto al premio di non
commercializzazione, giacché, nel periodo considerato dal regime di premi di non
commercializzazione, ha continuato a produrre latte nelle cinque tenute che non
erano state subaffittate alla Credenhill Farming. Le considerazioni esposte dalla
Corte nella sentenza Wehrs non varrebbero per la ricorrente, poiché si
riferirebbero soltanto alla situazione dei cessionari di un premio di non
commercializzazione, qualità questa che la Ecroyd Limited non rivestirebbe.
- 23.
- Il ministero ha soggiunto che, anche nell'ipotesi in cui il regolamento n. 857/84,
come modificato dal regolamento n. 764/89, fosse invalido in quanto preclude
l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che si
trova nella situazione della ricorrente, esso non avrebbe avuto comunque il potere
di concedere una quota alla ricorrente prima che il Consiglio adottasse i necessari
provvedimenti.
- 24.
- Con ordinanza 27 ottobre 1993, la High Court of Justice, Queen's Bench Division,
sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali con riguardo alle
domande della Ecroyd Ltd:
«1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere alla
ricorrente un quantitativo specifico di riferimento provvisorio, e/o di
trattarla come se le fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento
specifico:
i) ai sensi del [regolamento n. 857/84] come modificato dal [regolamento
n. 764/89]; e/o
ii) a seguito della [sentenza Wehrs],
nella situazione in cui
a) la ricorrente faceva parte di una società, la quale gestiva l'azienda ed
aveva assunto un impegno ai sensi di un regime di non
commercializzazione;
b) tutti gli altri soci recedevano dalla società prima della scadenza del
regime di non commercializzazione e a partire da tale momento
l'azienda per la quale la società aveva assunto l'impegno di non
commercializzazione era stata gestita dalla ricorrente per conto
proprio;
c) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non produceva latte
nell'azienda per il resto del periodo previsto dal regime di non
commercializzazione originario cui la società aveva aderito;
d) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non assumeva alcun
nuovo impegno scritto, ai sensi dell'art. 6 del [regolamento
n. 1078/77], di continuare ad adempiere gli obblighi di non
commercializzazione assunti dalla società;
e) alla ricorrente veniva attribuita una quota iniziale per un'azienda
distinta.
In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto.
2) Qualora la precedente questione sub 1 venga risolta nel senso che il
ministero resistente non aveva alcun potere e/o dovere, se l'art. 3 bis, n. 1,
del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia
illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude l'attribuzione di un
quantitativo di riferimento specifico nelle circostanze sopra descritte.
3) Qualora la questione sub 2 venga risolta nel senso che l'art. 3 bis, n. 1, del
regolamento n. 857/84 è illegittimo e invalido nei limiti in cui esclude la
ricorrente dalla concessione di una quota di latte, se il ministero resistente
abbia il potere e/o il dovere di concedere una quota di latte alla ricorrente
e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento
specifico, prima dell'adozione di nuove norme comunitarie dirette a sanare
o a prendere in considerazione l'invalidità del provvedimento in questione.
Qualora la soluzione sia affermativa, in che momento tale potere e/o dovere
sorga o sia sorto.
4) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero
resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un
quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarla come se le fosse stato
concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione di una
nuova normativa da parte del Consiglio dei ministri e/o dopo la [sentenza
Wehrs], se in linea di principio la ricorrente abbia il diritto ad un
risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest'ultimo
omesso di concederle un quantitativo specifico di riferimento.
5) Qualora la questione sub 4 sia risolta nel senso che la ricorrente ha diritto
ad un risarcimento danni da parte del ministero, su quale base si debba
calcolare tale risarcimento».
- 25.
- Con sentenza 6 giugno 1996, Ecroyd (causa C-127/94, Racc. pag. I-2731, in
prosieguo: la «sentenza Ecroyd»), la Corte ha affermato, con riguardo alle quote
richieste dalla Ecroyd Ltd, quanto segue:
1) L'autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento
(...) n. 857/84 (...) come modificato dal regolamento (...) n. 764/89 (...) e, in
particolare, del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di
riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione
descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva
nemmeno il potere di farlo.
2) L'autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della [sentenza
Wehrs], ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai
produttori trovantisi nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno
il potere di farlo.
3) L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall'attribuzione
di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella
suddetta situazione.
4) Prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre
rimedio all'invalidità accertata, l'autorità nazionale competente non è tenuta
ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi
nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo.
- 26.
- Successivamente alla pronuncia di tale sentenza, i legali rappresentanti della
ricorrente chiedevano alla Commissione, con lettera 26 luglio 1996, quali fossero
le misure che essa intendesse adottare ai fini dell'esecuzione della sentenza
medesima. Non avendo ottenuto alcuna risposta, la ricorrente inviava una nuova
lettera in data 9 agosto 1996.
- 27.
- Il 6 settembre 1996 aveva luogo un colloquio telefonico tra i rappresentanti legali
della Ecroyd Holdings e i competenti in servizi della Commissione, nel corso del
quale questi ultimi facevano presente di aver determinato gli effetti giuridici
scaturenti dalla sentenza Ecroyd in una riunione interna, svoltasi il 5 settembre
1996. In una lettera del 9 settembre successivo, i rappresentanti legali della
ricorrente chiedevano di essere informati per iscritto in ordine alle conclusioni della
Commissione in merito.
- 28.
- In assenza di risposta da parte della Commissione, i rappresentanti legali della
ricorrente reiteravano la richiesta il 19 settembre 1996, richiamandosi alla
conversazione telefonica del 6 settembre nonché alla lettera del 9 settembre
precedenti.
- 29.
- Con lettera 10 ottobre 1996 indirizzata al ministero, la Commissione esponeva, a
titolo provvisorio, la propria posizione in ordine a tre questioni:
le misure necessarie, a livello comunitario, ai fini dell'esecuzione della
sentenza Ecroyd;
i diritti della ricorrente ad una quota nell'ambito della normativa vigente;
gli obblighi incombenti alle autorità nazionali per effetto della sentenza
Ecroyd.
- 30.
- Quanto alla prima questione, la Commissione faceva presente che, con
l'emanazione del regolamento n. 2055/93, essa aveva già posto rimedio all'invalidità
accertata dalla Corte e che, per tale motivo, non risultava necessaria l'adozione di
ulteriori provvedimenti a livello comunitario. Quanto alla seconda questione, la
Commissione spiegava che la ricorrente, se era pur vero che le era riconosciuto lo
status di produttore Slom III, avrebbe potuto ottenere una quota in base al
regolamento n. 2055/93. Infine, in ordine alla terza questione, la Commissione
faceva presente che, alla luce delle soluzioni accolte dalla Corte relativamente alle
questioni pregiudiziali sottoposte alla High Court of Justice, le autorità nazionali
non erano obbligate alla concessione di una quota.
- 31.
- In una lettera invita in pari data ai rappresentanti legali della ricorrente, la
Commissione indicava che il regolamento n. 2055/93 costituiva una risposta
legislativa idonea ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte e che spettava
alle autorità nazionali accertare se la ricorrente fosse, o meno, in possesso dei
requisiti necessari ai fini dell'ottenimento di una quota in base al detto
regolamento.
- 32.
- L'8 aprile 1997, in risposta ad una lettera inviata dai legali rappresentanti della
ricorrente, il Consiglio faceva presente che spettava alla Commissione garantire
l'esecuzione della sentenza Ecroyd e che un suo intervento, in assenza di una
proposta legislativa presentata dalla Commissione a tal fine, risultava impossibile.
- 33.
- Con lettera 16 maggio 1997 la Commissione confermava le conclusioni esposte
provvisoriamente nella propria lettera del 10 ottobre 1996.
Il procedimento e le conclusioni delle parti
- 34.
- Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 1997 la ricorrente
ha proposto il presente ricorso.
- 35.
- Con ordinanza del Presidente della Terza Sezione del Tribunale 12 maggio 1998,
il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, conformemente alla
domanda depositata presso la cancelleria l'11 febbraio 1998, è stato ammesso ad
intervenire a sostegno della convenuta.
- 36.
- La fase scritta del procedimento si è conclusa il 2 ottobre 1998.
- 37.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale
senza procedere preliminarmente ad istruttoria. Tuttavia, a titolo di misure di
organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per
iscritto, prima dell'udienza, a taluni quesiti. All'udienza svoltasi l'11 febbraio 1999
le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del
Tribunale.
- 38.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della Commissione 16 maggio 1997;
condannare la convenuta alle spese;
disporre ogni altro provvedimento di riparazione che il Tribunale riterrà
opportuno.
- 39.
- La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
- 40.
- La ricorrente deduce, sostanzialmente, un solo motivo relativo alla violazione degli
artt. 211 e 233 (già artt. 155 e 176) del Trattato CE.
- 41.
- Essa ricorda che tali articoli impongono alla Commissione l'obbligo giuridico di
adottare le misure necessarie ai fini della esecuzione di una sentenza della Corte.
In particolare, la Commissione è tenuta a prendere provvedimenti quando la Corte
abbia accertato un'incompatibilità con il diritto comunitario. In tal senso, la
Commissione deve rinnovare l'esame della situazione di coloro che siano stati
vittime di illegittimo trattamento. Nel caso di specie, la Commissione sarebbe
manifestamente venuta meno a tale obbligo.
- 42.
- La ricorrente precisa che l'esecuzione di una sentenza della Corte deve essere
effettiva e che non può essere tollerato che le istituzioni frappongano ostacoli a tale
esecuzione.
- 43.
- La ricorrente osserva, infine, che l'obbligo di assicurare l'effettiva esecuzione delle
sentenze della Corte è talmente basilare che il mancato adempimento di tale
obbligo costituisce motivo idoneo a far sorgere la responsabilità delle istituzioni per
i danni economici subíti dai soggetti vittime di tale inadempimento. Essa aggiunge,
al riguardo, che l'art. 233 del Trattato non subordina il risarcimento del danno
all'esistenza di un illecito distinto dall'illegittimità accertata dalla sentenza, bensì
prevede il risarcimento del danno risultante da tale illegittimità e persistente a
causa del diniego di esecuzione della sentenza di annullamento. La ricorrente,
essendo stata illegittimamente privata della quota ad essa spettante, avrebbe subíto
rilevanti danni economici. Tali danni continuerebbero a crescere e il cumulo dei
loro effetti implicherebbe il rischio del fallimento.
- 44.
- La convenuta fa presente che il regolamento n. 2055/93 sarebbe stato emanato a
seguito della menzionata sentenza Wehrs e che tale regolamento costituirebbe una
risposta legislativa idonea nei confronti dei cessionari di obblighi di non
commercializzazione. Il detto regolamento ricomprenderebbe in particolare la
situazione dei produttori Slom III, disciplinando anche la situazione della ricorrente
se questa fosse stata produttore di latte.
- 45.
- La convenuta sottolinea inoltre che, nella sentenza Ecroyd, la Corte ha affermato
che la situazione della ricorrente «può essere assimilata a quella del cessionario di
un premio, concesso in forza del regolamento n. 1078/77, il quale ha ottenuto un
quantitativo di riferimento in base all'art. 2 del regolamento n. 857/84». Alla data
del 30 settembre 1984, vale a dire al momento dello scioglimento della Credenhill
Farming e del trasferimento dei suoi attivi alla Ecroyd Ltd, avrebbe dovuto essere
quindi riconosciuto alla ricorrente lo status di «cessionaria di un obbligo di
commercializzazione» ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2055/93.
Conseguentemente, il regolamento n. 2055/93 ricomprenderebbe la fattispecie in
cui la ricorrente si trovava al momento della scadenza dell'obbligo di non
commercializzazione.
- 46.
- La convenuta osserva, inoltre, che la sentenza Ecroyd non prende in esame la
situazione delle ricorrenti nella controversia oggetto del rinvio pregiudiziale
riguardante il regolamento n. 2055/93. Infatti, le questioni 1 e 3 sottoposte alla
Corte relativamente alla Ecroyd Ltd riguardavano l'attribuzione di una quota del
genere Slom III anteriormente all'emanazione della normativa necessaria ai fini
della modificazione della norma anticumulo illegittima.
- 47.
- La convenuta ne trae la conclusione che il regolamento n. 2055/93 costituisce giusta
risposta, ai sensi dell'art. 233 del Trattato, all'illegittimità dichiarata nella sentenza
Ecroyd, atteso che tale illegittimità coincide con quella accertata della menzionata
sentenza Wehrs.
- 48.
- Il Regno di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sostiene la tesi della
Commissione secondo cui la ricorrente avrebbe diritto ad un quantitativo di
riferimento specifico ex regolamento n. 2055/93, in quanto, alla data pertinente, non
avrebbe costituito un produttore, né in diritto né in fatto.
Giudizio del Tribunale
- 49.
- Secondo costante giurisprudenza, quando la Corte accerta, nell'ambito di un
procedimento ai sensi dell'art. 234 (già art. 177) del Trattato, l'invalidità di un atto
emanato dalle autorità comunitarie, la sua decisione produce la conseguenza
giuridica di imporre alle istituzioni competenti della Comunità l'obbligo di adottare
i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata (sentenze
della Corte 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e Ströh,
Racc. pag. 1753, punto 13, e 29 giugno 1988, causa 300/86, Van Landschoot/Mera,
Racc. pag. 3443, punto 22). In tal caso, spetta loro adottare i provvedimenti
necessari all'esecuzione della sentenza pregiudiziale al pari, ai sensi dell'art. 233 del
Trattato, di una sentenza che annulli un atto o dichiari illegittima l'inerzia di una
istituzione comunitaria. Dalla menzionata giurisprudenza emerge infatti che,
quando una sentenza pregiudiziale accerti l'illegittimità di un atto comunitario,
l'obbligo sancito dall'art. 233 del Trattato si applica per analogia.
- 50.
- Peraltro, quando la Commissione disponga di poteri necessari per adottare i
provvedimenti idonei a porre rimedio all'illegittimità accertata dalla Corte con un
sentenza pregiudiziale, il suo obbligo di agire in tal senso rientra manifestamente
nel suo obbligo generale di vigilanza imposto dall'art. 211 del Trattato (sentenza
della Corte 5 maggio 1981, causa 804/79, Commissione/Regno Unito, Racc.
pag. 1045, punto 30).
- 51.
- Alla luce di tali considerazioni preliminari, occorre esaminare se la Commissione
abbia correttamente ritenuto che fossero state già adottate tutte le misure
necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza Ecroyd.
- 52.
- La parte del dispositivo della sentenza Ecroyd su cui verte, sostanzialmente, la
detta decisione della Commissione, così recita:
«Per quanto riguarda la Ecroyd [Ltd]
(omissis)
3) L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal
regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude
dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori
trovantisi nella suddetta situazione».
- 53.
- Come riconosciuto dalle parti, tale dichiarazione di invalidità riguarda la regola
cosiddetta «anticumulo». L'illegittimità di tale regola era stata già accertata dalla
Corte nel 1992 nella menzionata sentenza Wehrs. In tale sentenza la Corte si era
così pronunciata: «L'art. 3bis, n. 1, secondo trattino del regolamento (...) n. 857/84
(...), come modificato dal regolamento (...) n. 764/89 (...), è invalido nella parte in
cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari
di un premio concesso in forza del regolamento (...) n. 1078/77, che abbiano
ottenuto un quantitativo di riferimento in forza dell'art. 2 del regolamento (...)
n. 857/84».
- 54.
- Orbene, si deve necessariamente rilevare che il dispositivo, precedentemente
richiamato, della sentenza Ecroyd non ricalca i termini generali della dichiarazione
di invalidità contenuta nella menzionata sentenza Wehrs. Nel detto dispositivo si
dichiara espressamente che, per effetto della regola anticumulo, sono stati
illegittimamente esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico
i produttori «trovantisi nella suddetta situazione», vale a dire, segnatamente, la
«Ecroyd Ltd», cui le autorità nazionali avevano negato l'attribuzione di un
quantitativo di riferimento specifico nel 1989 e nel 1991 (v. supra punto 20), ove
la Corte ha precisato che le autorità nazionali non avevano avuto la possibilità di
decidere diversamente (v. punti 1, 2 e 4 del dispositivo richiamato supra al punto
25).
- 55.
- Ciò premesso, la Commissione, quando venne interrogata dalla ricorrente in ordine
alle misure che essa intendesse adottare a seguito di tale sentenza, non poteva
limitarsi a rispondere che la regola anticumulo era stata medio tempore abrogata.
Nonostante l'eliminazione, a livello legislativo o amministrativo, dell'atto illegittimo,
incombeva alla Commissione accertare se tale atto avesse arrecato alla ricorrente
un pregiudizio che dovesse essere oggetto di compensazione (v. sentenza della
Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione, Racc. pag. 665, punto 15).
Infatti, l'emanazione del regolamento n. 2055/93 non ha potuto porre rimedio al
torto che, ai sensi della sentenza Ecroyd, era stato inflitto alla ricorrente per effetto
dell'applicazione della norma anticumulo. Il regolamento n. 2055/93 consentiva di
concedere, in presenza di determinate condizioni, un quantitativo di riferimento
specifico ai produttori cui fosse stato in precedenza illegittimamente negato, ma
non mirava a compensare il pregiudizio già subito dai produttori medesimi a causa
dell'applicazione della menzionata regola.
- 56.
- Ne consegue che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la Comunità non
fosse tenuta ad adottare provvedimenti concreti ai fini della riparazione dell'illecito
subíto dalla ricorrente ed accertato nella sentenza Ecroyd. Non spetta al Tribunale
sostituirsi alla Commissione per individuare i provvedimenti che questa avrebbe
dovuto adottare. Si deve tuttavia precisare che l'obbligo per le istituzioni di
adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio agli illeciti accertati dal
giudice comunitario impone loro non solo di prendere i provvedimenti legislativi
o amministrativi indispensabili, bensì anche di risarcire il danno derivante
dall'illecito commesso, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. 288
(già art. 215), secondo comma, del Trattato, vale a dire l'esistenza di un illecito, di
un danno e di un nesso di causalità (sentenza della corte 9 agosto 1994, causa C-412/92 P, Parlamento/Meskens, Racc. pag. I-3757, punto 24; sentenza del Tribunale
8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-2335, punti 78
e 79). In tal senso, la Commissione avrebbe potuto avviare un'iniziativa diretta al
risarcimento della ricorrente. Infatti, la sussistenza dei requisiti della responsabilità
extracontrattuale della Comunità può essere dedotta dalla sentenza Ecroyd, letta
nel contesto della giurisprudenza delle «quote latte».
- 57.
- Anzitutto, l'illegittimità della regola anticumulo era stata accertata dalla Corte in
base al rilievo della violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
(v. la menzionata sentenza Wehrs, punto 15), principio che costituisce una norma
giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli (v., tra le altre, sentenza della
Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e
Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 15). Conseguentemente, tale illegittimità,
nuovamente dichiarata dalla Corte nella sentenza Ecroyd, costituisce un illecito
sufficientemente grave idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della
Comunità (come confermato dalla sentenza del Tribunale 9 dicembre 1997, cause
riunite T-195/94e T-202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione, Racc.
pag. II-2247, punti 53-57).
- 58.
- Inoltre, per quanto attiene all'esistenza di un danno e di un nesso di causalità, si
deve ritenere che, secondo la motivazione della sentenza Ecroyd, la situazione della
Ecroyd Ltd fosse assimilabile, nel momento in cui vennero richieste le quote nel
1989 e nel 1991, a quella del cessionario di un premio, concesso ai sensi del
regolamento n. 1078/77, che abbia ottenuto un quantitativo di riferimento ex art. 2
del regolamento n. 857/84 (punto 62 della sentenza). E' inoltre pacifico che la
sentenza Ecroyd ravvisa, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo supra
richiamato, nella Ecroyd Ltd lo status di produttore di latte ai sensi della normativa
comunitaria. Tali rilievi confutano sostanzialmente i motivi addotti a giustificazione
del diniego di attribuzione di una quota (v., supra, punto 22) e evidenziano così la
sussistenza di un nesso di causalità tra la regola anticumulo illegittima e il detto
diniego. Del resto, il fatto che il diniego di attribuzione di una quota fosse
pregiudizievole per un produttore di latte non può essere ragionevolmente
contestato, tanto più quando, come nella specie, il produttore o il suo successore
abbia ripreso la commercializzazione del latte in una fase successiva, dimostrando
in tal modo di non aver abbandonato la produzione di latte (v., al riguardo, la
sentenza Mulder del 19 maggio 1992, citata supra, punto 23).
- 59.
- Dalle suesposte considerazioni emerge che la Commissione, rifiutandosi di agire al
fine di dare esecuzione alla sentenza Ecroyd, è venuta meno al proprio obbligo di
adottare provvedimenti concreti nei confronti della ricorrente necessari al fine di
porre rimedio all'illecito accertato dalla Corte. La decisione impugnata dev'essere
conseguentemente annullata.
Sulle spese
- 60.
- A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione è
rimasta soccombente e che la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, la
Commissione dev'essere condannata a sopportare le proprie spese oltre a quelle
della ricorrente.
- 61.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 16 maggio 1997, con cui è stato negato di
dare esecuzione alla sentenza della Corte 6 giugno 1996, Ecroyd, causa C-127/94, è annullata.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla
ricorrente.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sopporterà le
proprie spese.
Moura RamosTiili
Mengozzi
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 maggio 1999
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
R.M. Moura Ramos