Language of document : ECLI:EU:C:2024:602

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2008/841/GAI – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Durata eccessiva della fase preliminare del procedimento penale – Violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali che viziano l’atto di accusa – Diritto dell’imputato a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei suoi confronti»

Nella causa C‑265/23 [Volieva] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okrazhen sad – Sliven (Tribunale regionale di Sliven, Bulgaria), con decisione del 12 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2023, nel procedimento penale a carico di

DM,

AV,

WO,

AQ,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Sliven,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della sesta sezione, e P.G. Xuereb, giudice,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per DM, da KS e ZY;

–        per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42), in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di DM e di altre persone fisiche, per la partecipazione a un gruppo criminale organizzato e per corruzione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, intitolato «Circostanze particolari», così dispone:

«Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio:

a)      rinuncia alle sue attività criminali; e

b)      fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:

i)      prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato;

ii)      identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

iii)      acquisire elementi di prova;

iv)      privare l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali; o

v)      prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2».

 Diritto bulgaro

4        Nella sua versione in vigore dal 29 aprile 2006 al 28 maggio 2010, l’articolo 334 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), intitolato «Poteri del giudice d’appello», prevedeva, al suo paragrafo 4, che il giudice d’appello potesse annullare il verdetto e porre fine al procedimento penale, in particolare quando il giudice di primo grado non aveva esercitato i poteri ad esso conferiti dall’articolo 369, paragrafo 4, del NPK.

5        Nella sua versione in vigore dal 29 aprile 2006 al 28 maggio 2010, l’articolo 368 del NKP, intitolato «Domanda dell’imputato al giudice», era così formulato:

«1      Se sono trascorsi più di due anni dall’accusa per un reato grave nell’ambito del procedimento istruttorio e più di un anno negli altri casi, l’imputato può chiedere che il caso sia esaminato dal giudice.

2      Nelle ipotesi di cui al paragrafo 1, l’imputato deposita una domanda dinanzi al giudice di primo grado competente, che avoca à sé il caso senza indugio».

6        Nella sua versione in vigore dal 29 aprile 2006 al 28 maggio 2010, l’articolo 369 del NKP, intitolato «Esame del caso», così disponeva:

«1      Il giudice statuisce in formazione monocratica sulla domanda entro un termine di sette giorni e, qualora accerti che le condizioni di cui all’articolo 368, paragrafo 1, sono soddisfatte, rinvia il caso al pubblico ministero, conferendogli la possibilità di sottoporlo al giudice per esame entro il termine di due mesi deponendo un atto di accusa o una proposta di esentare l’autore del reato dalla responsabilità penale e di infliggergli una sanzione amministrativa, o un accordo di patteggiamento della pena o di porre fine al procedimento penale e informarne il giudice.

2      Se, alla scadenza del termine di due mesi, il pubblico ministero non ha esercitato i poteri ad esso conferiti in forza del paragrafo 1 o se il giudice non ha approvato l’accordo di patteggiamento di pena, il giudice avoca a sé il caso e pone fine al procedimento penale con ordinanza pronunciata a porte chiuse dal giudice in formazione monocratica. Dopo che l’ordinanza è stata emessa, il procedimento penale continua a carico dei coautori e riguardo agli altri reati contestati all’accusato.

3      Qualora il pubblico ministero abbia esercitato i propri poteri in forza del paragrafo 1, ma nel procedimento istruttorio sono state commesse violazioni sostanziali delle norme procedurali, il giudice, statuendo a porte chiuse in formazione monocratica, pone fine al procedimento e rinvia il caso al pubblico ministero affinché ponga rimedio alle violazioni e affinché il caso sia sottoposto al giudice entro il termine di un mese.

4      Se il pubblico ministero non adisce il giudice entro il termine di cui al paragrafo 3, o se non viene posto rimedio alle violazioni sostanziali delle norme procedurali o se sono commesse nuove violazioni, il giudice statuisce a porte chiuse in formazione monocratica, ponendo fine al procedimento penale con ordinanza.

5      Gli atti del giudice di cui ai paragrafi 2 e 4 sono definitivi.

7        A partire dal 28 maggio 2010, il legislatore bulgaro ha soppresso, all’articolo 334, paragrafo 4, del NPK, la possibilità, per il giudice d’appello, di annullare il verdetto e porre fine al procedimento penale qualora il giudice di primo grado non abbia esercitato i poteri ad esso conferiti dall’articolo 369, paragrafo 4, di tale codice. Il legislatore nazionale ha altresì abrogato le disposizioni del capitolo 26 di detto codice, ossia gli articoli 368 e 369 di quest’ultimo, precisando al contempo che i procedimenti già pendenti sarebbero portati a termine secondo le modalità previste in precedenza.

8        Nella versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, l’articolo 334, paragrafo 4, del NPK prevedeva nuovamente, come nella versione in vigore dal 29 aprile 2006 al 28 maggio 2010, che il giudice d’appello poteva annullare il verdetto e porre fine al procedimento penale, in particolare quando il giudice di primo grado non aveva esercitato i poteri ad esso conferiti dall’articolo 369, paragrafo 4, del NPK.

9        Nella versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, il NPK conteneva anche un capitolo 26 in cui figuravano gli articoli 368 e 369 di tale codice. Il primo articolo era formulato negli stessi termini impiegati nella versione di detto codice in vigore dal 29 aprile 2006 al 28 maggio 2010. Lo stesso valeva per l’articolo 369 del medesimo codice; solo il termine stabilito al paragrafo 1 di quest’ultimo articolo era stato portato a tre mesi al posto di due.

10      Nella sua versione in vigore a partire dal 5 novembre 2017, l’articolo 334, paragrafo 4, del NPK non prevede più che il giudice d’appello possa annullare la sentenza e porre fine al procedimento penale qualora, dinanzi al giudice di primo grado, non sia stato posto rimedio alle violazioni sostanziali delle norme procedurali o qualora siano state commesse nuove violazioni.

11      Nella sua versione in vigore a partire dal 5 novembre 2017, l’articolo 368 del NKP, intitolato «Accelerazione della procedura istruttoria», era così formulato:

«1      Se sono trascorsi più di due anni dall’accusa di una persona per un reato grave nell’ambito del procedimento istruttorio e più di sei mesi negli altri casi, l’imputato, la persona offesa e la persona giuridica danneggiata possono chiedere che l’istruttoria del caso sia accelerata. Tali termini non comprendono il periodo durante il quale il caso era pendente dinanzi al giudice o sospeso in forza dell’articolo 25.

2      La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per mezzo del pubblico ministero, che deve trasmettere senza indugio il caso al giudice.

3      Il giudice statuisce a porte chiuse in formazione monocratica entro il termine di 15 giorni».

12      Nella sua versione in vigore a partire dal 5 novembre 2017, l’articolo 369 del NKP, intitolato «Decisione del giudice. Misure di accelerazione del procedimento penale», così dispone:

«1      Il giudice si pronuncia valutando la complessità fattuale e giuridica del caso, l’esistenza di eventuali ritardi nell’esecuzione delle azioni di raccolta, verifica e valutazione delle prove e dei mezzi di prova, nonché i motivi di tali ritardi.

2      Qualora accerti un ritardo ingiustificato, il giudice fissa un termine appropriato per compiere gli atti. L’ordinanza è definitiva.

3      È possibile presentare nuove domande di accelerazione dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2».

13      In tale medesima versione del NKP, questi ultimi due articoli continuano a essere contenuti nel capitolo 26 di tale codice.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il 5 luglio 2013, cinque persone, tra cui DM, sono state accusate di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, ai sensi dell’articolo 321, paragrafo 3, del Nakazatelen Kodeks (codice penale), e di corruzione, ai sensi dell’articolo 301, paragrafo 1, del medesimo codice.

15      Il 31 agosto 2015, a motivo della durata eccessiva dell’istruttoria penale, DM ha depositato un ricorso presso il Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), diretto a che il caso sia esaminato da tale giudice conformemente alla disposizione dell’articolo 368, paragrafo 1, del NPK, nella versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017.

16      Con ordinanza del 30 settembre 2015, detto giudice, sulla base dell’articolo 369, paragrafo 1, del NPK, nella sua versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, ha rinviato la causa penale alla Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria), fissandole un termine di tre mesi per depositare un atto di accusa o una proposta di esonerare l’autore del reato dalla responsabilità penale e di infliggergli una sanzione amministrativa, o un accordo di patteggiamento, o per porre fine al procedimento penale e informarne il giudice.

17      L’8 gennaio 2016 la procura specializzata ha sottoposto il caso al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) adendolo con un atto di accusa nei confronti di quattro imputati, tra cui DM, per i reati menzionati al punto 14 della presente sentenza.

18      Con ordinanza del 3 febbraio 2016, il giudice relatore ha posto fine al procedimento a motivo di violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali e ha rinviato il caso alla procura specializzata affinché ponesse rimedio a tali violazioni.

19      Essa ha elaborato un nuovo atto di accusa nel termine di un mese e l’ha sottoposto al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), il 22 marzo 2016.

20      Nel corso del procedimento che ne è seguito dinanzi a tale giudice, DM ha chiesto che fosse posta fine, in forza dell’articolo 369, paragrafo 4, terza ipotesi, del NPK, nella sua versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, al procedimento penale avviato nei suoi confronti a motivo di nuove violazioni delle norme procedurali commesse nel corso dell’istruttoria penale. Infatti, l’atto di accusa non sarebbe stato formulato in modo chiaro e preciso affinché l’imputato potesse comprenderlo, organizzare efficacemente la propria difesa e produrre prove pertinenti.

21      Tuttavia, il Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), il 27 giugno 2016, ha respinto tale domanda, dichiarando che l’atto di accusa era conforme ai requisiti di precisione e chiarezza richiesti dalla legge, previsti dall’articolo 246 del NPK.

22      Con verdetto del 19 novembre 2019, il Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha dichiarato DM colpevole dei reati ad essa contestati e l'ha condannata a una pena privativa della libertà, gli ha inflitto un’ammenda e lo ha privato dei diritti connessi alle sue funzioni.

23      Adita in appello, l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata, Bulgaria), con sentenza del 9 novembre 2020, ha annullato tale verdetto nella sua interezza a motivo di violazioni sostanziali, ma rimediabili delle norme procedurali, consistenti nella non conformità dell’atto di accusa del 22 marzo 2016 ai requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla legge, previsti dall’articolo 246 del NPK, e ha rinviato la causa dinanzi al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato).

24      Il 3 febbraio 2021 quest’ultimo giudice ha rinviato, a sua volta, la causa al pubblico ministero affinché ponesse rimedio alle violazioni sostanziali delle norme procedurali, commesse nel corso dell’istruttoria penale per quanto attiene alla preparazione dell’atto di accusa.

25      Il 7 luglio 2022 la procura specializzata ha sottoposto un nuovo atto di accusa nei confronti di DM e degli altri tre imputati.

26      A seguito delle modifiche legislative e d’incidenti processuali, la causa è stata infine attribuita all’Okrazhen sad Sliven (Tribunale regionale di Sliven, Bulgaria), giudice del rinvio.

27      Tale giudice rileva che, a partire dal 5 novembre 2017, la possibilità di porre fine al procedimento penale in caso di durata eccessiva dell’istruttoria penale e in caso di violazioni sostanziali ripetute, ma rimediabili, delle norme procedurali è stata soppressa. Pertanto, l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata), che ha annullato il verdetto del giudice di primo grado, il 9 novembre 2020, in particolare a motivo delle violazioni commesse nella redazione dell’atto di accusa del 22 marzo 2016 e della non conformità di tale atto ai requisiti di precisione e chiarezza richiesti dalla legge, previsti dall’articolo 246 del NPK non ha potuto porre fine al procedimento penale a carico di DM.

28      Orbene, se il giudice di primo grado avesse applicato correttamente l’articolo 369, paragrafo 4, terza ipotesi, del NPK, nella versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, si sarebbe dovuto porre fine al procedimento penale a carico di DM, nel 2016.

29      Al riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto della giurisprudenza del Konstitusionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria), secondo cui il divieto di retroattività della legge è violato quando la nuova valutazione giuridica delle conseguenze di un diritto già acquisito, sebbene in un quadro giuridico diverso, comporta la revoca dei diritti, o quando seguiranno conseguenze negative in situazioni già costituite, è incostituzionale, alla luce del principio dello Stato di diritto, che il legislatore imponga ulteriormente conseguenze negative ai singoli che hanno acquisito diritti e agito conformemente al quadro giuridico esistente.

30      Tale giurisprudenza si applicherebbe nel caso di specie proprio a motivo delle differenze sostanziali nelle disposizioni pertinenti del NPK prima e dopo il 5 novembre 2017. Dal 22 marzo 2016, DM avrebbe acquisito, nella vigenza del NPK, nella sua versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, il diritto a che sia posta fine al procedimento penale a suo carico in forza dell’articolo 369, paragrafo 4, terza ipotesi, di tale codice. Sarebbe irrilevante, ai fini dell’esercizio di tale diritto, che, a seguito di un errore giudiziario, il sorgere di quest’ultimo sia stato accertato quasi cinque anni dopo, sotto la vigenza di un’altra legge che non disciplina i casi pendenti e che, in tal senso, ha conseguenze sfavorevoli su di essi. Infatti, come emerge dalle considerazioni che precedono, ciò sarebbe contrario ai principi costituzionali vigenti in Bulgaria.

31      Secondo il giudice del rinvio, gli articoli 368 e 369 del NPK, nella sua versione in vigore dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017, hanno attuato la facoltà concessa agli Stati membri, all’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, di esentare dalla pena l’autore del reato in determinate circostanze, nel caso di specie, in ragione dell’inazione delle autorità incaricate dell’indagine o delle violazioni sostanziali delle norme processuali commesse nel corso dell’istruttoria penale, qualora si tratti di reati connessi alla criminalità organizzata.

32      Secondo tale giudice, la formulazione degli articoli 368 e 369 del NPK, nella sua versione in vigore a partire dal 5 novembre 2017, in quanto sostanzialmente diversa da quella risultante dalla versione precedente di tale codice, senza tuttavia prevedere disposizioni transitorie per quanto riguarda i procedimenti pendenti avviati nella vigenza di tale versione precedente, ha quale effetto la soppressione della possibilità, per un imputato, di beneficiare del diritto acquisito a che sia posta fine alle azioni penali avviate nei suoi confronti, il che è contrario al diritto dell’Unione.

33      Tali disposizioni del NPK sarebbero contrarie all’articolo 4 della decisione quadro 2008/841 poiché impedirebbero l’applicazione, in Bulgaria, di misure che garantiscono che, in determinate circostanze, l’autore di un reato connesso alla criminalità organizzata possa essere esentato dalla pena, dopo che tali misure sono state adottate e che gli imputati hanno acquisito il diritto di beneficiarne. Esse sarebbero altresì contrarie all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nei limiti in cui priverebbero le persone accusate di reati di cui alla decisione quadro 2008/841 dei rimedi giurisdizionali loro offerti affinché sia statuito sul loro caso entro un termine ragionevole. Infine, esse sarebbero contrarie all’articolo 52 della Carta, in combinato disposto con il suo articolo 47, nei limiti in cui restringerebbero l’applicazione di un ricorso effettivo previsto dal diritto nazionale nell’attuazione di una decisione quadro dell’Unione, mettendo così in discussione l’equità dell’insieme del procedimento penale.

34      Ciò premesso, l’Okrazhen sad‑Sliven (Tribunale regionale di Sliven) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1      Se l’articolo 52, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] nonché l’articolo 4 della [decisione quadro 2008/841] e [l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE], debbano essere interpretati, laddove si tratti di procedimenti penali per fatti ricompresi nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle [di cui trattasi nel procedimento principale], che escludono il diritto dell’imputato ad ottenere l’archiviazione del procedimento penale a suo carico, qualora tale diritto sia sorto in vigenza di una legge che prevedeva tale possibilità, ma, a causa di un errore giudiziario, sia stato accertato solo successivamente all’abrogazione della legge medesima.

2      Quali siano i mezzi di ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], di cui un imputato in tale posizione dovrebbe poter disporre e, in particolare, se un giudice nazionale sia tenuto a disporre la completa archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’imputato stesso, qualora un giudice precedentemente adito abbia omesso di provvedere in tal senso, sebbene sussistessero i relativi presupposti in base alla normativa nazionale all’epoca vigente».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

35      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2008/841, e in particolare il suo articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto di accusa.

36      Al riguardo, si deve rammentare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, il quale prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 42).

37      Occorre, pertanto, verificare se una siffatta normativa nazionale debba considerarsi attuativa della decisione quadro 2008/841, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e se, di conseguenza, l’articolo 47 di quest’ultima possa applicarsi a situazioni come quelle oggetto del procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 45).

38      Come emerge dai considerando 1 e 3 della decisione quadro 2008/841, essa è frutto di una strategia comune dei problemi transnazionali come la criminalità organizzata e dovrebbe, da un lato, comprendere i reati solitamente commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale, e, dall’altro, prevedere pene corrispondenti alla gravità di tali reati nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che li hanno commessi o ne sono responsabili.

39      In forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che, in particolare, sia considerato reato un tipo di comportamento connesso ad un’organizzazione criminale e consistente nel comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione. Al riguardo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che un siffatto reato sia passibile di una pena privativa della libertà di durata massima compresa tra due e cinque anni.

40      Quanto all’articolo 4 di detta decisione quadro, esso prevede che ciascuno Stato membro possa adottare le misure necessarie per far sì che le pene di cui all’articolo 3 di quest’ultima possano essere ridotte o che l’autore del reato possa essere esentato dalla pena se, ad esempio, rinuncia alle sue attività criminali e fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per prevenire, porre termine o attenuare gli effetti del reato, identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato, acquisire elementi di prova, privare l’organizzazione criminale di risorse illecite o dei profitti ricavati dalle sue attività criminali o prevenire la commissione di altri reati di cui all’articolo 2 della medesima decisione quadro.

41      Orbene, una normativa nazionale che prevede il diritto di un imputato a che sia posta fine al procedimento penale nei suoi confronti qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui è viziato l’atto di accusa, non rientra nell’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, né in altre disposizioni di quest’ultima. Infatti, una tale normativa nazionale prevede che si ponga fine, a determinate condizioni, alle azioni penali nei confronti dell’imputato, mentre l’articolo 4 di tale decisione quadro dispone che gli Stati membri possono prevedere che, a determinate condizioni, l’autore del reato possa beneficiare di una riduzione o di un’esenzione dalla pena.

42      Infatti, l’articolo 4 della decisione quadro 2008/841 presuppone che la persona interessata sia l’autore del reato, alla quale può essere concesso il beneficio di una riduzione o di un’esenzione dalla pena, mentre detta normativa nazionale riguarda solo un imputato che può beneficiare, a determinate condizioni, del diritto a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei suoi confronti.

43      Pertanto, la normativa nazionale che ha l’effetto di sopprimere quest’ultimo diritto non può neppure rientrare nell’ambito dell’articolo 4 della decisione quadro 2008/841, né in altre disposizioni di quest’ultima.

44      Dalle considerazioni che precedono discende che, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può considerarsi attuativa della decisione quadro 2008/841, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima, al pari di altre disposizioni della Carta, non è applicabile a una situazione come quelle oggetto del procedimento principale.

45      Quanto all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre rammentare che tale disposizione prevede che gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

46      Nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, deve esistere tra la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde a una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata da tale giudice (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti 47 e 48).

47      Nel caso di specie, come emerge dai punti 43 e 44 della presente sentenza, la controversia di cui al procedimento principale non presenta alcun collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione. In particolare, tale controversia non presenta collegamenti con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE su cui verte la prima questione. Pertanto, il giudice del rinvio non è chiamato ad applicare tale disposizione al fine di trarne la soluzione nel merito per la suddetta controversia (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 49).

48      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la decisione quadro 2008/841, e in particolare il suo articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto di accusa.

 Sulla seconda questione

49      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e in particolare il suo articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,

deve essere interpretata nel senso che:

non osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto di accusa.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.