Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 settembre 2011 – Mugraby / Consiglio e Commissione
(causa T‑292/09)
«Ricorso per carenza – Astensione del Consiglio e della Commissione dall’adottare provvedimenti nei confronti della Repubblica libanese – Asserita violazione dei diritti fondamentali del ricorrente e dell’Accordo di associazione tra la Comunità e la Repubblica libanese – Irricevibilità manifesta – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omissione della Commissione di rivolgere al Consiglio una raccomandazione concernente la sospensione di un aiuto comunitario a uno Stato terzo – Irricevibilità (Art. 232, terzo comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1638/2006, art. 28) (v. punti 46-50)
2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa richiesta da parte del Consiglio alla Commissione di sottoporgli una proposta di provvedimenti relativi all’assistenza prestata a uno Stato terzo – Irricevibilità (Artt. 208 CE e 232, terzo comma, CE) (v. punti 54-55)
3. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 230 CE) (v. punto 59)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Accordo di associazione CE‑Repubblica libanese – Ampio potere discrezionale del Consiglio e della Commissione nella gestione della politica estera dell’Unione – Mancato conferimento di diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 66-73)
5. Accordi internazionali – Accordi della Comunità – Effetto diretto – Presupposti – Disposizione che prevede un obbligo chiaro e preciso, non subordinata all’adozione di un atto successivo – Art. 86 dell’accordo di associazione CE-Repubblica libanese – Assenza di effetto diretto (Art. 300, n. 7, CE; accordo di associazione CE‑Repubblica libanese, art. 86) (v. punti 73-81)
Oggetto
| In primo luogo, ricorso per carenza diretto a far accertare che il Consiglio e la Commissione si sono illegittimamente astenuti dal prendere posizione sulla domanda del ricorrente concernente l’adozione di provvedimenti nei confronti della Repubblica libanese a motivo della presunta violazione, da parte di quest’ultima, dei suoi diritti fondamentali, nonché dell’accordo di associazione concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra e, in secondo luogo, ricorso per risarcimento danni diretto a ottenere il risarcimento del pregiudizio asseritamente subito dal ricorrente in seguito all’interzia di tali istituzioni. |
Dispositivo
2) | | Il sig. Muhamad Mugraby è condannato alle spese. |