Language of document :

Ricorso proposto il 25 novembre 2022 – Mazepin / Consiglio

(Causa T-743/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina1 ;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina1 ;

annullare la decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC del Consiglio1 , come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

collettivamente denominati «atti impugnati», nella parte in cui includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione; dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco previsti agli articoli 1, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla libertà di impresa, e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.

Sesto motivo, vertente sulle violazioni di forme sostanziali; sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo del Consiglio di riesaminare periodicamente le sanzioni.

____________

1 GU 2022, L 239, pag. 149.

1 GU 2022, L 239, pag. 1.

1 GU 2014, L 78, pag. 16.