Language of document : ECLI:EU:T:2023:102


 


 



Ordinanza del presidente del Tribunale del 1° marzo 2023 –
Mazepin/Consiglio

(causa T743/22 R II)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relative ad azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Blocco dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 2023)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro misure restrittive adottate relative ad azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Motivi riguardanti un errore di valutazione del Consiglio – Motivi prima facie non infondati

[Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529, allegato]

(v. punti 26, 27, 4852, 5862, 63)

3.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529, allegato]

(v. punto 38)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punto 64)

5.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Preponderanza dell’interesse del ricorrente a negoziare la sua assunzione, a partecipare ai prossimi campionati di sport motoristici e a proseguire la sua carriera professionale rispetto a quello del Consiglio

[Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 151, § 2, e 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529, allegato]

(v. punti 86, 92100)

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e della decisione del Consiglio, del 15 settembre 2022, che mantiene il nome del sig. Nikita Dmitrievich Mazepin nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi colpiti da misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, che concerne misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipedenza dell’Ucraina, come modificato, nella misura in cui il nome del sig. Mazepin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano queste misure restrittive e unicamente nella misura in cui ciò risulta necessario per permettergli di negoziare la sua assunzione come pilota professionista di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgono anche o unicamente sul territorio dell’Unione europea, nonché di partecipare ai Gran Premi, prove, allenamenti e sessioni di prove libere di sport motoristici che si svolgono sul territorio dell’Unione. A tal fine, il sig. Mazepin è unicamente autorizzato, in primo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione al fine di negoziare e concludere accordi con una scuderia o con sponsor che non siano collegati con le attività del sig. Dmitry Arkadievich Mazepin né con persone fisiche o giuridiche il cui nome è inserito nell’elenco di cui agli allegati alla decisione 2014/145 e al regolamento n. 269/2014, in secondo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione al fine di partecipare come pilota titolare o di riserva a campionati di Formula 1 della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) o ad altri campionati, ad allenamenti, a prove o a sessioni di prove libere, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua Superlicenza, in terzo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per sottoporsi agli esami medici imposti dalla FIA o dalla sua scuderia, in quarto luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per partecipare ad attività di gara, di sponsorizzazione e di promozione su richiesta della sua scuderia o dei suoi sponsor, in quinto luogo, ad aprire un conto bancario sul quale possano essergli versati una retribuzione, premi, bonus della sua scuderia e contributi in denaro degli sponsor accettati da quest’ultima e, in sesto luogo, a utilizzare il conto bancario e una carta di credito unicamente per coprire i costi che permettano a un pilota professionista di viaggiare sul territorio dell’Unione, di negoziare e concludere accordi con una scuderia o con sponsor e di partecipare a campionati, Gran Premi, gare, allenamenti, prove o sessioni di prove libere negli Stati membri dell’Unione. In caso di assunzione come pilota di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgano anche o unicamente sul territorio dell’Unione, il sig. Mazepin deve impegnarsi a correre sotto una bandiera neutra e a firmare l’impegno dei piloti richiesto dalla FIA a tal fine.

2)

Le spese sono riservate.