Language of document : ECLI:EU:T:2023:406


 


 



Ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 luglio 2023 –
Mazepin / Consiglio

(causa T743/22 R II)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 3437)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso avverso misure restrittive relative ad azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Motivi vertenti su un errore di valutazione del Consiglio – Motivi prima facie non infondati

[Artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/571, allegato]

(v. punti 40, 41, 56, 6670, 7478, 82, 83)

3.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio

(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punto 84)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Prevalenza dell’interesse del ricorrente a negoziare il suo ingaggio, a partecipare ai futuri campionati di sport motoristici e a proseguire la propria carriera professionale rispetto all’interesse del Consiglio

[Artt. 278 e 279 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/571, allegato]

(v. punti 102, 112123)

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e della decisione del Consiglio, del 14 marzo 2023, che mantiene il nome del sig. Nikita Dmitrievich Mazepin nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi colpiti da misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipedenza dell’Ucraina, come modificato, nella misura in cui il nome del sig. Mazepin è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano queste misure restrittive e unicamente nella misura in cui ciò risulta necessario per permettergli di negoziare la sua assunzione come pilota professionista di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgono anche o unicamente sul territorio dell’Unione europea, nonché di partecipare ai Gran Premi, prove, allenamenti e sessioni di prove libere di sport motoristici che si svolgono sul territorio dell’Unione. A tal fine, il sig. Mazepin è unicamente autorizzato, in primo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione al fine di negoziare e concludere accordi con una scuderia o con sponsor che non siano collegati con le attività del sig. Dmitry Arkadievich Mazepin né con persone fisiche o giuridiche il cui nome è inserito nell’elenco di cui agli allegati alla decisione 2014/145 e al regolamento n. 269/2014, in secondo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione al fine di partecipare come pilota titolare o di riserva a campionati di Formula 1 della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) o ad altri campionati, ad allenamenti, a prove o a sessioni di prove libere, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua Superlicenza, in terzo luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per sottoporsi agli esami medici imposti dalla FIA o dalla sua scuderia, in quarto luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per seguire i programmi di controlli medici e di allenamenti (ivi compresi con simulatore), in quinto luogo, a entrare nel territorio dell’Unione per partecipare ad attività di gara, di sponsorizzazione e di promozione su richiesta della sua scuderia o dei suoi sponsor, in sesto luogo, ad aprire un conto bancario sul quale possano essergli versati una retribuzione, premi, bonus della sua scuderia e contributi in denaro degli sponsor accettati da quest’ultima e, in settimo luogo, a utilizzare il conto bancario e una carta di credito unicamente per coprire i costi che permettano a un pilota professionista di viaggiare sul territorio dell’Unione, di negoziare e concludere accordi con una scuderia o con sponsor, di partecipare a campionati, Gran Premi, gare, allenamenti, prove o sessioni di prove libere negli Stati membri dell’Unione e di seguire un programma di controlli medici e di allenamenti.In caso di assunzione come pilota di Formula 1 o come pilota di altri campionati di sport motoristici che si svolgano anche o unicamente sul territorio dell’Unione, il sig. Mazepin deve impegnarsi a correre sotto una bandiera neutra e a firmare l’impegno dei piloti richiesto dalla FIA a tal fine.

2)

L’ordinanza del 5 aprile 2023, Mazepin/Consiglio (T‑743/22 R II), è revocata.

3)

Le spese sono riservate.