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Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 ottobre 2023 – Mazepin/Consiglio

(Causa T-743/22 R III)

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nikita Dmitrievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Rurarz e P. Mahnič, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: J. Davidoviča e K. Pommere, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede, in particolare, in primo luogo, la sospensione dell’esecuzione dell’annunciato rinserimento del suo nome nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati dalle misure restrittive, alle medesime condizioni di quelle previste nell’ordinanza del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T-743/22 R II, non pubblicata, EU:T:2023:406, punti 1 e 2 del dispositivo), fino alla pronuncia della sentenza nel merito, in secondo luogo, che venga ingiunto al Consiglio dell’Unione europea di far pubblicare nella stessa Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in cui verranno pubblicati gli atti recanti il reinserimento del suo nome una nota che indichi chiaramente che tali atti sono stati sospesi alle medesime condizioni di quelle previste nell’ordinanza del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T-743/22 R II, non pubblicata, EU:T:2023:406, punti 1 e 2 del dispositivo), fino alla pronuncia della sentenza nel merito, e, in terzo luogo, che venga ingiunto al Consiglio di adottare le misure necessarie affinché l’ordinanza del 19 luglio 2023, Mazepin/Consiglio (T-743/22 R II, non pubblicata, EU:T:2023:406) sia pienamente ed effettivamente rispettata dagli Stati membri e, in particolare, il visto che gli è stato rilasciato il 7 agosto 2023 e qualsiasi altro visto che si riveli necessario comprano almeno il territorio degli Stati membri dell’Unione europea parti dell’accordo di Schengen e restino validi durante il periodo necessario per consentirgli di esercitare effettivamente i diritti che tale ordinanza gli conferisce.

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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