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Ricorso proposto il 7 agosto 2021 – Haswani / Consiglio

(Causa T-479/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella misura in cui tali atti riguardano il ricorrente medesimo:

la decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio del 27 maggio 2021 che modifica la decisione 2013/255/PESC;

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

e, conseguentemente:

disporre la soppressione del nominativo del sig. George Haswani dagli allegati relativi ai predetti atti;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 100 000 a titolo di danno morale; 

ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese; il sig. Haswani chiede, quindi, che siano poste a carico del Consiglio le spese sostenute da quest’ultimo e dal ricorrente, che si riserva di quantificarle in corso di causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e a un processo equo. Il ricorrente lamenta che il Consiglio ha violato i suoi diritti della difesa e, in particolare, il suo diritto di essere ascoltato prima che sia presa una decisione relativa al mantenimento del suo nominativo nell’elenco delle sanzioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Viene contestato al Consiglio di essersi limitato a considerazioni vaghe e generali, senza indicare in modo specifico e concreto i motivi per cui ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che il ricorrente dev’essere destinatario delle misure restrittive in questione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella limitazione dei diritti fondamentali. A tale proposito, il ricorrente ritiene che la misura adottata nei suoi confronti sia sproporzionata rispetto all’obiettivo dichiarato e costituisca un’ingerenza eccessiva nella libertà d’impresa e nel diritto di proprietà, sulla base del rilievo che detta misura riguarda ogni attività economica influente, senza porre ulteriori criteri.

Quarto motivo, vertente sulla sussistenza di un errore manifesto di valutazione e sull’assenza di prova. Il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza costante, l’effettività del controllo giurisdizionale postula in particolare che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una determinata persona negli elenchi di persone cui siano inflitte sanzioni, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Orbene, le affermazioni del Consiglio relative sia a una «stretta associazione al regime» che al presunto ruolo d’intermediario nell’ambito di transazioni petrolifere tra il regime e lo Stato islamico sono prive di qualsiasi fondamento e devono, pertanto, essere definitivamente respinte.

Quinto motivo, vertente sulla domanda di risarcimento dei danni patiti.

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