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Ricorso proposto il 30 luglio 2021 – Klymenko / Consiglio

(Causa T-470/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovytch Klymenko ricevibile;

dichiarare che, adottando le misure restrittive nei confronti del sig. Oleksandr Viktorovytch Klymenko, annullate o meno, riguardanti:

la decisione (PESC) 2021/394 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021 ;

la decisione (PESC) 2020/373 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 ;

la decisione (PESC) 2019/354 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019 ;

la decisione (PESC) 2018/33 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018 ;

la decisione (PESC) 2017/381 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017 ;

la decisione (PESC) 2016/318 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016 ;

la decisione (PESC) 2015/364 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015 ;

il Consiglio dell’Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea;

dichiarare che, di conseguenza, l’Unione europea è tenuta a risarcire il danno che ne consegue per il ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a risarcire il danno derivante dal pregiudizio arrecato all’onorabilità e alla reputazione, per un importo di EUR 50000, al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a liquidare al ricorrente un importo pari a EUR 500 per ogni mese durante il quale il suo nome è stato iscritto negli elenchi controversi a risarcimento del danno morale arrecatogli dagli impedimenti causati alla sua vita quotidiana e del pregiudizio alla sua salute, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione che costituisce una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Secondo motivo, vertente sull’errore di valutazione derivante dalla violazione da parte del Consiglio dell’obbligo ad esso incombente di definire la fondatezza delle misure restrittive adottate.

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