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Ricorso proposto il 30 luglio 2021 – Saure / Commissione

(Causa T-448/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione recante rigetto della sua richiesta di accesso a documenti della Commissione del 2 giugno 2021, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni della Commissione:

con la società BioNTech SE;

con la Cancelleria federale tedesca relative alla società BioNTech SE e ai suoi prodotti;

con il Ministro federale della Salute tedesco relative all’acquisto di vaccini per combattere la pandemia di coronavirus,

a partire, in tutti i casi, dal 1° aprile 2020 e con particolare riferimento alla quantità di vaccini offerti dalla BioNTech e ai loro tempi di consegna, nella misura in cui essa non concede al richiedente l’accesso o glielo concede solo in parte;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 .

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Le informazioni richieste sarebbero necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine, nonché alla tutela della salute. Sarebbe, perciò, consentita un’eventuale limitazione del diritto alla vita privata e all’integrità dei singoli. Infine, la diffusione delle informazioni richieste soddisferebbe un significativo interesse pubblico.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Da tale disposizione non deriverebbe alcun motivo di esclusione, in quanto essa prevedrebbe un motivo di rifiuto temporalmente limitato e riferito solo alle procedure in corso. Al contrario, la richiesta di informazioni avanzata dal ricorrente riguarderebbe esclusivamente le procedure concluse.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Tale disposizione tutela solo il processo decisionale in corso. Tuttavia, la domanda di accesso agli atti del ricorrente riguarderebbe documenti relativi alle trattative della convenuta sulle forniture di vaccini. Tali trattative sarebbero già concluse. Inoltre, sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla diffusione delle informazioni in questione, poiché l’approvvigionamento in vaccini da parte dell’UE è oggetto di discussione e di informazioni in tutta Europa da settimane.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso alle informazioni in questione. Con la divulgazione di tali informazioni non sarebbe arrecato alcun pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Le informazioni richieste non conterrebbero alcun segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 2 .

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1     Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

2     Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).