Language of document : ECLI:EU:F:2010:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)


23 novembre 2010


Causa F-8/10

Johan Gheysens

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Mancato rinnovo di contratto — Obbligo di motivazione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Gheysens chiede in particolare l’annullamento della decisione con cui viene negata la proroga del suo contratto a tempo determinato oltre il 30 settembre 2009.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

2.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Nozione — Decisione recante diniego del rinnovo di un contratto di agente ausiliario

(Statuto dei funzionari, artt. 25 e 90, n. 1)

3.      Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Rinnovo di un contratto a tempo determinato — Potere discrezionale dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)

1.      A tenore dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi debbono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare le proprie difese e al detto Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso. Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria di tale Tribunale. Tale ultima particolarità della procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica implica che, a differenza di quanto previsto dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale dall’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo non può essere sommaria.

(v. punto 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20)

Tribunale della funzione pubblica: 26 giugno 2008, causa F‑1/08, Nijs/Corte dei conti (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑229 e II‑A‑1‑1231, punto 24), e 4 giugno 2009, cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑841, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑325/09 P)

2.      Una decisione con cui viene negato il rinnovo di un contratto a tempo determinato configura un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 25 dello Statuto se è distinta dal contratto in questione, ossia, in particolare, qualora sia fondata su elementi nuovi o costituisca una presa di posizione dell’amministrazione intervenuta a seguito di una domanda del dipendente interessato e vertente su una possibilità di rinnovo del contratto prevista dal contratto stesso. Tale decisione di diniego deve essere motivata.

(v. punto 64)

Riferimento:

Corte: 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punto 40) e 23 ottobre 2009, cause riunite C‑561/08 P e C‑4/09 P, Commissione/Potamianos (non pubblicata nella Raccolta, punti 45, 46 e 48)

Tribunale di primo grado: 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑75 e II‑A‑2‑469, punti 21 e 23) e 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punti 143‑170)

3.      Il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato rientra nell’ampio potere discrezionale dell’autorità competente e, pertanto, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi alla verifica dell’assenza di errori manifesti e di sviamento di potere. Il rinnovo di un contratto a tempo determinato costituisce solo una facoltà lasciata alla valutazione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, subordinata alla condizione che esso sia conforme all’interesse del servizio.

L’autorità competente, quando prende decisioni relative alla situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione tutti gli elementi che possono influenzare la sua decisione, in particolare l’interesse del dipendente stesso. Ciò risulta infatti dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione che rispecchia l’equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci creati dallo Statuto e, per analogia, dal Regime applicabile agli altri agenti, nell’ambito dei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi dipendenti.

Invece, tenuto conto della regola secondo cui un posto permanente incluso negli organici previsti dal bilancio di un’istituzione dev’essere coperto, in linea di principio, mediante assunzione di un funzionario, e dell’interesse del servizio ad assegnare un funzionario a mansioni di carattere permanente, la continuità del servizio non costituisce un elemento sufficiente per ravvisare un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 75, 76 e 81)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punti 50, 51 e 64); 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 49)

Tribunale della funzione pubblica: 27 novembre 2008, causa F‑35/07, Klug/EMEA (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑387 e II‑A‑1‑2127, punti 65‑67)