Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 ottobre 2010 – DHL Aviation e DHL Hub Leipzig / Commissione
(causa T‑452/08)
«Aiuti di Stato – Servizi aerei di trasporto merci – Garanzie relative alla gestione della nuova piattaforma europea della compagnia DHL presso l’aeroporto di Lipsia-Halle – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ordina il suo recupero»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione indirizzata a uno Stato membro e che constata l’incompatibilità di un aiuto statale con il mercato comune – Ricorso del beneficiario dell’aiuto – Ricevibilità (v. punto 26)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di recupero – Portata – Ripristino della situazione anteriore (Art. 88, n. 2, CE) (v. punto 32)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Vantaggio concesso ai beneficiari di un aiuto statale – Garanzie dello Stato – Nullità ai sensi del diritto nazionale delle clausole contrattuali che concedono la garanzia dello Stato – Irrilevanza ai fini della qualificazione come aiuto (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 38, 40)
Oggetto
| Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania alla DHL e all’aeroporto di Lipsia-Halle (GU L346, pag. 1). |
Dispositivo
2) | | La DHL Aviation SA/NV e la DHL Hub Leipzig GmbH sono condannate alle spese. |